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Analisi e commenti

Disciplina del Terzo settore:
analisi del nuovo Codice _15

L’esame del contenuto del Dlgs 117/2017 si conclude con la disamina delle norme transitorie e finali, che prevedono numerose modifiche e abrogazioni di disposizioni vigenti

Il Titolo XII del Codice (articoli da 98 a 104) detta le disposizioni transitorie e finali. Di particolare interesse sono le disposizioni che prevedono abrogazioni di norme vigenti e l’entrata in vigore differita di alcuni articoli.

Modifiche al codice civile
(Articolo 98)
All’interno del codice civile viene inserito un nuovo articolo (il 42-bis) allo scopo di favorire le operazioni di trasformazione, fusione e scissione delle associazioni e fondazioni alla luce della nuova configurazione degli enti del Terzo settore.
 
Modifiche normative
(Articolo 99)
Sono apportate modifiche ad alcune disposizioni del Dlgs 178/2012, recante la disciplina della riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa, per effetto delle quali quest’ultima viene ricondotta nella tipologia delle organizzazioni di volontariato e non più delle associazioni di promozione sociale.
Conseguentemente, la Croce rossa e i relativi comitati territoriali sono iscritti di diritto nella sezione del Registro unico del Terzo settore relativo alle organizzazioni di volontariato
Inoltre, si dispone l’abrogazione della parte del Dlgs 178/2012 che prevede la possibilità per la Croce rossa di accedere alle risorse previste per le associazioni di promozione sociale.
 
Viene modificato l’articolo 26, comma 2, legge 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) in modo tale che il richiamo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ivi previsto sia sostituito con quello agli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali di cui all’articolo 79 comma 5 del Codice.
 
Si prevede che fino all’abrogazione dell’articolo 14, comma 1, Dl 35/2005 (prevista dall’articolo 102, comma 2, lettera h, del Codice a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) nel relativo testo sia soppresso il riferimento alle Onlus e alla associazioni di promozione sociale.
 
Clausola di salvaguardia per le province autonome
(Articolo 100)
L’articolo prevede che le disposizioni del Codice sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 3/2001.
Inoltre, tenendo conto della tutela delle minoranze, la provincia autonoma di Bolzano disciplina l’istituzione e la tenuta del Registro unico del Terzo settore e l’utilizzo degli acronimi previsti dal Codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico nel rispetto dei principi che assicurano la tutela e l’uso della lingua tedesca e del ladino (principi dettati dagli articoli 99 e 100 del Dpr 670/1972, Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
 
Norme transitorie e di attuazione
(Articolo 101)
Con l’articolo in esame si prevedono molteplici norme transitorie operanti nelle more dell’adozione di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal Codice e necessari per la completa efficacia delle sue previsioni.
 
Innanzitutto, viene stabilito che ogni riferimento contenuto all’interno del Codice al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dal momento della nomina dei suoi componenti. Allo stesso modo, tutti i riferimenti al Registro unico nazionale diventeranno operativi dal momento della sua operatività.
 
Inoltre, fino a quando il Registro unico nazionale non sarà attivo, continueranno ad applicarsi le disposizioni relative all’iscrizione degli enti nei registri Onlus, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali. Tali enti, peraltro, si adeguano alle disposizioni del Codice entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore. Entro lo stesso termine, essi possono conseguentemente modificare i propri statuti.
 
Sempre allo scopo di gestire la fase di transizione dalla vecchia alla nuova disciplina, si prevede che nelle more della sua istituzione il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
 
Le reti associative, qualora necessario, sono tenute a integrare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, il proprio statuto per adeguarlo alle previsioni dell’articolo 41, comma 1, letta b (indicazione delle finalità che tali enti devono perseguire), pena l’automatica cancellazione dal relativo registro.
 
Si dispone il superamento del meccanismo basato sugli attuali comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato e la loro sostituzione con i nuovi organismi territoriali di controllo (Otc) previsti dal Codice.
 
Vengono dettate disposizioni transitorie anche in materia di centri di servizio per il volontariato (Csv) rispetto ai quali si prevedono una serie di norme in grado di gestire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di accreditamento.
 
La perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi dell’articolo 10, comma l, lettera f), Dlgs 460/1997 e dell’articolo 4, comma 7, lettera b), Dpr 633/1972.
Allo stesso modo, per gli enti associativi, si prevede che l’iscrizione nel Registro unico, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento ai sensi dell’articolo 148, Tuir.
 
Alla luce di quanto previsto dalla legge delega (cfr articolo 1, comma 7, legge 106/2016), a partire dall’entrata in vigore del Codice è svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia prevista dall’articolo 97, con l’obiettivo di raccogliere e valutare gli elementi che emergeranno nel corso del periodo transitorio e che saranno ritenuti utili per l’adozione di eventuali misure integrative e correttive.
 
Viene previsto che l’efficacia di alcune disposizioni di natura fiscale del Codice sia subordinata ad apposita autorizzazione da parte della Commissione europea, richiesta a cura del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (cfr articolo 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Le disposizioni soggette ad autorizzazione sono le seguenti:

  • articolo 77, comma 10 (riconoscimento agli emittenti titoli di solidarietà di un credito d’imposta, pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro effettuate a favore degli enti del Terzo settore
  • articolo 80 (disciplina del regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali)
  • articolo 86 (disciplina del regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato). 

Infine, l’articolo 101 prevede che, ove non diversamente disposto, i decreti attuativi previsti da diverse disposizioni del Codice devono essere emanati entro un anno dalla sua entrata in vigore.
 
Abrogazioni
(Articolo 102)
Il Codice del Terzo settore prevede l’abrogazione di numerose disposizioni.
 
Sono immediatamente abrogate:

  • la legge 266/1991 - legge quadro sul volontariato
  • la legge 383/2000 - disciplina delle associazioni di promozione sociale
  • gli articoli 2, 3, 4 e 5, legge 438/1998 - contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
  • il Dm 14 settembre 2010, n. 177 - regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e Onlus
  • il Dm 8 ottobre 1997 - modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni
  • l’articolo 100, comma 2, lettera l, Tuir – deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge
  • l’articolo 15, comma 1, lettera i-quater, Tuir – detrazione Irpef del 19% per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge
  • l’articolo 15, comma 1, lettera i-bis, Tuir – detrazione Irpef del 19% per i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente in determinati settori al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. 

Come precisato dalla relazione illustrativa, le abrogazioni delle suindicate disposizioni del Tuir relative alle erogazioni liberali nei confronti di Onlus e associazioni di promozione sociale si è resa necessaria “per prevenire sovrapposizioni” con la nuova disciplina unitaria delle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore prevista dal Codice.
 
Le seguenti disposizioni, invece, sono abrogate a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (richiesta ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato) a cui, come detto sopra, l’articolo 101, comma 10 subordina l’efficacia degli articoli 77, comma 10, 80 e 86 del Codice e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale:

  • articoli da 10 a 29, Dlgs 460/1997 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus), fatto salvo l’articolo 13, commi 2, 3 e 4 – per effetto di tale abrogazione il regime delle Onlus viene complessivamente sostituito dalle norme contenute nel Codice
  • articolo 20-bis, Dpr 600/1973 - scritture contabili delle Onlus
  • articolo 150, Tuir – trattamento delle Onlus ai fini Ires
  • articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4, legge 266/1991 - sulle agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato le quali sono ora disciplinate, anche dal punto di vista tributario, dal Codice
  • articolo 9-bis, Dl 417/1991 - estensione ad associazioni senza fini di lucro e ad associazioni pro-loco del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 - tali enti potranno applicare le norme fiscali previste dal Codice, contestualmente all’iscrizione nel Registro unico nazionale
  • articolo 2, comma 31, legge 350/2003 – estensione delle disposizioni della legge 398/1991 e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro – anche tali enti, infatti, applicano le disposizioni fiscali previste dal Codice
  • articoli 20 e 21, legge 383/2000 - sulle agevolazioni fiscali per le associazioni di promozione sociale, ora disciplinate, anche sotto il profilo fiscale, dalle norme del Codice
  • articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Dl 35/2005 - erogazioni liberali a favore delle Onlus e di altri enti del Terzo settore. 

Sono abrogate, a decorrere dalla data di efficacia del Dm finalizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione all’articolo 73, comma 1 (in materia di risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore), le seguenti disposizioni:

  • articolo 12, comma 2, legge 266/1991 – fondo per il volontariato
  • articolo 13, legge 383/2000 - fondo per l’associazionismo.
  • articolo 96, comma 1, legge 342/2000 – altri fondi per Onlus e organizzazioni di volontariato. 

Infine, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore le seguenti disposizioni:

  • articolo 6, legge 266/1991 - registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.
  • articoli 7, 8, 9 e 10, legge 383/2000 – registri delle associazioni di promozione sociale
  • Dm 14 novembre 2001, n. 471 – regolamento registro associazioni di promozione sociale. 

Disposizioni finanziarie
(Articolo 103)
L’articolo individua la copertura finanziaria delle disposizioni del Codice aventi un effetto di spesa, che viene rinvenuta nella corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2015 per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (articolo 1, comma 187, legge 190/2014).
L’ultimo comma, invece, prevede la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Entrata in vigore
(Articolo 104)
L’articolo contiene le disposizioni sull’entrata in vigore del Dlgs 117/2017.
In linea generale, si prevede che le norme del Codice del Terzo settore entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quindi a partire dal 3 agosto 2017.
 
Le disposizioni del Titolo X (Regime fiscale degli enti del Terzo settore), salvo quanto si dirà tra breve, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.
 
Tuttavia, per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (iscritte nei relativi registri) è stabilita l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi dal 1° gennaio 2018) e fino a quello di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X, delle seguenti disposizioni del Codice:

  • articolo 77 – titoli di solidarietà
  • articolo 78 - regime fiscale del social lending
  • articolo 81 - social bonus
  • articolo 82 - disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
  • articolo 83 - detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
  • articolo 84, comma 2 – esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato
  • articolo 85, comma 7 - esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale
  • articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) - abrogazione di norme del Tuir sulle erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore.

Le modifiche del Dl 148/2017
In chiusura di questo lungo excursus sulla disciplina dettata dal Codice del Terzo settore, è opportuno sottolineare che il decreto legge 148/2017, attualmente in corso di conversione in Parlamento (vedi Atto Camera 4741) interviene su alcune disposizioni del Dlgs 117/2017.
In particolare, per effetto delle modifiche al testo del decreto legge introdotte dal Senato, si prevede che:

  • la previgente agevolazione fiscale prevista per le liberalità a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (deducibilità del 10%, nella misura massima di 70mila euro annui, prevista dall’articolo 14, Dl 35/2005) continua ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (modifica dell'articolo 99, comma 3, del Codice)
  • l’articolo 104 deve essere interpretato nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.


15 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 21 settembre
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 26 settembre
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 29 settembre
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 5 ottobre
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 6 ottobre
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 ottobre
La settima puntata è stata pubblicata giovedì 19 ottobre
L’ottava puntata è stata pubblicata martedì 24 ottobre
La nona puntata è stata pubblicata mercoledì 25 ottobre
La decima puntata è stata pubblicata lunedì 30 ottobre
L’undicesima puntata è stata pubblicata venerdì 3 novembre
La dodicesima puntata è stata pubblicata giovedì 9 novembre
La tredicesima puntata è stata pubblicata lunedì 13 novembre
La quattordicesima puntata è stata pubblicata martedì 21 novembre 2017
 

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