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Analisi e commenti

Disciplina del Terzo settore:
analisi del nuovo Codice _5

Prevista l’istituzione, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un Registro unico nazionale con dati e informazioni sugli enti non profit, suddiviso in specifiche sezioni

In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera m, legge 106/2016 e con l’obiettivo di “riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione”, di superare la molteplicità di registri che caratterizzava la disciplina previgente e di garantire la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale dei dati e delle informazioni relativi agli enti non profit, una delle novità più rilevanti previste dal Codice è rappresentata dall’introduzione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
L’iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge, “è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi“ delle agevolazioni fiscali e delle misure di sostegno economico specificamente previste dalla legge a favore di tali enti.
 
Istituzione
(Articolo 45)
Il Registro, a cui è dedicato l’intero Titolo VI del Dlgs 117/2017 (articoli da 45 a 54), è istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, dal punto di vista operativo, è gestito su base territoriale e con modalità informatiche da uffici appartenenti alle Regioni e alle Province autonome. Esso è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati con modalità telematiche.
 
Struttura
(Articolo 46)
Il Registro si compone delle seguenti sezioni, ognuna delle quali corrisponde a una specifica tipologia di ente disciplinata dal Codice:

  • organizzazioni di volontariato
  • associazioni di promozione sociale
  • enti filantropici
  • imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
  • reti associative
  • società di mutuo soccorso
  • altri enti del Terzo settore.

Come chiarisce la relazione illustrativa, quest’ultima sezione “ha carattere residuale ed è volta a consentire l’iscrizione anche a soggetti sui generis che, pur in possesso dei requisiti generali previsti per la generalità degli enti, presentano difficoltà a riconoscersi in una specifica categoria. In tal modo, la disposizione non ingessa la libertà organizzativa degli enti, soprattutto quelli di nuova costituzione, consentendo l’emersione di nuove tipologie organizzative al momento difficilmente individuabili, ma in grado, in futuro, di svilupparsi con caratteristiche originali”.
 
A eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. Con tale regola il legislatore vuole “orientare i vari enti a una connotazione e configurazione precisa e definita, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici (…). L’unica eccezione al principio della incompatibilità è previsto, in ragione della loro specifica natura, nei confronti delle reti associative, che possono avere composizioni variabili e aggregare enti del terzo settore anche tra loro disomogenei”.
 
La flessibilità del sistema è garantita dalla previsione secondo la quale il ministro del Lavoro e delle politiche sociali può istituire, con proprio decreto, nuove sezioni o sottosezioni o modificare le sezioni già esistenti, in modo da aggiornare le disposizioni alla realtà sociale e organizzativa degli enti del terzo settore.
 
Iscrizione
(Articolo 47)
La domanda di iscrizione nel Registro deve essere presentata, dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca, all’ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati. All’atto della presentazione della domanda deve essere indicata la sezione del Registro nella quale si chiede l’iscrizione.
La verifica della sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell’ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta, è affidata all’ufficio del Registro, che, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:

  • procedere all’iscrizione
  • rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato
  • invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione.

In attuazione del principio del silenzio-assenso, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, l’istanza di iscrizione s’intende accolta.
Per ragioni di semplificazione e riduzione dei tempi procedimentali, è previsto che, nel caso in cui lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente siano stati redatti secondo modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l’ente nel Registro.
Infine, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, si prevede che il diniego di iscrizione è impugnabile presso il tribunale amministrativo competente per territorio.
 
Contenuto e aggiornamento
(Articolo 48)
Per garantire la trasparenza e l’accessibilità delle notizie e delle informazioni relative a enti che, in virtù dell’iscrizione, possono beneficiare di fondi pubblici e di specifiche agevolazioni (anche fiscali), si stabilisce il contenuto informativo minimo necessario che deve risultare nel Registro.
In particolare, per ciascun ente devono risultare almeno le seguenti informazioni:

  • denominazione
  • forma giuridica
  • sede legale (con l’indicazione di eventuali sedi secondarie)
  • data di costituzione
  • oggetto dell’attività di interesse generale
  • codice fiscale o partita Iva
  • possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo (ex articolo 22, comma 4)
  • generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale e di quelli che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Nel Registro devono, inoltre, essere iscritte:

  • le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
  • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione
  • i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione
  • le generalità dei liquidatori
  • tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

I rendiconti e i bilanci nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro 30 giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui agli elenchi indicati sopra, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini previsti, l’ufficio del Registro diffida l’ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente viene cancellato dal Registro.
Il compito di depositare gli atti e di assicurare la completezza e l’aggiornamento delle informazioni è a carico degli amministratori dell’ente (si applica il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 2630 c.c. per l’ omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi).
Infine, si stabilisce che, all’atto della registrazione degli enti di maggiori dimensioni (ex articolo 31, comma 1), l’ufficio del Registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia (articolo 91, Dlgs 159/2011 - Codice delle leggi antimafia).
 
Estinzione o scioglimento dell’ente
(Articolo 49)
L’ufficio del Registro unico nazionale accerta, anche di propria iniziativa, l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente e lo comunica agli amministratori e al presidente del tribunale competente per territorio affinché provveda alla nomina dei liquidatori.
Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all’ufficio del Registro unico nazionale per la conseguente cancellazione dell’ente dal Registro stesso.
 
Cancellazione e migrazione in altra sezione
(Articolo 50)
Questo articolo indica i casi in cui si determina la cancellazione dal Registro unico di un ente o il suo trasferimento in un’altra sezione.
La cancellazione avviene a seguito di istanza motivata da parte dell’ente iscritto o di accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
L’ente cancellato dal Registro per mancanza dei requisiti, che vuole continuare a operare, deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio (ai sensi dell’articolo 9), limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro.
Tuttavia, qualora l’ente abbia perso (ad esempio, a seguito di una modifica statutaria o di situazioni e circostanze oggettive) i requisiti per l’iscrizione in una delle sezioni specifiche, ma mantenga caratteristiche tali da consentire l’iscrizione in altra e diversa sezione, è possibile presentare richiesta di migrazione all’ufficio del Registro unico competente.
È possibile impugnare il provvedimento di cancellazione, presentando ricorso al tribunale Tar.
 
Revisione periodica
(Articolo 51)
L’aggiornamento del Registro è garantito dalla previsione secondo la quale, con cadenza triennale, gli uffici provvedono alla revisione ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione. In tal modo, quindi, gli enti iscritti sono sottoposti a una periodica attività di monitoraggio e verifica, necessaria per garantire il rispetto della condizioni richieste dalla legge per beneficiare delle misure fiscali e di sostegno economico previste a favore di tali enti.
 
Opponibilità ai terzi degli atti depositati
(Articolo 52)
Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per effetto di tale previsione, si attribuisce funzione di pubblicità dichiarativa al Registro, analogamente a quanto previsto per le imprese dagli articoli 2188 c.c. in materia di Registro delle imprese e da varie norme speciali.
Tuttavia, si stabilisce che, per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.
 
Funzionamento
(Articolo 53)
L’articolo in esame scandisce la tempistica per l’attuazione a regime del Registro unico.
Entro un anno dall’entrata in vigore del Codice, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali definisce, con proprio decreto, la procedura per l’iscrizione, individuando i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi e le modalità con cui deve essere garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
Le Regioni e le Province autonome, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, disciplinano i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione; entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica, rendono operativo il Registro.
 
Trasmigrazione dei registri esistenti
(Articolo 54)
Il decreto ministeriale previsto dall’articolo precedente è chiamato a disciplinare anche le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale.
Una volta esaurite le attività di trasmigrazione, ciascun ufficio del Registro unico nazionale richiede agli enti interessati le integrazioni necessarie ai sensi della nuova normativa. L’omessa trasmissione, entro il termine di 60 giorni, delle informazioni e dei documenti richiesti, comporta la mancata iscrizione nel Registro.
Infine, viene previsto “un regime temporaneo grazie al quale gli enti iscritti nei preesistenti registri che non hanno ancora visto perfezionata l’iscrizione nei nuovi registri possono continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla pregressa iscrizione senza soluzione di continuità”.
 
 
5 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 21 settembre
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 26 settembre
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 29 settembre
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 5 ottobre

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