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Analisi e commenti

Disciplina del Terzo settore:
analisi del nuovo Codice_6

Per favorire e promuovere il sostegno delle attività svolte dagli enti non profit sono previsti specifici strumenti finanziari: emissione di titoli di solidarietà e social lending

Le disposizioni dei Titoli VII (articoli da 55 a 57), VIII (articoli da 58 a 76) e IX (articoli 77 e 78) del Codice sono dedicate rispettivamente alle sinergie possibili tra enti non profit e pubblica amministrazione nella realizzazione di iniziative di carattere sociale, alla promozione e al sostegno del Terzo settore e alla disciplina di due strumenti finanziari pensati per alimentare il circuito economico di supporto agli enti.
 
Rapporti con gli enti pubblici
(Articoli da 55 a 57)
Il Titolo VII del Codice è dedicato alla disciplina dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici.
I soggetti non profit, infatti, possono essere coinvolti dalla pubblica amministrazione nella programmazione, progettazione e attuazione di iniziative di carattere sociale rientranti in uno degli ambiti delle attività di interesse generale che i primi sono istituzionalmente chiamati a svolgere.
Tale coinvolgimento risponde all’esigenza di “favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali”, in armonia con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, di sussidiarietà e di autonomia.
Gli articoli da 55 a 57, quindi, dettano le regole da seguire affinché le sinergie tra Pa ed enti del Terzo settore si realizzino nel rispetto “dei principi in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, nonchè delle norme che disciplinano specifici procedimenti, con particolare riguardo alla programmazione sociale di zona”.
 
Promozione e sostegno degli enti del Terzo settore
(Articoli da 58 a 76)
Le disposizioni contenute nel Titolo VIII regolano, invece, le forme e le modalità di promozione e sostegno degli enti del Terzo settore, attraverso, da un lato, la creazione di una rete di organismi a ciò deputati e, dall’altro, la previsione di specifiche misure di carattere finanziario.
Con riguardo al primo aspetto viene prevista l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore “quale organismo collegiale di consultazione a livello nazionale” e la revisione della disciplina dei Centri di servizio per il volontariato (Csv), prevedendo per essi puntuali forme di finanziamento stabile e determinati compiti e funzioni, nonché un nuovo modello di governance.
Con riguardo al finanziamento dei Csv, l’articolo 62 stabilisce la creazione del Fondo unico nazionale (Fun) alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria. In relazione a tali contributi (obbligatori, integrativi o volontari), alle fondazioni è riconosciuto, a decorrere dal 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati.
L’agevolazione, a cui non si applicano i limiti quantitativi previsti dalla legge per i crediti d’imposta da indicare in dichiarazione, è utilizzabile in compensazione, nei limiti dell’importo riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito è cedibile, in esenzione dall’imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Si ricorda che un’analoga agevolazione a favore delle fondazioni bancarie è stata prevista, per il 2017, dalla legge 232/2016 (vedi “Credito d’imposta fondazioni: adottate le modalità applicative”).
 
Ulteriori misure di sostegno per gli enti del terzo settore sono previste dagli articoli da 67 a 71: tra le altre, si ricordano l’accesso al credito agevolato e ai finanziamenti del Fondo sociale europeo.
 
Infine, gli articoli da 72 a 76 sono dedicati alle risorse finanziarie per gli enti del Terzo settore. In particolare, viene prevista la creazione di un nuovo strumento, il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore.
 
Titoli di solidarietà
(Articolo 77)
Per favorire il finanziamento e il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali, iscritti al Registro unico nazionale, gli istituti di credito autorizzati a operare in Italia possono emettere specifici “titoli di solidarietà”.
Si tratta di obbligazioni e di altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, che non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati a uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.
Su tali titoli le banche emittenti non possono applicare le commissioni di collocamento, con l’obbligo di destinare l’intera raccolta effettuata attraverso l’emissione dei titoli agli enti del Terzo settore.
Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all’ammontare nominale collocato dei titoli, a favore di uno o più enti del Terzo settore non commerciali iscritti nel Registro unico nazionale, per il sostegno di attività di interesse generale, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità.
Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60% dell’ammontare collocato, agli emittenti spetta un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate (l’efficacia di tale disposizione, peraltro, è subordinata ad apposita autorizzazione da parte della Commissione europea, richiesta a cura del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato ex articolo 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - vedi articolo 101, comma 10).
Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Anche in questo caso non trovano applicazione i limiti quantitativi previsti dalla legge.
Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all’intera raccolta effettuata attraverso l’emissione dei titoli, al netto dell’eventuale erogazione liberale eseguita, a impieghi a favore degli enti del Terzo settore, per il finanziamento di iniziative di interesse generale.
Il rispetto delle disposizioni che prevedono il sostegno degli enti non profit comporta, a favore degli emittenti, le seguenti agevolazioni finanziarie:

  • i titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob
  • gli interessi, i premi e ogni altro provento che costituisce reddito di capitale o reddito diverso relativi ai titoli di solidarietà sono assoggettati al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli di Stato
  • gli acquisti dei titoli non rilevano ai fini della previsione antielusiva che comporta la sterilizzazione dalla base di computo dell’aiuto alla crescita economica
  • i titoli di solidarietà non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione e non rilevano ai fini della determinazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli. 

Regime fiscale del social lending
(Articolo 78)
L’articolo in esame disciplina il regime fiscale di una particolare forma di finanziamento denominata social lending, che consiste in “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto” (cfr Banca d’Italia provvedimento 8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche).
In particolare, si prevede che i gestori dei portali online che svolgono attività di social lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con l’aliquota prevista per i titoli di Stato.
Per i soggetti che non svolgono attività d’impresa, gli importi percepiti attraverso i portali costituiscono redditi di capitale.
Viene demandato a un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze il compito di definire le modalità attuative delle disposizioni relative al regime fiscale del social lending.
 
 
6 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 21 settembre
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 26 settembre
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 29 settembre
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 5 ottobre
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 6 ottobre

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