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Analisi e commenti

Disciplina del Terzo settore:
analisi del nuovo Codice_9

Per gli enti non commerciali viene prevista la possibilità di determinare il reddito d’impresa mediante l'applicazione di un regime forfetario basato su specifici coefficienti di redditività

Il Dlgs 117/2017 introduce uno specifico regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d’impresa degli enti del Terzo settore non commerciali, delineato sulla falsariga di quello disciplinato dall’articolo 145, Tuir. Quest’ultima disposizione, peraltro, continua ad applicarsi agli enti che non possono ottenere l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro ed enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti) nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che non sono iscritti al Registro ovvero, qualora iscritti, alle attività diverse da quelle istituzionali da questi ultimi esercitate.
Inoltre, per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, impegnati in progetti di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta denominato “social bonus”.
 
Il regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
(Articolo 80)
Gli enti del Terzo settore non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse (secondarie e strumentali rispetto alle prime), quando svolte con modalità commerciali, uno specifico coefficiente di redditività e aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86 (plusvalenze patrimoniali), 88 (sopravvenienze attive), 89 (dividendi e interessi) e 90 (proventi immobiliari) del Tuir.
 
I coefficienti di redditività, riferiti alle attività di prestazioni di servizi e ad altre attività, sono specificamente individuati e distinti in base all’entità dei ricavi conseguiti.
 
Per le attività di prestazioni di servizi:

  • ricavi fino a 130mila euro - coefficiente 7%
  • ricavi da 130.001 euro a 300mila euro - coefficiente 10%
  • ricavi oltre 300mila euro - coefficiente 17%. 

Per altre attività:

  • ricavi fino a 130mila euro - coefficiente 5%;
  • ricavi da 130.001 euro a 300mila euro - coefficiente 7%
  • ricavi oltre 300mila euro - coefficiente 14%. 

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
 
L’opzione per il regime forfetario deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.
Anche la revoca deve essere effettuata nella dichiarazione e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale quest’ultima viene presentata.
 
Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale effettuano l’opzione nella dichiarazione di inizio attività.
 
I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in base alle disposizioni del Tuir, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime opzionale.
 
Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir.
 
Infine, si stabilisce che gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
 
L’efficacia dell’articolo 80, peraltro, è subordinata ad apposita autorizzazione da parte della Commissione europea, richiesta a cura del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato ex articolo 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (vedi articolo 101, comma 10).
 
Il social bonus
(Articolo 81)
Il social bonus è un credito d’imposta riconosciuto a persone fisiche e società che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali.
 
Il credito è pari:

  • al 65% delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche
  • al 50% delle erogazioni effettuate da enti e società. 

Alle erogazioni liberali che danno diritto al social bonus non si applicano né l’articolo 83 del Codice (che disciplina il regime generale delle detrazioni e deduzioni connesse alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore) né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge.
 
Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui
  • è ripartito in tre quote annuali di pari importo
  • è utilizzabile in compensazione e non è assoggettato ai limiti di compensabilità previsti dalla legge
  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. 

Gli enti beneficiari delle erogazioni liberali:

  • devono comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni ricevute nel trimestre di riferimento
  • in una pagina dedicata e facilmente individuabile del proprio sito internet e in un apposito portale gestito dal ministero, comunicano l’ammontare delle erogazioni ricevute, nonché la loro destinazione e il loro utilizzo, oltre a informazioni relative allo stato di conservazione del bene interessato dal progetto di recupero, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, ai fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, all’ente responsabile del bene. 

Infine, l’ultimo comma dell’articolo 81 affida a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di attuazione del social bonus, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.


9 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 21 settembre
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 26 settembre
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 29 settembre
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 5 ottobre
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 6 ottobre
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 ottobre
La settima puntata è stata pubblicata giovedì 19 ottobre
L'ottava puntata è stata pubblicata martedì 24  ottobre

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