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Analisi e commenti

Disciplina dell’impresa sociale:
le agevolazioni per chi investe

A favore delle persone fisiche è prevista una detrazione Irpef, mentre i soggetti Ires possono beneficiare di una deduzione dalla base imponibile; entrambi i bonus sono del 30%

Lo scorso anno, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge delega 106/2016, è stato adottato Dlgs 112/2017, con il quale si è proceduto alla revisione complessiva della disciplina in materia di impresa sociale (vedi “Disciplina dell’impresa sociale: analisi delle nuove disposizioni”).
A luglio di quest’anno, poi, è stato adottato il Dlgs 95/2018 (decreto correttivo), che ha apportato ritocchi e modifiche alla normativa entrata in vigore lo scorso anno, anche dal punto di vista tributario.
Tra le disposizioni interessate dalle recenti novità vi è quella che disciplina gli incentivi fiscali a favore di coloro, che decidono di investire in un’impresa sociale: detrazione Irpef per le persone fisiche e deduzione dalla base imponibile Ires per i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle società (articolo 18, commi 3, 4 e 5, Dlgs 112/2017, come recentemente modificato dall’articolo 7 del decreto correttivo).
 
Di seguito, si illustra sinteticamente la nuova disciplina, dando conto delle novità rispetto a quella previgente.
 
Detrazione Irpef
Le persone fisiche, che investono nel capitale di una o più società (incluse le cooperative), che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale, hanno diritto a detrarre dall’Irpef un importo pari al 30% della somma investita.
Peraltro, ai fini della detrazione, è necessario che:

  • l’investimento sia stato effettuato dopo il 20 luglio 2017 (data in cui è entrato il vigore il decreto legislativo 112/2017)
  • la società “finanziata” abbia acquisito la qualifica di impresa sociale “da non più di cinque anni” (prima dell’intervento del decreto correttivo, invece, era richiesto che la società fosse stata costituita da non più di trentasei mesi dal 20 luglio 2017).

Nel corso di ciascun periodo d’imposta, l’investimento massimo detraibile non può essere superiore a 1.000.000 di euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni (erano tre quelli previsti dalla versione previgente della norma).
Si stabilisce, inoltre, che l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso dei cinque anni, determina la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, a cui devono essere aggiunti gli interessi legali.

Infine, l’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Deduzione Ires
I soggetti Ires, che investono nel capitale di una o più società (incluse le cooperative), che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale, invece, hanno diritto a una deduzione dalla base imponibile pari al 30% della somma investita.

Anche in questa ipotesi, il legislatore ha espressamente previsto che:

  • l’investimento deve essere stato effettuato dopo il 20 luglio 2017
  • la società beneficiaria dell’investimento deve aver acquisito la qualifica di impresa sociale “da non più di cinque anni” (in precedenza, da non più di trentasei mesi dal 20 luglio 2017).

L’investimento massimo deducibile non può essere superiore, in ciascun periodo d’imposta, a 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni (in luogo dei tre previsti prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo).
Al pari di quanto previsto con riguardo alla detrazione Irpef, la cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell’importo dedotto.  All’imposta non versata, a causa della deduzione non spettante, devono essere aggiunti gli interessi legali.

“Finanziamento” di fondazioni
Le disposizioni relative alla detrazione Irpef e alla deduzione Ires si applicano anche in presenza di atti di dotazione e contributi di qualsiasi natura, effettuati dopo il 20 luglio 2017, a favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale dopo tale data e siano costituite da non più di trentasei mesi.
 

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