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Analisi e commenti

Disciplina dell’impresa sociale:
analisi delle nuove disposizioni_4

Il Dlgs 112/2017 prevede numerose e significative agevolazioni di carattere tributario, in tal modo colmando le lacune emerse dall’applicazione della normativa previgente

L’ultima parte del contributo è dedicata all’analisi della nuova disciplina fiscale dell’impresa sociale che, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge delega, si presenta più articolata rispetto a quella precedente. Non a caso, infatti, uno degli obiettivi del disegno riformatore era proprio quello di colmare le lacune del regime tributario emerse in costanza di applicazione delle previgenti disposizioni.
 
Le misure fiscali relative all’impresa sociale riformata, finalizzate alla sua promozione e al suo sviluppo, sono contenute nell’articolo 18 del Dlgs 112/2017. Prima di esaminarle nel dettaglio, è utile ricordare che:

  • la qualifica normativa di impresa sociale può essere acquisita, nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge, da diverse tipologie di enti, con la conseguenza che, in termini generali, i relativi redditi devono essere determinati applicando, di volta in volta, le disposizioni ordinariamente previste
  • l’impresa sociale è tenuta a destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio, con una limitata possibilità di distribuzione ai soci. 

Alla luce di quanto appena detto, si passa ora all’esame delle singole misure fiscali previste dall’articolo 18.
 
Detassazione degli utili e degli avanzi di gestione
Il comma 1 prevede che gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di conseguimento, allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio, nonché al versamento del contributo per l’attività ispettiva prevista dall’articolo 15. Tale destinazione deve risultare dalle scritture contabili.
In linea di principio, quindi, sono imponibili gli utili e gli avanzi di gestione distribuiti sotto qualsiasi forma.
 
La regola, peraltro, subisce un’eccezione per effetto di quanto previsto dal successivo comma 2. Tale disposizione, infatti, stabilisce che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale, sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istat per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.
 
Come già detto in precedenza, l’impresa sociale è tenuta a esercitare in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in uno dei settori indicati dall’articolo 2.
È considerata principale l’attività produttiva di almeno il 70% dei ricavi complessivi. Pertanto, l’impresa sociale ben può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia del 30% di quelli complessivi. In argomento, la relazione illustrativa precisa che “anche questi proventi devono essere esclusi dalla tassazione ai fini delle imposte dirette, nella misura in cui l’impresa proceda a reinvestirli nelle modalità sopra specificate”.
 
Detrazione a favore delle persone fisiche
In base a quanto stabilito dalla legge delega (articolo 9, comma 1, lettera f, legge 106/2016), a favore dell’impresa sociale devono operare misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale (in mancanza di questo incentivo, esse, infatti, sarebbero penalizzate rispetto alle società lucrative, che non soggiacciono ai limiti di remunerazione del capitale).
Tale disposizione è stata tradotta, innanzitutto, nella previsione di agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono nella imprese sociali.
Infatti, è previsto che dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse quelle cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017 e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data.
L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere detratto nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1 milione di euro e, per assicurarne la stabilità, la norma prevede che lo stesso debba essere mantenuto per almeno tre anni.
L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento, prima del decorso dei tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo, per il contribuente, di restituire l’importo detratto, insieme agli interessi legali.
 
Deduzione a favore dei soggetti Ires
L’investimento nel capitale delle imprese sociali è incentivato anche nei confronti dei soggetti Ires, attraverso la previsione di una deduzione dalla base imponibile.
Il comma 4, infatti, stabilisce che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse quelle cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017 e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data.
L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell’importo dedotto. Sull’imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.
 
Disposizioni a favore delle fondazioni
Per non determinare una disparità di trattamento tra le imprese sociali costituite in forma societaria e quelle costituite in forma non societaria, il comma 5 estende le agevolazioni previste per le persone fisiche e i soggetti Ires anche alle imprese sociali costituite in forma di fondazione.
Tali benefici, invece, non si applicano alle imprese sociali costituite in forma di associazione. L’esclusione, come precisato dalla relazione illustrativa, è giustificata dalla circostanza che “queste ultime hanno con maggiore facilità (stante la base personale che, al pari delle società, le contraddistingue) la possibilità di acquisire per trasformazione la forma societaria qualora intendano avvalersi di capitale di rischio, e usufruire delle agevolazioni in esame”.
 
Disposizioni attuative
Il comma 6 demanda a un decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l’individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 3, 4 e 5.
 
Ulteriori agevolazioni
L’articolo 18 contiene una serie di ulteriori previsioni agevolative a favore delle imprese sociali, giustificate dalla loro peculiare natura.
 
In primo luogo, si prevede che a esse non si applicano le norme in materia di società di comodo (articolo 30, legge 724/1994) e di società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, Dl 138/2011).
Inoltre, alle imprese sociali non si applicano gli studi di settore e i parametri, nonché gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che “le suddette disposizioni, costituendo norme di carattere antielusivo e di valutazione della normale capacità economica per soggetti che agiscono con finalità lucrativa, non sembrano infatti adattabili alla situazione di soggetti che agiscono con una logica economica, improntata però a finalità di interesse generale, la salvaguarda delle quali è già affidata ad altre norme più calibrate alla fattispecie (si pensi, ad esempio, alle presunzioni di indiretta distribuzione degli utili previste dall’articolo 3, comma 2)”.
 
Sempre con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese sociali, sono apportate una serie di significative modifiche al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (Dlgs 58/1998).
In sintesi:

  • viene prevista la possibilità per le imprese sociali di accedere alla raccolta di capitali di rischio attraverso portali telematici
  • le imprese sociali vengono inserite nel novero dei soggetti per i quali le offerte al pubblico, condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, possono essere finalizzate attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dai suddetti soggetti. 

Per consentire l’operatività delle suindicate novità, vengono apportate modifiche di coordinamento normativo alle disposizioni del Dlgs 58/1998 di volta in volta interessate.
 
Efficacia delle disposizioni fiscali
L’ultimo comma dell’articolo 18 subordina l’efficacia delle agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese sociali all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Come precisato dalla relazione illustrativa, si tratta di una scelta prudenziale del legislatore delegato, in quanto tali benefici “non costituiscono aiuti di stato poiché motivati da evidenti profili di simmetria fiscale tra divieto di distribuire utili e non imponibilità degli stessi”.
 
4 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata martedì 22 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 23 agosto
La terza puntata è stata pubblicata giovedì 24 agosto
 


 

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