Si tratta delle ipotesi in cui, risultando particolarmente difficoltoso calcolare il margine in maniera analitica, il legislatore ne ha fissato in via presuntiva l’ammontare, che viene calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita.
In altri termini, utilizzando il metodo in esame, il margine viene calcolato applicando al prezzo di vendita del singolo bene le seguenti percentuali forfettarie:
- 60% - per le cessioni di oggetti d’arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza ovvero non è determinabile (con la più volte citata circolare n. 177/1995, l’amministrazione finanziaria ha precisato che “l’irrilevanza del prezzo d’acquisto può essere ravvisata nelle ipotesi in cui questo risulti simbolico rispetto al valore degli oggetti d’arte. Il prezzo indeterminabile può ravvisarsi nelle ipotesi in cui le modalità di acquisto siano state tali da non consentirne l’attribuzione al singolo oggetto d’arte: si pensi al caso in cui il rivenditore abbia corrisposto un prezzo unico per una universalità di beni”)
- 50% - per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche (cfr risoluzione 73/E del 19 aprile 2007)
- 25% - per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato effettuate da ambulanti; per le cessioni di prodotti editoriali non d’antiquariato effettuate da chiunque.
L’ammontare del margine determinato in modo forfetario deve considerarsi assorbente di tutti i costi che ne influenzerebbero la determinazione analitica. Pertanto, non è detraibile l’imposta assolta per rivalsa dal soggetto per le prestazioni accessorie e di riparazione ricevute, dovendo ritenersi che di detti costi si sia tenuto conto in sede di determinazione della percentuale di abbattimento del prezzo di vendita (cfr circolare n. 177/1995, paragrafo 4.2.1).
Per i soggetti che applicano il metodo forfettario di determinazione del regime sono previste modalità di annotazione semplificate. Costoro, infatti, non sono tenuti alla tenuta del registro speciale di carico-scarico, ma devono semplicemente annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate, rientranti nel sistema forfetario, nel registro dei corrispettivi (ex articolo 24 Dpr 633/1972), in maniera separata rispetto a quelli relativi alle altre operazioni eventualmente poste in essere.
L’annotazione, pertanto, deve essere eseguita entro il primo giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con imputazione, in ogni caso, al periodo d’imposta in cui è compreso il giorno di effettuazione della cessione.
Per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, non vi è obbligo di registrazione, ma occorre numerare e conservare la relativa documentazione (fatture, quietane, eccetera).
4 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 22 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 27 marzo
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 31 marzo