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Analisi e commenti

La disciplina Iva dei beni usati:
analisi del regime del margine_6

L’esame della normativa speciale prosegue, a questo punto, con l’analisi delle disposizioni relative alla fatturazione, alle sanzioni e all’opzione per l’applicazione dell’Iva ordinaria

Dopo aver descritto il meccanismo di funzionamento dei metodi analitico, forfettario e globale, utilizzabili per la determinazione del margine, si descrivono le disposizioni trasversali ai tre metodi, con particolare riferimento alla fatturazione delle operazioni, alle sanzioni previste per le omissioni e le inesattezze delle annotazioni e all’opzione per l’Iva ordinaria.
 
Fatturazione (articolo 38, comma 1, Dl 41/1995)
In materia di fatturazione, la regola fondamentale è quella in base alla quale i soggetti che applicano il regime in esame, indipendentemente dal metodo utilizzato, non possono, qualora emettano la fattura, esporre l’imposta distintamente dal corrispettivo, ma devono espressamente annotare nella stessa che trattasi di operazione soggetta al regime del margine (con indicazione del riferimento normativo).
Peraltro, le attività interessate dal regime de quo sono svolte, prevalentemente, da soggetti che commerciano al dettaglio o in forma ambulante. Per tale tipologia di operatori, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, Dpr 633/1972).
L’emissione della fattura è in ogni caso obbligatoria nell’ipotesi di operazione per la quale si è scelto di applicare il regime Iva ordinario. In tale ipotesi, la fattura emessa dovrà recare l’espressa indicazione dell’imposta applicata sull’intero corrispettivo.
 
Sanzioni (articolo 38, comma 5, Dl 41/1995)
Le omissioni o le inesattezza relative alle annotazioni nei registri che devono essere obbligatoriamente tenuti dai soggetti che applicano il regime del margine (articolo 38, commi 2, 3 e 4) sono punite con le sanzioni previste dall’articolo 42, Dpr 633/1972, per le corrispondenti violazioni commesse in applicazione del regime Iva ordinario.
Pertanto, chi omette le annotazioni prescritte è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l’imposta relativa alle operazioni.
Se, invece, le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un’imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza.
 
Opzione per il regime Iva ordinario
I soggetti che operano nel regime del margine, utilizzando il metodo analitico o forfetario, possono optare, per ogni singola cessione, per l’applicazione dell’Iva secondo il regime ordinario (articolo 36, comma 3, Dl 41/1995).
Tale scelta deve essere comunicata nella dichiarazione relativa all’anno in cui l’operazione che ne forma oggetto è stata effettuata. “In sostanza il rivenditore, al momento della cessione di un determinato bene, gode del beneficio di una facoltà alternativa, che eserciterà secondo valutazioni di convenienza: o effettuare la cessione nell’ambito del regime del margine ovvero applicare il regime ordinario” (cfr circolare min. Finanze n. 177/1995, paragrafo 3).
L’applicazione dell’imposta nei modi ordinari implica in ogni caso l’emissione della fattura (con l’indicazione dell’Iva applicata sull’intero corrispettivo della rivendita) e consente la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto del bene e sulle relative spese accessorie e di riparazione.
La detrazione spetta con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione nel registro degli acquisti (articolo 25, Dpr 633/1972) della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata (articolo 36, comma 4, Dl 41/1995).
 
Non possono optare per il regime Iva ordinario coloro che applicano il metodo globale.
 
Passaggio dal metodo globale al metodo analitico
Infine, si ricorda che coloro che utilizzano il metodo globale di determinazione del margine possono optare per l’applicazione del metodo analitico (articolo 36, comma 6, Dl 41/1995).
L’opzione va comunicata nella dichiarazione e ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata.
 
6 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 22 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 27 marzo
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 31 marzo
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 6 aprile

La quinta puntata è stata pubblicata martedì 11 aprile
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