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Analisi e commenti

Dl “Rilancio” a piccole dosi – 1
tax credit per lavorare in salute

Tra ritocchi e new entry, ampliata la platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni, vale a dire gli operatori che gestiscono attività aperte al pubblico, esposti a maggiori rischi

sanificazione

C’è un’evidente linea di continuità tra i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle regole anti Covid-19 e la sanificazione degli stessi. Il secondo, già introdotto dal “Cura Italia”, ora esteso e rinforzato dal Dl “Rilancio” (decreto legge n. 34/2020) è, in un certo senso, subordinato al primo. Infatti, non sarebbe fruibile se i luoghi di lavoro non venissero resi sicuri. Vediamoli da vicino, partendo proprio dal secondo che è stato, a ben vedere un trampolino di lancio per il nuovo bonus dedicato al rifacimento delle sedi di svolgimento delle attività.  
 
Il bonus sanificazione rivisitato
Con l’articolo 125, il legislatore ha ripreso il credito d’imposta previsto, agli albori, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione che effettuano la bonifica dei propri ambienti e strumenti di lavoro, dall’articolo 64 (ora abrogato) del decreto “Cura Italia” – allargato poi anche agli oneri sostenuti nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione personale dei lavoratori dall’articolo 30 (anch’esso cancellato) del Dl “Liquidità” – e lo ha rimodellato.
 
Lo sconto fiscale fissato, in prima battuta, al 50% delle spese sopportate quest’anno, con il Dl “Rilancio” passa, infatti, al 60% e, se prima l’asticella del tetto massimo su cui applicarlo si era fermata a 20mila euro, ora si innalza fino a 60mila euro per ciascun beneficiario.
Ma che tipo di spese? Sono quelle sostenute per l’acquisto di:

  • prodotti detergenti e disinfettanti
  • dispositivi  di  protezione  individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • strumenti idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, con incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta o in compensazione tramite F24, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
Per essere operativa, l’agevolazione attende un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilirà i criteri e le modalità di fruizione, tenendo d’occhio il limite di spesa.
 
Ed è solo l’inizio, il Dl “Rilancio”, infatti, è intervenuto su molteplici aspetti del bonus in argomento, anche sul fronte soggettivo.
Oltre allo spostamento verso l’alto dei limiti che circoscrivono l’agevolazione, il comma 1 dell’articolo 125, amplia la platea dei possibili beneficiari, vale a dire agli operatori con attività aperte al pubblico, come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, negozi, e così via, aggiunge gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
 
Per questo beneficio, in origine, erano stati stanziati 50 milioni di euro. Con il “Rilancio” passano a 200 milioni.
 
Il nuovo bonus per l’adeguamento dei luoghi di lavoro
Che senso ha sanificare un ambiente che non ha i requisiti essenziali per accogliere clienti in tempi di coronavirus? Ed ecco che spunta un nuovo credito d’imposta per l’adeguamento, anche strutturale, dei luoghi di lavoro.
Con l’articolo 120, il Dl “Rilancio” inaugura una nuova agevolazione sempre dedicata agli stessi destinatari (imprenditori, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e alti enti privati con attività aperte al pubblico), ma concentrata su un’altra tipologia di interventi, quelli relativi all’adeguamento dei luoghi di lavoro nel rispetto delle prescrizioni tese a contenere il contagio epidemiologico. Si tratta degli interventi edilizi necessari al rifacimento delle aree comuni (ingressi, spogliatoi, mense, spazi medici, eccetera) e anche all’acquisto di arredi di sicurezza, di strumenti e tecnologie innovativi e di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Elenchi più dettagliati di ulteriori spese ammissibili o beneficiari saranno eventualmente predisposti da uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto del limite di spesa che, per questa misura, è stato fissato a 2 miliardi.
 
La misura del credito d’imposta, come per la sanificazione, è fissata al 60% delle spese sostenute nel 2020, ma in questo caso, il limite agevolabile sale a 80mila euro. Il credito d'imposta, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, e comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite F24. Nel giro di trenta giorni, dall’entrata in vigore del Dl n. 34/2020, un provvedimento del direttore dell’Agenzia stabilirà le modalità per il monitoraggio sull’utilizzo del credito.
 
Una disposizione in comune…
Il decreto in argomento, all’articolo 122, fornisce un elenco dei crediti d’imposta, e tra questi anche quelli sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro, per i quali è consentita, fino al 31 dicembre 2021, la cessione, anche parziale, a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
La quota di credito non utilizzata nel 2021 non può essere traghettata agli anni successivi e neanche rimborsata.
Anche questa norma attende le regole operative, che arriveranno con un provvedimento del direttore dell’Agenzia.
 
…e una sull’Iva
L’articolo 124, infine, cancella l’Iva sulle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di beni utili al contenimento dell’epidemia da coronavirus. Tra questi, oltre alle strumentazioni medico ospedaliere salvavita (ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, eccetera) anche le mascherine chirurgiche Ffp2 e Ffp3 e gli articoli di abbigliamento protettivo, come guanti, visiere, calzari, nonché la strumentazione per diagnostica per Covid-19 (tamponi per analisi cliniche, provette, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo e così via).
Dal 2021, invece, l’imposta tornerà con l’aliquota ridotta al 5 per cento.


continua

 

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