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Analisi e commenti

Dl Sostegni post conversione - 1
regolarizzazione Irap a settembre

Recepita normativamente la proroga che il ministero dell’Economia e delle Finanze aveva preannunciato con comunicato stampa del 30 aprile, allo scadere del precedente termine

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L’articolo 01 del Dl n. 41/2021, introdotto in fase di conversione in legge del provvedimento (atto Camera 3099), sposta dal 30 aprile al 30 settembre 2021 la data ultima per sanare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i mancati pagamenti del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020 causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio”, in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai tempi del Covid.

La norma di favore
La disposizione agevolativa alla base della questione è quella contenuta nell’articolo 24 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19). Con essa, il legislatore ha riconosciuto, a favore delle partite Iva, l’esenzione dal pagamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuta per il 2019 e della prima rata dell’acconto della medesima imposta dovuta per il 2020. Più precisamente, la platea dei contribuenti destinatari della norma di favore era rappresentata dalle imprese con volume di ricavi, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” (nel 2019, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), non superiore a 250 milioni e dai lavoratori autonomi con compensi 2019 non eccedenti quel medesimo tetto; in ogni caso, erano fuori dall’agevolazione, per espressa previsione normativa, le amministrazioni pubbliche, le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari e le società partecipate.

Trattandosi di un beneficio spettante non a tutte le imprese, era previsto - dal comma 3 - che l’esenzione fosse fruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni dettati dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza pandemica, come successivamente modificato. In proposito, sul portale Mise del Registro nazionale degli aiuti di Stato, sono consultabili la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e le successive modifiche.
Giova ricordare, in questa sede, che il limite degli aiuti di Stato, inizialmente fissato a 800mila euro per impresa, è stato poi innalzato fino a 1,8 milioni di euro (quinta modifica della Commissione europea, punto 20), e che “…le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche” (punto 6 della circolare 18 giugno 2020 del dipartimento per le Politiche europee). Pertanto, in caso di diverse entità legali che fanno parte di un unico gruppo, è questo che deve essere considerato all’impresa ai fini della determinazione della soglia massima di 1,8 milioni di euro.

La regolarizzazione per chi ha sbagliato
Il decreto “Agosto” del 2020 (“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”) ha affrontato e risolto il problema della non corretta applicazione della norma di favore dettata dall’articolo 24 del Dl n. 34/2020, in particolare del vincolo imposto dal citato comma 3, ossia il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea. In proposito, ha concesso che, al verificarsi di tale circostanza, l’importo dell’Irap erroneamente non versato potesse essere regolarizzato, senza sanzioni e interessi, entro il termine del 30 novembre 2020 (articolo 42-bis, comma 5, Dl n. 104/2020).
Successivamente, è intervenuto il decreto “Ristori” (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), che ha riconosciuto altri cinque mesi di tempo per portare a termine l’operazione, fissando la nuova scadenza al 30 aprile 2021 (articolo 13-quinquies, comma 6, Dl n. 37/2020).

Se ne riparla a settembre
Proprio il giorno in cui spirava il termine per la regolarizzazione dell’Irap non versata, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato, con il comunicato stampa 87/2021, che lo stesso sarebbe stato prorogato al 30 settembre 2021 da una norma di prossima emanazione.
L’extratime, per ulteriori cinque mesi, è arrivato con la legge di conversione del Dl n. 41/2021.

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