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Analisi e commenti

Enti sportivi dilettantistici:
quali sono i proventi agevolati

Si tratta di quelli derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali dell'associazione o della società, cioè strutturalmente funzionali all'attività praticata

immagine di un blocco di partenza di una gara di corsa
Tra le numerose tematiche affrontate dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/E (pubblicata lo scorso 1° agosto, e con la quale è stato fatto il punto della situazione rispetto alle principali questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche), vi è l'esatta individuazione dei proventi per i quali si applica il regime speciale disciplinato dalla legge 398/1991 (che prevede modalità di determinazione forfettaria del reddito e dell'Iva e agevolazioni in materia di dichiarazioni, adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi).

In particolare, l'Amministrazione si è soffermata sulla questione circa il se i servizi relativi all'utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture o beni dell'associazione (o della società) rientrino o meno tra le attività connesse agli scopi istituzionali dell'ente e, di conseguenza, se ai relativi proventi possa essere applicato il regime agevolato.

L'Agenzia, in primo luogo, ricorda che il regime in esame è limitato alle prestazioni commerciali connesse alle "attività istituzionali" svolte dalle associazioni e dalle società, con la conseguenza che l'attività commerciale autonoma e distinta rispetto a quella istituzionale eventualmente svolta non può beneficiare della disciplina di favore.

Peraltro, sottolinea l'Agenzia, la connessione con gli scopi istituzionali rappresenta condizione anche per l'applicazione:
  • della regola della "decommercializzazione", ai fini Ires, delle attività rese, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e delle altre categorie di soggetti individuate dall'articolo 148, comma 3, Tuir
  • del regime forfettario Iva previsto dall'articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972, al quale possono accedere gli enti che hanno optato per il regime delle legge 398/1991 e che si applica, appunto, ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali" (articolo 9, comma 1, Dpr 544/1999).
Sotto tale profilo, quindi, è utile definire con precisione l'ambito delle "attività connesse agli scopi istituzionali" e, conseguentemente, quello dei proventi assoggettabili al regime speciale in quanto derivanti dalle attività commerciali "strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica".
In tale ambito rientrano, ad esempio, i proventi derivanti:
  • dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata durante lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica
  • dalla vendita di materiali sportivi
  • dalla vendita di gadget pubblicitari
  • dalle sponsorizzazioni.
Per l'applicazione del regime forfettario legge 398/1991, quindi, per attività "connessa agli scopi istituzionali" devono intendersi quelle che rappresentano "naturale completamento" degli scopi che specificamente caratterizzano l'attività di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Pertanto, non possono essere considerate connesse agli scopi istituzionali:
  • le prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio (in quanto possono essere rese separatamente e indipendentemente dall'esercizio dell'attività sportiva)
  • le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo come riconosciuti dall'organismo affiliante (Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva associata)
  • i corsi per attività sportive non incluse tra le discipline riconosciute dal Coni
  • le attività svolte mediante l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato (ad esempio, vendita di beni o prestazioni di servizi per le quali l'ente utilizza strumenti propri degli operatori di mercato, come insegne e marchi, finalizzati ad acquisire clienti diversi dagli associati).
I proventi derivanti da queste attività non sono assoggettabili al regime forfettario e per essi, quindi, valgono le ordinarie regole di imposizione.

Al contrario, ai fini dell'applicazione del regime ex lege 398/1991, possono ritenersi attività commerciali connesse agli scopi istituzionali:
  • le prestazioni rese in relazione alla partecipazione a gare o manifestazioni sportive
  • le prestazioni relative allo svolgimento delle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Ancora, tra le attività assoggettabili al regime di favore rientrano anche la mera somministrazione di alimenti e bevande, ovvero la vendita di materiale sportivo, se strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l'ente è iscritto nel registro Coni e se svolte nella struttura dove si svolge l'attività sportiva, senza utilizzare strumenti "concorrenziali" (tali attività, in altri termini, devono essere destinate prevalentemente ad associati e tesserati).

Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'Agenzia conclude che i servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture o beni dell'ente sportivo dilettantistico possono essere inquadrati nell'ambito delle "attività connesse agli scopi istituzionali" a condizione che siano "strettamente finalizzati" alla pratica sportiva, con la conseguenza che i proventi derivanti da tali attività possono essere assoggettati al regime forfettario della legge 398/1991, nonché alla regola della decommercializzazione prevista dall'articolo 148, comma 3, Tuir.
 
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