In particolare, l'Amministrazione si è soffermata sulla questione circa il se i servizi relativi all'utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture o beni dell'associazione (o della società) rientrino o meno tra le attività connesse agli scopi istituzionali dell'ente e, di conseguenza, se ai relativi proventi possa essere applicato il regime agevolato.
L'Agenzia, in primo luogo, ricorda che il regime in esame è limitato alle prestazioni commerciali connesse alle "attività istituzionali" svolte dalle associazioni e dalle società, con la conseguenza che l'attività commerciale autonoma e distinta rispetto a quella istituzionale eventualmente svolta non può beneficiare della disciplina di favore.
Peraltro, sottolinea l'Agenzia, la connessione con gli scopi istituzionali rappresenta condizione anche per l'applicazione:
- della regola della "decommercializzazione", ai fini Ires, delle attività rese, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e delle altre categorie di soggetti individuate dall'articolo 148, comma 3, Tuir
- del regime forfettario Iva previsto dall'articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972, al quale possono accedere gli enti che hanno optato per il regime delle legge 398/1991 e che si applica, appunto, ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali" (articolo 9, comma 1, Dpr 544/1999).
In tale ambito rientrano, ad esempio, i proventi derivanti:
- dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata durante lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica
- dalla vendita di materiali sportivi
- dalla vendita di gadget pubblicitari
- dalle sponsorizzazioni.
Pertanto, non possono essere considerate connesse agli scopi istituzionali:
- le prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio (in quanto possono essere rese separatamente e indipendentemente dall'esercizio dell'attività sportiva)
- le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo come riconosciuti dall'organismo affiliante (Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva associata)
- i corsi per attività sportive non incluse tra le discipline riconosciute dal Coni
- le attività svolte mediante l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato (ad esempio, vendita di beni o prestazioni di servizi per le quali l'ente utilizza strumenti propri degli operatori di mercato, come insegne e marchi, finalizzati ad acquisire clienti diversi dagli associati).
Al contrario, ai fini dell'applicazione del regime ex lege 398/1991, possono ritenersi attività commerciali connesse agli scopi istituzionali:
- le prestazioni rese in relazione alla partecipazione a gare o manifestazioni sportive
- le prestazioni relative allo svolgimento delle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'Agenzia conclude che i servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture o beni dell'ente sportivo dilettantistico possono essere inquadrati nell'ambito delle "attività connesse agli scopi istituzionali" a condizione che siano "strettamente finalizzati" alla pratica sportiva, con la conseguenza che i proventi derivanti da tali attività possono essere assoggettati al regime forfettario della legge 398/1991, nonché alla regola della decommercializzazione prevista dall'articolo 148, comma 3, Tuir.