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Analisi e commenti

Evoluzione dell’accertamento sintetico e “redditometrico”

Rilevanti le modifiche introdotte dalla manovra 2010 alle disposizioni contenute nell’articolo 38 del Dpr 600/73

Premessa
L’accertamento sintetico è lo strumento accertativo con il quale l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte.
Un aspetto peculiare di questo strumento riguarda l’ampio raggio di applicabilità, considerato che ne possono essere destinatari i contribuenti persone fisiche indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
In generale, nell’ambito di tale metodologia di controllo, gli uffici finanziari, in presenza di determinate condizioni, avvalendosi di una presunzione legale relativa, sono legittimati a risalire da un fatto noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto, cioè all’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

L’accertamento sintetico trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 38 del Dpr 600/1973 e, di recente, è stato oggetto di un notevole impulso applicativo a seguito di quanto disposto dai commi 8 e 9 dell’articolo 83 del Dl 112/2008, norma che ha previsto l’esecuzione, per il triennio 2009 – 2011, di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.
Con la “manovra 2010”, il legislatore ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico: l’articolo 22 del Dl 78/2010 ha, infatti, integralmente sostituito i commi da 4 a 8 del citato articolo 38.
L’innovazione di cui si discute, come emerge dalla relazione illustrativa al Dl 78, è finalizzata ad aggiornare l’accertamento sintetico al fine di tener conto dei “cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi”, rendendolo più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente.
Per completezza espositiva si osserva che l’Agenzia delle entrate, con la circolare 4/2011, ha evidenziato che, considerata la rilevanza delle modifiche normative apportate all’accertamento sintetico, queste saranno oggetto di futuri chiarimenti.

L’accertamento sintetico ante modifiche e la distinzione tra accertamento sintetico in senso stretto e accertamento redditometrico
Il presente paragrafo illustra l’accertamento sintetico alla luce della formulazione dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla “manovra 2010”.
La norma in questione ha condotto la dottrina a operare una distinzione tra l’accertamento sintetico in senso stretto e l’accertamento “redditometrico”,ritenendo che tra le due modalità accertative esisterebbe un rapporto di genus a species.
Più in particolare, l’accertamento sintetico in senso stretto sarebbe individuabile al comma 4, primo periodo, dell’articolo 38, norma che legittima l’Amministrazione finanziaria a quantificare il reddito complessivo netto delle persone fisiche sulla base “di elementi e circostanze di fatto certi”.
L’accertamento “redditometrico”,circoscritto al comma 4, secondo periodo, dell’articolo 38, invece, sarebbe da ricondurre al reddito induttivamente calcolato, sulla base dell’accertata disponibilità in capo al contribuente di determinati beni e servizi (aerei ed elicotteri, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, camper, autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c., roulotte, residenze principali e secondarie, collaboratori, cavalli da corsa o da equitazione, assicurazioni di ogni tipo) individuati dal legislatore con apposito decreto ministeriale (si tratta del Dm 10 settembre 1992, successivamente modificato dal Dm 19 novembre 1992).

La norma, inoltre, prevede (comma 5) una particolare regola circa l’incidenza della “spesa per incrementi patrimoniali”(l’acquisto di un immobile, di un’autovettura eccetera) che, per espressa disposizione legislativa, si presume sostenuta dal controllato con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti, incidendo, pertanto, sulla determinazione del reddito annuale presunto nella misura di un quinto.
La presunzione posta a base dell’accertamento sintetico (in senso stretto e redditometrico) opera in presenza di alcune condizioni: il reddito complessivo netto accertabile in un periodo d’imposta deve discostarsi per almeno un quarto da quello dichiarato (cioè il reddito sinteticamente accertabile dovrà risultare maggiore di almeno il 25% rispetto a quello dichiarato dal contribuente); inoltre, lo scostamento deve risultare per almeno due periodi d’imposta. Relativamente a tale punto, il giudice di legittimità ha chiarito che lo scostamento può riguardare anche periodi di imposta non consecutivi (cfr per tutte, Cassazione, sentenza 237/2009).
Si osserva, inoltre, che la norma in questione individua il reddito sinteticamente determinato in capo al contribuente quale reddito complessivo netto; da qui l’esclusione, della deduzione degli oneri deducibili, secondo quanto disposto dal comma 7.

Il procedimento di accertamento sopra illustrato non è privo di tutele nei confronti del contribuente, in quanto il destinatario del controllo fiscale ha la facoltà di dimostrare, con idonea documentazione e nell’ottica di inversione dell’onere della prova, che il reddito sinteticamente determinato o determinabile dagli uffici finanziari è “costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta” oppure che esso possa giustificarsi sulla base di altri fatti e circostanze.
Tuttavia, appare opportuno osservare che, pur in mancanza di una prescrizione normativa, l’Agenzia delle Entrate, a ulteriore garanzia nei confronti dei controllati, ha fornito disposizioni ai propri uffici (vedi circolare 49/2007), richiedendo che questi procedessero a un preventivo contraddittorio prima di emettere un avviso di accertamento sintetico.

Il nuovo accertamento sintetico
A seguito delle innovazioni apportate dall’articolo 22 del Dl 78/2010, l’accertamento sintetico risulta completamente revisionato.
A parere di chi scrive, rispetto alla precedente formulazione si osserva una più netta distinzione tra l’accertamento sintetico in senso stretto e l’accertamento redditometrico, collocati, rispettivamente, ai commi 4 e 5 del nuovo articolo 38.
Ai sensi del nuovo comma 4, il reddito sintetico può essere determinato sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”.
Dall’esame della norma, dunque, emerge un importante dato: ai fini dell’accertamento sintetico, assume rilievo (secondo il principio di cassa) qualsiasi spesa sostenuta nell’anno d’imposta, anche quella per incrementi patrimoniali, spesa che nella precedente versione della norma si presumeva sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei quattro precedenti.
Viene meno, dunque, la tradizionale bipartizione tra spese correnti e spese per incrementi patrimoniali prima presente nell’articolo 38 del Dpr 600/1973, mentre si introduce l’assunto secondo cui alla spesa sostenuta in un determinato periodo d’imposta corrisponde un uguale reddito conseguito dal contribuente (spesa sostenuta = reddito tassabile).

Appare rilevante evidenziare, che per la determinazione della spesa sostenuta dal soggetto controllato, gli uffici finanziari beneficeranno dei dati rinvenibili dalle comunicazioni delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute (articolo 21 del Dl 78/2010), che i soggetti passivi Iva dovranno trasmettere, relativamente alle operazioni 2010, entro il 31 ottobre 2011 e, per le annualità successive, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (provvedimento direttore Agenzia delle Entrate del 22/12/2010).

Come emerge dal comma 5, anche il nuovo redditometro è oggetto di un completo restyling: il paniere dei beni e servizi a contenuto induttivo precedentemente definiti dai decreti ministeriali del 1992, sono sostituiti, in linea con la ratio dell’innovazione della norma, con elementi di capacità contributiva, da individuarsi con decreto ministeriale di prossima pubblicazione, individuati attraverso l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza (cfr articolo 38 del Dpr 600/1973 e circolare 4/2011).
In sostanza, il legislatore, prendendo atto della vetustà dei beni indice alla base del vecchio redditometro, intende porre le basi per l’introduzione di nuovi parametri indice della reale capacità contributiva dei contribuenti ritenuti più attuali in relazione ai moderni stili di vita e di consumo. Allo stato attuale, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze alla base del funzionamento del nuovo redditometro non è stato ancora emanato.

Risultano innovati anche i presupposti per l’emissione dell’avviso di accertamento sintetico; essi sono meno stringenti, considerato che la nuova norma richiede uno scostamento di almeno il 20% (contro il precedente 25%) del reddito complessivo determinabile sinteticamente rispetto a quello dichiarato, mentre è abrogata la verifica della sussistenza di detta condizione per almeno due periodi di imposta.

Al contribuente continua a essere riconosciuta, nell’ottica dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza il principio della presunzione legale relativa, la possibilità di dimostrare che il reddito determinato sinteticamente sia comunque compatibile con il reddito dichiarato.

Inoltre, il legislatore ha riconosciuto, in linea con la ratio dell’innovazione della norma e con le disposizioni contenute nella legge 212/2000, una maggior tutela del contribuente controllato, considerato che gli uffici operativi saranno normativamente obbligati - ex articolo 38, comma 7 - a “invitare il contribuente… a fornire notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218” .

Relativamente all’aspetto procedimentale, la disciplina dell’accertamento sintetico deve essere coordinata con la previsione di cui all’articolo 18 del Dl 78/2010, che, modificando l’articolo 44 del Dpr 600/1973, ha previsto l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di inviare una preventiva comunicazione al Comune di residenza del controllato prima dell’emissione dell’avviso di accertamento sintetico; a sua volta, il Comune dovrà rispondere entro sessanta giorni, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo.

Un ulteriore aspetto da segnalare, sul piano più strettamente operativo riguarda la nuova disposizione (comma 8) che riconosce la deducibilità dal reddito complessivo determinato sinteticamente degli oneri previsti dall’articolo 10 del Tuir, nonché delle detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge per gli oneri sostenuti dal contribuente.
La nuova prescrizione è da collegare al fatto che il reddito determinato sinteticamente assume nella nuova formulazione normativa la configurazione di un “reddito complessivo”, anche in relazione alle modalità di determinazione e non più di un “reddito complessivo netto”.

Decorrenza delle modifiche
L’articolo 22 del Dl 78/2010 stabilisce che le modifiche apportate all’articolo 38 hanno effetto per“gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore” del decreto (31 maggio 2010).
Conseguentemente, tale previsione si propone di circoscrivere l’applicazione della revisione dell’accertamento sintetico al periodo d’imposta 2009 e a quelli successivi.
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