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Analisi e commenti

La fiscalità del trust - 7.
I redditi del beneficiario

Imputati "per trasparenza" in ogni caso, cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo il criterio di competenza e non quello di cassa, sono classificati "di capitale"

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Come si è già avuto modo di ricordare, ai fini impositivi è possibile distinguere due differenti tipologie di trust: trasparente, ossia con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari; opaco, ossia senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust.
È tuttavia possibile che un trust sia misto, cioè al tempo stesso opaco e trasparente: è ciò che si verifica, ad esempio, quando l'atto istitutivo prevede che parte del reddito sia accantonata a capitale e parte sia, invece, attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l'imputazione, sarà tassato in capo a questi ultimi.

Il problema della disciplina dei redditi del beneficiario del trust (e, cioè, del beneficiario come soggetto passivo d'imposta) si pone, pertanto, nelle ipotesi di trust trasparenti (o misti, per la parte di reddito del trust imputata ai beneficiari).
Il dato normativo da prendere in considerazione è rappresentato dal seguente combinato disposto:
  • articolo 73, comma 2, Tuir, in base al quale "nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali"
  • articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), Tuir, secondo cui sono redditi di capitale, tra gli altri, "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, Tuir, anche se non residenti".
Dalla lettura delle disposizioni appena richiamate emerge la necessità di risolvere una prima questione: l'esatta individuazione del beneficiario (o dei beneficiari) del trust.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 48/E del 6 agosto 2007, ha fornito importanti precisazioni. Innanzitutto, alla luce delle differenti tipologie di trust riscontrabili nella realtà, attesa la già ricordata flessibilità operativa dell'istituto, le modalità di individuazione del beneficiario (o dei beneficiari) possono essere le più disparate e variegate. Come sottolineato dalla stessa Agenzia nel citato documento di prassi, ad esempio "il beneficiario può essere beneficiario di reddito e godere delle utilità dei beni in trust (ad esempio, percepire periodicamente delle somme) oppure beneficiario finale dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust", ovvero "i beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente o da un terzo designato; inoltre, possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria".

Orbene, a fronte di tale varietà di soluzioni, l'Agenzia delle Entrate ha indicato un criterio univoco per addivenire alla esatta determinazione del beneficiario "individuato", cui imputare il reddito di un trust trasparente, da considerare come reddito di capitale e, come tale, da sottoporre a imposizione in capo al beneficiario medesimo secondo le sue aliquote personali.
Nella circolare 48/2007, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel rispetto del principio generale secondo cui presupposto di applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, per "beneficiario individuato" deve intendersi il beneficiario di "reddito individuato", vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale e concreta. In altri termini, è necessario che il beneficiario del trust non solo sia puntualmente individuato, ma "risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza" e che, quindi, concorre alla formazione del suo reddito imponibile con riferimento a un determinato periodo d'imposta.

Il beneficiario individuato, quindi, è colui che vanta un diritto attuale e concreto (e non una mera aspettativa) di percepire il reddito del trust (o la quota dello stesso che gli spetta). Pertanto, la mera indicazione nominativa nell'atto istitutivo non è di per sé sufficiente a rendere "individuato" il beneficiario in quanto non espressiva di per sé di un diritto attuale, concreto e incondizionato all'apprensione dei redditi del trust (si pensi, ad esempio, al caso in cui, pur in presenza di una indicazione nominativa, l'atto istitutivo preveda altresì un termine prima del quale i redditi del trust non possono essere attribuiti al beneficiario).

Sul punto, ulteriori precisazioni sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 425/E del 5 novembre 2008. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che "la tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari - quale presupposto della tassazione per trasparenza - esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, il diritto all'assegnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari. Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l'automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario".

Affinché sia rispettata la condizione della titolarità ab origine in capo a un beneficiario puntualmente individuato (o a beneficiari puntualmente individuati) del diritto all'assegnazione del reddito dei beni in trust, è, quindi, necessario che:
  • il beneficiario sia puntualmente individuato
  • il beneficiario risulti titolare del diritto di pretendere l'assegnazione del reddito prodotto dai beni in trust e che, quindi, esprima rispetto a tale reddito autonoma capacità contributiva
  • tale diritto deve essere conferito al beneficiario anteriormente alla produzione del reddito stesso, in quanto solo in tal caso è possibile ravvisare, sin dall'origine, la riferibilità al beneficiario medesimo del reddito
  • l'esistenza di beneficiari individuati risulti da una espressa, inequivoca e adeguatamente documentata manifestazione di volontà, intervenuta anteriormente alla produzione del reddito realizzato dal trust e diretta a individuare uno o più beneficiari e a riconoscere ai medesimi il diritto a pretendere l'attribuzione del predetto reddito.
Il percorso logico-argomentativo seguito dall'Agenzia delle Entrate, e sopra sinteticamente descritto, risponde all'esigenza di coordinare e armonizzare la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari individuati con l'ineludibile principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione.

Ciò posto, e passando al regime di tassazione, l'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), Tuir, stabilisce che i redditi imputati "per trasparenza" ai beneficiari individuati di trust trasparenti, "anche se non residenti", sono redditi di capitale. Il comma 2 dell'articolo 73 del Tuir precisa, inoltre, che i redditi conseguiti dal trust sono imputati "in ogni caso" ai beneficiari individuati (e in capo agli stessi tassati per trasparenza), cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo il criterio di competenza e non quello di cassa.
Come chiarito dalla circolare 48/2007, "tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale. Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica".

Il reddito imputato per trasparenza, concorrendo alla determinazione del reddito complessivo del beneficiario, verrà tassato secondo le sue aliquote personali. Tuttavia, qualora il reddito imputato per trasparenza al beneficiario individuato abbia già scontato una tassazione a titolo d'imposta ovvero di imposta sostitutiva in capo al trust, lo stesso non concorrerà alla formazione della base imponibile del beneficiario e, di conseguenza, non sarà nuovamente assoggettato a tassazione. Tutto ciò, in applicazione del principio generale del divieto della doppia imposizione.

La Circolare 48/2007, infine, chiarisce che "il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva, disciplinato dall'articolo 165 Tuir, spetta al trust nel caso di trust "opaco". Qualora, invece, il trust sia "trasparente" ed il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito d'imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato, analogamente a quando disposto dall'articolo 165, comma 9, per le società che hanno optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il trust attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazione spetta al trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato".

Beneficiari residenti di trust esteri e beneficiari esteri di trust residenti
Ulteriori importanti precisazioni sul trattamento fiscale dei redditi del trust imputati per trasparenza ai beneficiari individuati sono state fornite dalla circolare 61/E del 27 dicembre 2010, con particolare riferimento alle ipotesi di beneficiari residenti di trust non residenti e di beneficiari non residenti di trust residenti.
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dalla già richiamata lettera g-sexies), comma 1, dell'articolo 44, Tuir, secondo cui sono considerati redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti".

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con il documento di prassi in parola, "l'espressione "anche se non residenti" non può che intendersi riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust (…)". Pertanto, "il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato".
"In tal modo viene assicurato che il
trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all'eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano (…) Tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato".

Infine, nella ipotesi di trust residenti trasparenti (o misti) che abbiano beneficiari non residenti, il reddito imputato a questi ultimi deve essere considerato prodotto in Italia in base al principio generale dettato dall'articolo 23, lettera b), Tuir, che sancisce l'imponibilità nei confronti di soggetti non residenti dei redditi di capitale "corrisposti" dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri. Tuttavia, "dal momento che la lettera g-sexies) sopra richiamata ha definito una nuova tipologia di reddito di capitale, che assume rilevanza per effetto della sola imputazione, si ritiene che, in forza della specialità della norma, tale criterio prevalga su quello della corresponsione previsto in linea generale dalla predetta lettera b), comma 1, dell'articolo 23. Conseguentemente, i redditi imputati da trust residenti a beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione".


7 - continua.
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 12 febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 16 febbraio
La terza puntata è stata pubblicata lunedì 22 febbraio
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 24 febbraio

La quinta puntata è stata pubblicata lunedì 29 febbraio
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 7 marzo


 
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