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Analisi e commenti

La fiscalità delle Onlus - 5.
Le imposte dirette (seconda parte)

Possibilità di detenere partecipazioni societarie, tassazione degli utili percepiti, sfruttamento dei segni distintivi, esonero dall'obbligo di presentazione del modello Eas

immagine di grande animale che protegge un piccolo cane
Con la risoluzione n. 83/2005, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in ordine alla possibilità per le Onlus di detenere partecipazioni societarie.
A tal riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che: la detenzione di partecipazioni in società di capitali è consentita alle Onlus a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione in soggetti societari, in considerazione dell'entità della partecipazione e del ruolo effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali.
Al contrario, qualora la Onlus, mediante la partecipazione in società, assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un'influenza dominante e incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società stessa, si configura lo svolgimento di una attività non consentita alle Onlus ai sensi dell'articolo 10 Dlgs 460/1997.

In altri termini, stante la loro natura, alle Onlus è preclusa, pena la perdita della qualifica e delle connesse agevolazioni, "la possibilità di detenere partecipazioni in società nel caso in cui, mediante la partecipazione, venga esercitata un'attività di gestione della società partecipata".
Ciò si verifica quando la Onlus "detenga una partecipazione di controllo nella società partecipata, assumendo un ruolo assimilabile a quello di un'ordinaria controllante", non rilevando "il fatto che l'oggetto della società partecipata sia lo svolgimento di attività analoghe a quelle istituzionali dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che detiene la partecipazione".

Nella successiva circolare n. 59/2007, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che "in sostanza risulta inconciliabile con la natura di Onlus un rilevante potere di gestione nella società partecipata tale che l'attività di quest'ultima possa considerarsi ad essa sostanzialmente riferibile".

Sulla questione relativa alla possibilità per una Onlus di detenere una partecipazione di un'impresa sociale è successivamente intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/2011, con cui l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che "il carattere non lucrativo dell'impresa sociale, unitamente all'obbligo, per la stessa, di svolgere l'attività in particolari settori di rilevanza sociale o al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, inducono a ritenere ammissibile, da parte di una Onlus, la detenzione di partecipazioni in una organizzazione che abbia assunto la qualifica di impresa sociale. Tale partecipazione, infatti, non altera la natura solidaristica della Onlus partecipante e non comporta l'elusione del divieto di distribuzione di utili proprio delle Onlus atteso che, anche per l'impresa sociale, opera il vincolo della non lucratività".

Quanto, infine, alla possibilità per una Onlus di detenere partecipazioni in società di persone, con la citata risoluzione n. 83/2005 l'Agenzia delle Entrate ha escluso tale evenienza, precisando che "non è compatibile con la qualifica di Onlus l'assunzione di responsabilità patrimoniale illimitata, atteso il vincolo sulla destinazione del patrimonio imposto dall'art. 10 Dlgs 460/1997".

Redditi di capitale corrisposti alle Onlus
Chiarite le condizioni alle quali le Onlus possono detenere partecipazioni societarie, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera q), Dlgs 344/2003 (come modificata dall'articolo 1, comma 655, legge 190/2014), gli utili percepiti dagli enti non commerciali, incluse quindi le Onlus, nel limite del 22,26% del relativo ammontare non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi. Gli utili, quindi, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 77,74% del loro ammontare. La tassazione degli utili percepiti passa, pertanto, dal 5% al 77,74%. Tale modifica ha efficacia retroattiva, applicandosi con riferimento agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014 (cfr circolare n. 6/2015, capitolo 5, punto 5.2).

Per mitigare gli effetti negativi dell'incremento del regime impositivo, il comma 656 dell'articolo 1 della legge 190/2014, prevede la concessione di un credito di imposta "pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014 in applicazione della disposizione introdotta con l'art.1 comma 655".
In pratica, viene riconosciuto un credito pari alla differenza tra l'imposta dovuta in base al nuovo regime e l'imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni (sulle modalità di fruizione del credito d'imposta si veda la risoluzione n. 70/2015).
Sui redditi di capitale, di cui all'articolo 44 Tuir, corrisposti alle Onlus, l'articolo 16, comma 2, Dlgs 460/1997, stabilisce che:
  • le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta
  • non si applica la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, Dlgs 239/1996.
Sull'argomento si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 85/2005.
IRES
Determinazione reddito imponibile delle Onlus
Redditi fondiari +
Redditi di capitale +
Redditi diversi =
Reddito complessivo (-)
Oneri deducibili =
Reddito imponibile (x)
Aliquota Ires
=
Imposta lorda (-)
Oneri detraibili
=
Imposta netta
Sfruttamento dei segni distintivi della Onlus
Con la risoluzione n. 356/2002, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affrontare la questione relativa all'utilizzo da parte degli enti non commerciali in genere (quindi, anche delle Onlus) della propria denominazione dietro versamento di una somma di denaro (sia pure devoluta a favore di terzi), chiarendo che in tal caso l'ente pone in essere un'attività riconducibile nello schema negoziale della sponsorizzazione, che rileva, ai fini fiscali, come attività commerciale.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato anche che, "solo qualora l'iniziativa assunta, che preveda tra l'altro la possibilità di associare il marchio dell'impresa al logo dell'ente non profit, fosse riconducibile nell'ambito di una raccolta occasionale di fondi, promossa dallo stesso ente, si potrebbe ritenere che i proventi (contributi) in questione non assumano rilevanza reddituale. A tal fine sarebbe tuttavia necessario evidenziare il carattere sostanzialmente liberale della causa negoziale, emergente in particolare dalla prevalenza della somma versata dall'impresa rispetto al valore economico della prestazione pubblicitaria ricevuta, nonché la ricorrenza degli altri presupposti per l'applicazione dell'art. 108, comma 2-bis, lett. a) del TUIR (…)". Come noto, quest'ultima disposizione è applicabile anche alle Onlus in virtù del rinvio operato dall'articolo 26 del Dlgs 460/1997.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate conclude che, "qualora l'ente che concede l'utilizzo del proprio marchio sia una Onlus, detta attività (a meno che non rientri nelle condizioni e limiti previsti dall'articolo 108, comma 2-bis lett. a) del TUIR) dovrebbe ritenersi ad essa non consentita, pena la perdita della qualifica di Onlus. L'articolo 10, comma 1, lett. c) Dlgs. 460/1997, infatti, vieta alle Onlus di svolgere attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse. L'operazione in argomento non sembra configurabile quale attività connessa ove si consideri che la norma (art. 10, comma 5, primo periodo del Dlgs. 460/1997) qualifica tali le attività analoghe a quelle istituzionali e le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse".

Onlus: esonero dall'obbligo di presentazione del modello Eas
L'articolo 30 del Dl 185/2008 ha introdotto a carico della generalità degli enti non commerciali di tipo associativo l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, onde consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello (denominato Eas), al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini Ires dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.
Con la circolare n. 45/2009, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
  • "le Onlus, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un'apposita anagrafe, non rientrano fra i soggetti tenuti all'invio del modello EAS"
  • "sono parimenti escluse dall'onere della presentazione del modello le Onlus di diritto di cui all'articolo 10, comma 8, Dlgs 460/1997"
  • sono in ogni caso esonerate dall'obbligo di presentazione del modello in questione le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, in quanto fiscalmente considerate soggetti che svolgono attività commerciali, ancorché con la qualifica di Onlus di diritto
  • per quanto riguarda le Onlus parziali di cui all'articolo 10, comma 9, Dlgs 460/1997, le stesse sono esonerate dalla presentazione del modello Eas se hanno natura associativa e limitatamente alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), Dlgs 460/1997 (in relazione alle altre attività, le Onlus parziali assolvono l'onere della comunicazione secondo modalità semplificate).

5 - continua
La prima puntata è stata pubblicata martedì 16 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 17 agosto
La terza puntata è stata pubblicata lunedì 22 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata
martedì 23 agosto
 
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