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Analisi e commenti

Il fisco nel decreto “Agosto” – 5
proroga contratti bancari facilitati

In concomitanza con il prolungamento dello stato emergenziale nazionale, per contenere l’ulteriore diffusione del contagio, l'ambito temporale della modalità semplificata è stato esteso

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La disposizione in argomento, in sostanza, estende  l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, e di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, introdotte con i decreti nn. 23 e 34 del 2020.

Nei mesi scorsi, infatti, In concomitanza con la diffusione della pandemia sul territorio nazionale, il Governo ha adottato una serie di misure finalizzate a prevenire la diffusione del contagio. A tal fine, l'articolo 4 del decreto legge n. 23/2020 e gli articoli 33 e 34 del decreto legge n. 34/2020 (il “Rilancio”), hanno introdotto una disciplina specifica in materia di sottoscrizione semplificata di contratti bancari e assicurativi, valida fino al 31 luglio 2020.

In particolare, l'articolo 4 del Dl n. 23/2020 ha previsto una disciplina applicabile alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari (articolo 117, Dlgs n. 385/1993, Testo unico bancario - Tub), dei contratti di credito (articolo 125-bis del Tub), dei contratti relativi a servizi di pagamento (articolo 126-quinquies del Tub) e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta (articolo 126-quinquiesdecies del Tub).

In base al citato decreto, ferme restando le disposizioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi con la clientela al dettaglio si intendono validamente conclusi nel caso in cui il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

In particolare, i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, previsti dall’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), risultano soddisfatti a condizione che la comunicazione mediante la quale viene espresso il consenso sia:

  • accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente
  • faccia riferimento a un contratto identificabile in modo certo
  • sia conservata insieme al contratto con modalità tali da garantirne i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità.

È previsto, inoltre, che l’obbligo di consegna della copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione della copia del testo contrattuale su supporto durevole e che l’intermediario deve consegnare la copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. È stabilito, infine, che il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso ala conclusione del contratto può essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto di recesso.

L'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2020, invece, ha esteso le previsioni sopra riportate alla conclusione di specifiche categorie di contratti legati all'attività finanziaria e assicurativa. Si tratta, in particolare, dei contratti relativi allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, disciplinati dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico della finanza - Tuf), dei contratti relativi all'adesione a offerte al pubblico di prodotti finanziari (articolo 95, Tuf), per gli strumenti finanziari comunitari e i prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) aperti, e dell'articolo 98-quater per le quote o azioni di Oicr aperti, nonché dei contratti di assicurazione disciplinati dall'articolo 1888 del codice civile e dell’articolo 165 del Dlgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private - Cap).

L'articolo 34 del decreto “Rilancio”, infine, ha consentito, fino al 31 luglio 2020, la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Con l’articolo 72 del dl “Agosto”, in concomitanza con la proroga dello stato emergenziale nazionale, al fine di contenere ulteriormente la diffusione del contagio, l'ambito temporale di applicazione di tali disposizioni è esteso al 15 ottobre 2020.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 27 agosto 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 31 agosto 2020
La terza puntata è stata pubblicata giovedì 3 settembre 2020
La quarta puntata è stata pubblicata lunedì 7 settembre 2020

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