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Analisi e commenti

Il fisco nel decreto “Agosto” - 9
Rivalutazione dei beni d’impresa

Non c’è obbligo di dover “trattare” tutti quelli appartenenti alla medesima categoria omogenea: l’operazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di essi

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Nuova importante e vantaggiosa opportunità per le imprese di rivalutare i propri beni, con conseguente miglioramento del rating bancario e accrescimento delle possibilità di accedere più agevolmente e favorevolmente a un prestito o a un finanziamento.

A introdurla, è l’articolo 110 del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”), che mette a disposizione una doppia chance: effettuare l’operazione a costo zero, ottenendo una rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile, ovvero pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap estremamente light, con aliquota ridotta al 3% (ben inferiore a quella applicata in precedenti analoghe circostanze, ossia 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per quelli ammortizzabili), acquisendo in tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

Inoltre, non c’è obbligo di dover “trattare” tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea: la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. E, ancora, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con possibilità, quindi, di determinare le quote di ammortamento sui valori rivalutati già dall’esercizio 2021, nell’ambito della dichiarazione modello Redditi 2022.

Soggetti destinatari
La rivalutazione dei beni d’impresa è aperta a tutti i soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, articolo 73 del Tuir, vale a dire: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e quelle di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

L’operazione è possibile per coloro che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione del bilancio.

La richiamata applicabilità delle disposizioni contenute nell’articolo 15 della legge n. 342/2000, consente di estendere la disciplina in esame anche alle società di persone commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti e ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Beni rivalutabili
La norma specifica che i soggetti cui la stessa si rivolge possono rivalutare le partecipazioni e i beni d’impresa (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

L’operazione deve avvenire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo (quindi, per i soggetti “solari”, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Riconoscimento ai fini fiscali
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, già a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (pertanto, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili. Da quell’esercizio, dunque, i maggiori valori rilevano ai fini della deducibilità degli ammortamenti, della determinazione del plafond delle spese di manutenzione (articolo 102, comma 6, Tuir), della disciplina delle società non operative (articolo 30, legge n. 724/1994).
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (la prima) ed entro il termine rispettivamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (le altre due).
Il pagamento degli importi può avvenire, tramite modello F24, anche avvalendosi dell’istituto della compensazione.

Affrancamento del saldo attivo
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10%.
Il versamento va effettuato secondo le stesse modalità e alle stesse scadenze viste per l’imposta del 3%, dovuta in caso di riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali.

Cessione dei beni rivalutati
Qualora i beni rivalutati vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima che sia iniziato il quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (cioè, per i contribuenti “solari”, in data anteriore al 1° gennaio 2024), per la determinazione delle plus/minusvalenze bisogna far riferimento al costo ante rivalutazione.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 27 agosto 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 31 agosto 2020
La terza puntata è stata pubblicata giovedì 3 settembre 2020
La quarta puntata è stata pubblicata lunedì 7 settembre 2020
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 9 settembre 2020
La sesta puntata è stata pubblicata venerdì 11 settembre 2020
La settima puntata è stata pubblicata lunedì 14 settembre 2020
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 16 settembre 2020

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