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Analisi e commenti

Il giudizio in Ctc, un “classico” in cammino sul viale del tramonto

La Commissione tributaria centrale se ne va in pensione a fine 2012, ma ha ancora molto da dire e da decidere

In tempi recenti, il legislatore ha mostrato un’attenzione particolare alla definizione dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale, attraverso una serie di interventi che dovrebbero condurre alla chiusura delle controversie ancora aperte entro il 31 dicembre 2012. L’articolo intende offrire una panoramica sulle novità normative che negli ultimi anni hanno interessato questo particolare ambito del contenzioso tributario, richiamando al contempo gli aspetti più significativi, e ancora attuali, del relativo procedimento.   Premessa Nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal Dpr 636/1972, antecedente all’attuale Dlgs 546/1992, erano previsti tre gradi di giudizio (oggi sono due), oltre alla fase di legittimità. In particolare, il decreto 636/1972 prevedeva un giudizio davanti alla Commissione tributaria di primo grado, la cui decisione era ricorribile alla Commissione di secondo grado. Avverso la pronuncia di quest’ultima era poi consentito il ricorso alla Corte d’appello o, in alternativa, alla Commissione tributaria centrale. Con l’insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali avvenuto il 1° aprile 1996, sulla base dei decreti legislativi 545 e 546 del 1992, le controversie già pendenti, a tale data, in primo e secondo grado sono state attribuite alle neointrodotte Commissioni provinciali e regionali, con applicazione – ferme restando alcune regole particolari previste nelle norme transitorie tra il vecchio e il nuovo regime – del Dlgs 546/1992. Per le cause, invece, ancora pendenti, sempre al 1° aprile 1996, davanti alla Ctc (nonché quelle per le quali ancora non era spirato il termine per l’impugnativa dinanzi allo stesso giudice “centrale”), l’articolo 75 del Dlgs 546/1992 ha previsto che continuasse a valere la disciplina procedurale prevista dal Dpr 636/1972 e successive integrazioni e modificazioni.   Gli interventi del legislatore per la definizione del contenzioso pendente davanti alla Ctc In tempi recenti, con l’obiettivo di giungere a una rapida definizione del gran numero di processi tuttora incardinati davanti alla Ctc (al 31 dicembre 2008 erano 292.401 giudizi, secondo quanto risulta dalla “Relazione di monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario e sull’attività delle commissioni tributarie” – Anno 2009, reperibile sul sito internet del Dipartimento delle finanze in Home>Giustizia tributaria>Relazione sullo stato del contenzioso tributario), il legislatore ha adottato una serie di provvedimenti riassunti, a seguire, nei loro aspetti più caratterizzanti.
Dapprima, la legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha disposto una riorganizzazione della Ctc, con effetto dal 1° maggio 2008, stabilendo in particolare:
  • la riduzione a ventuno del numero delle sezioni di detto organo giurisdizionale, prevedendo che ogni sezione fosse collocata “presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano” (articolo 1, comma 351). In base all’articolo 8 del Dpr 636/1972, invece, la Commissione centrale aveva sede in Roma ed era composta da un numero di sezioni stabilito (e che poteva essere variato) “con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia
  • l’attribuzione dei processi pendenti (a eccezione di quelli per i quali fosse già stato depositato il dispositivo) davanti alla Centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351 “alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata” (comma 352).
Successivamente, l’articolo 55 del Dl 112/2008 ha previsto – per i soli processi “pendenti, su ricorso degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo”, ed entro sei mesi da tale data – il deposito da parte degli stessi uffici di una apposita “dichiarazione di persistenza” del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione, l’articolo 55 ha disposto che “i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate”.   Da ultimo, poi, l’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del Dl 40/2010, ha previsto che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Ctc per le quali l’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soccombente nei primi due gradi di giudizio, escluse quelle con oggetto istanze di rimborso, “sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato”. Su questa previsione, nel rinviare ai più puntali chiarimenti forniti dalla circolare 37/E del 21 giugno 2010, è utile ricordare che la definizione in questione opera ex lege, senza che sia necessaria una istanza del contribuente e senza il versamento di una somma. Lo stesso articolo 3 ha altresì previsto che la trattazione dei procedimenti ancora aperti presso la Commissione tributaria centrale deve essere portata a termine entro il 31 dicembre 2012.
La procedura davanti alle sezioni regionali della Ctc: aspetti salienti   Come accennato in premessa, le decisioni impugnabili davanti alla Ctc erano quelle emesse dalle Commissioni tributarie di secondo grado (articolo 3 del Dpr 636/1972), che avevano sede presso ciascun capoluogo di provincia e che sono state soppresse, con effetto dal 1° aprile 1996, dall’articolo 42, comma 2, del Dlgs 545/1992. Questi contenziosi si svolgono oggi dinanzi alle sezioni regionali della Ctc con applicazione delle disposizioni processuali disciplinate dal Dpr 636/1972, del quale, a seguire, vengono ricordate alcune delle regole più significative.   a. Comunicazioni e notificazioni Quanto alle comunicazioni e notificazioni degli atti processuali, trovano applicazione gli articoli 32 e 32-bis del Dpr 636/1972. In particolare, per le comunicazioni è previsto che vengano effettuate dalla segreteria della Commissione mediante avviso consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento; le comunicazioni all’ufficio (direzione provinciale dell’Agenzia) possono invece essere fatte anche mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della Commissione. Per quanto riguarda le notificazioni, si prevede che siano fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del cpc, salva l’applicazione delle disposizioni sul “Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni” di cui all’articolo 32-bis del Dpr 636/1972. Le notificazioni possono essere recapitate anche direttamente mediante plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento o, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mediante presentazione dell’atto all’ufficio (per l’Agenzia, alla direzione provinciale), che ne rilascia ricevuta. L’articolo 32 prevede, inoltre, che qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta alla data di spedizione e che i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. Il successivo 32-bis stabilisce poi, tra l’altro, che si eseguono, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata o è pervenuta alla segreteria della Commissione la comunicazione di variazione; che le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del processo; e che, se mancano la dichiarazione della residenza o l’elezione di domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non è possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione (identica disposizione si applica se la parte non ha indicato la residenza nel territorio dello Stato o non vi ha eletto domicilio).   b. Regole per la presentazione del ricorso In ordine alle regole di presentazione, si ricorda che il ricorso alla Ctc andava presentato (articolo 25 del Dpr 636/1972) alla segreteria della Commissione che aveva emesso la sentenza contestata, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo o dalla notificazione della decisione stessa (rilevando, a tal fine, la comunicazione o la notificazione eseguita per prima, come previsto dall’ultimo comma dell’articolo 38 del Dpr 636/1972). Il ricorso doveva, a pena di inammissibilità, essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante e contenere l’indicazione della decisione e della Commissione adita, l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi dell’impugnazione. Nel relativo giudizio non era richiesto il patrocinio di difensore. Il successivo articolo 26 disponeva, poi, che il ricorso alla Ctc era proponibile solo per violazione di legge e per questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa “semplice” (intendendosi come tali - secondo quanto chiarito da Cassazione, sezioni unite, 3284/1985 - le sole questioni comprendenti, oltre alla individuazione e alla quantificazione del cespite e del reddito, ogni questione di fatto necessaria alla determinazione del presupposto materiale del tributo, restandone invece esclusi i casi concernenti la individuazione dei soggetti passivi del rapporto tributario e la loro qualità, nonché la tassabilità del reddito o del cespite, o la spettanza di esenzioni, agevolazioni o detrazioni) e alla misura delle sanzioni amministrative. L’atto doveva essere presentato alla segreteria della Commissione con allegata una copia in carta semplice e la tempestività dell’impugnazione andava valutata con riferimento al momento di tale deposito (Cassazione 2735/1997). Ricevuto il ricorso, la segreteria della Commissione provvedeva a notificarne la copia all’altra parte che, nel termine di sessanta giorni, poteva presentare le proprie deduzioni ed eventualmente ricorso incidentale, corredato di una copia in carta semplice; anche la copia del ricorso incidentale era notificata all’altro contendente a cura della segreteria. La mancanza delle copie allegate era causa di improcedibilità del ricorso.   c. Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria centrale Il presidente della sezione, come previsto dall’articolo 27 del Dpr 636/1972, se constata la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere, provvede a dichiarare concluso il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. In tale ipotesi, l’estinzione diviene definitiva se, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione, non viene proposto, dalla parte che vi ha interesse, ricorso al collegio, notificato alla controparte. In caso non rilevi la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere, il presidente di sezione nomina il relatore e fissa la data per la decisione, comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria. Sempre ai sensi del medesimo articolo 27, è consentito ai contendenti di prendere visione del fascicolo e di depositare in segreteria memorie (fino a trenta giorni prima della data fissata per la decisione) e di repliche (fino a dieci giorni prima). Al riguardo, va precisato che le memorie e le repliche non possono essere inserite nel fascicolo se non ne sia stata consegnata anche copia per l’altra o le altre parti.   d. Decisione del ricorso In base all’articolo 1 della legge 198/1989, le udienze dinanzi alle Commissioni tributarie sono pubbliche. Il collegio decide il ricorso in camera di consiglio nella stessa data fissata per la trattazione in pubblica udienza, salvo che non ravvisi motivi per rinviare o continuare l’esame in altro giorno, ma non oltre sessanta giorni. Il dispositivo della pronuncia, sottoscritto dal presidente, è depositato in segreteria nella stessa giornata e le parti possono prenderne visione (articolo 28 del Dpr 636/1972). Nei giudizi dinanzi alla Commissione tributaria centrale non è prevista la condanna alle spese del soccombente. La decisione, secondo quanto previsto dall’articolo 38 del Dpr 636/1972, è resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il dispositivo è comunicato alle parti non oltre i dieci giorni successivi al deposito della decisione stessa. La segreteria, su richiesta di parte, rilascia , sempre nell’arco dei dieci giorni, copia autentica della decisione; se la pronuncia di condanna al pagamento di somme è divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Le parti hanno facoltà di provvedere direttamente alla notificazione e, in tal caso, hanno l’obbligo di depositare l’originale notificato presso la segreteria della Commissione tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di più comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale a ogni effetto quella eseguita per prima.   e. Esecuzione provvisoria delle decisioni della Commissione tributaria centrale L’esecuzione provvisoria delle decisioni della Ctc segue le regole dell’articolo 68 del Dlgs 546/1992, riguardanti l’esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie regionali. Al riguardo, infatti, l’articolo 3, comma 2, del Dl 40/2010, ha previsto che “Le disposizioni di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale”. Sul punto, si rinvia ai chiarimenti delle circolari 37/E e 49/E del 2010.
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