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Analisi e commenti

Ias/Ifrs, dal bilancio a Redditi:
gli strumenti finanziari – 1

Per la loro corretta contabilizzazione, è necessario preliminarmente classificarli nella categoria di quelli rappresentativi di capitale ovvero nella categoria delle passività

Il principio contabile Ias 32 disciplina il trattamento degli strumenti finanziari, dettando i criteri per poterli classificare tra le passività ovvero tra gli strumenti rappresentativi di capitale.
Si tratta di una disciplina che “guarda” al bilancio del soggetto emittente e che deve essere integrata con quella contenuta nei principi contabili Ias 39 e Ifrs 9, che si occupano di stabilire i principi per la presentazione in bilancio degli strumenti finanziari.
 
Sennonché, ciò che appare opportuno evidenziare in questa sede, è che lo Ias 32 classifica gli strumenti finanziari tra le passività o tra gli strumenti di capitale sulla base dell’esistenza o meno, in capo al soggetto emittente, di un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide.
La diversa classificazione in una delle due categorie - passività o capitale - determina una diversa contabilizzazione dei componenti correlati allo strumento finanziario: gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili correlati a una passività sono rilevati a conto economico, mentre le distribuzioni correlate a uno strumento di capitale sono contabilizzate nel patrimonio netto.
 
In ambito fiscale, invece, la soluzione adottata è stata quella di “abbracciare” il tradizionale criterio fiscale, che individua l’azione ogniqualvolta esiste una remunerazione ancorata totalmente ai risultati economici della società emittente.
La classificazione fiscale tra le azioni ovvero tra le obbligazioni assume rilevanza per stabilire il regime applicabile alle relative remunerazioni: per l’emittente, infatti, le remunerazioni erogate sulle azioni sono indeducibili, mentre quelle riguardanti le obbligazioni possono essere dedotte secondo la disciplina prevista per gli interessi passivi.
 
Le divergenze che si creano, per la diversa classificazione contabile rispetto a quella fiscale, possono determinare situazioni di deducibilità fiscale degli interessi su strumenti classificati in bilancio come capitale, ovvero di indeducibilità delle remunerazioni su strumenti classificati in bilancio come passività.
Ciò è, tuttavia, coerente con un principio fiscale ben delineato: riconoscere la deduzione delle sole quote di remunerazioni non collegate agli utili, allorché imputate a patrimonio netto.
 
Di cosa si sta parlando
Lo Ias 32 disciplina le regole di contabilizzazione relative agli strumenti finanziari, vale a dire la rilevazione in bilancio dei contratti che danno origine a un’attività finanziaria per un soggetto e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un altro soggetto.
Si tratta di tutte quelle attività e passività collegate principalmente a disponibilità liquide e a strumenti rappresentativi di capitale.
Esempi più comuni di attività e passività finanziarie sono la moneta, le azioni, le obbligazioni, i titoli di Stato, i derivati, i crediti, i debiti e, in generale, ogni contratto nel quale esiste un diritto a ricevere o un obbligo a consegnare attività finanziarie.
 
Non rientrano, invece, tra gli strumenti finanziari trattati dallo Ias 32 le attività materiali (rimanenze, immobili, impianti e macchinari) e quelle immateriali (brevetti e marchi), poiché - pur creando un’opportunità di generare un flusso in entrata di liquidità - non generano un diritto attuale a ricevere disponibilità liquide.
Allo stesso modo, non rientrano nella disciplina dello Ias 32 le attività e le passività che non hanno natura contrattuale, come le imposte sul reddito (trattate nello Ias 12) o le obbligazioni implicite (disciplinate dallo Ias 37).
 
Come contabilizzare
Per contabilizzare uno strumento finanziario, è necessario preliminarmente classificarlo nella categoria delle passività ovvero in quella degli strumenti rappresentativi di capitale.
In particolare, rientrano tra le passività finanziarie quelle per le quali esiste un obbligo, in capo al soggetto emittente, a consegnare disponibilità liquide a un altro soggetto.
Tipici esempi sono rappresentati dai debiti verso fornitori, dai debiti per prestiti ovvero dai debiti per titoli obbligazionari.
 
Sono considerate passività finanziarie anche le obbligazioni a consegnare un’altra attività finanziaria diversa dalle disponibilità liquide, come, ad esempio, un contratto che preveda l’obbligo a consegnare titoli di Stato.
Sono, altresì, classificabili tra le passività finanziarie gli strumenti che subordinano la consegna di disponibilità liquide al verificarsi o meno di un evento futuro e incerto al di fuori del controllo di entrambe le parti.
È, ad esempio, una passività finanziaria, un contratto che obbliga a consegnare disponibilità liquide in caso di variazione degli indici del mercato azionario - ovvero dei prezzi al consumo, del tasso di interesse, del volume d’affari o del risultato economico - considerato che l’emittente non può esimersi dal pagamento qualora si verifichi l’evento.
 
Definita la passività, lo Ias 32 classifica lo strumento rappresentativo di capitale in via residuale, ossia come qualsiasi contratto che rappresenti un’interessenza residua nelle attività dopo aver dedotto tutte le sue passività.
In altri termini, rientra nella categoria degli strumenti di capitale ciò che non è classificabile tra le passività finanziarie.
Le azioni ordinarie, ad esempio, rappresentano degli strumenti rappresentativi di capitale, considerato che - sebbene il possessore possa avere titolo a ricevere il dividendo – l’emittente non ha un’obbligazione contrattuale a distribuire la remunerazione.
 
 
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