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Analisi e commenti

Ias/Ifrs, dal bilancio a Redditi:
gli strumenti finanziari - 3

La classificazione fiscale tra le azioni o le obbligazioni rileva per stabilire il regime delle relative distribuzioni: come dividendi nel primo caso, come interessi nella seconda ipotesi

immagine generica illustrativa

Come evidenziato, la classificazione contabile dello strumento finanziario tra le passività ovvero nel capitale dipende dall'esistenza o meno, in capo al soggetto emittente, di un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide.
Tale classificazione di bilancio rientrerebbe tra i criteri recepiti dal fisco sulla base della "derivazione rafforzata", di cui all'articolo 83 del Tuir.
Si ricorda, infatti, che tale disposizione considera fiscalmente rilevanti - dal 2008 per i soggetti Ias/Ifrs e dal 2016 per i soggetti Oic, diversi dalle micro imprese - i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai rispettivi principi contabili.

Il criterio fiscale: azioni e obbligazioni
Sennonché, il recepimento fiscale dei fenomeni contabili è stato "gestito" anche da specifiche norme (cfr decreto 48 del 1° aprile 2009 e decreto 8 giugno 2011), alle quali occorre far riferimento per comprendere se determinate fattispecie devono essere recepite fiscalmente così come rappresentate in bilancio.
In tale contesto, l'articolo 5 del decreto 8 giugno 2011 non ha recepito il criterio contabile previsto dallo Ias 32 e ha stabilito una specifica regola fiscale per individuare quando uno strumento finanziario è un'azione (capitale) ovvero quando è da considerare un'obbligazione (passività).

Tale regola fiscale è stata individuata, dal predetto articolo 5, rinviando al tradizionale criterio previsto nell'articolo 44 del Tuir, che considera:

  • similari alle azioni, gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente
  • similari alle obbligazioni, i titoli che contengono l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa emittente.

Si tratta di una regola fiscale, quella rinvenibile nell'articolo 44 del Tuir, introdotta nel 2003 a seguito della riforma del diritto societario - e, quindi, ancor prima che i principi contabili internazionali si rendessero applicabili nel nostro ordinamento contabile e fiscale - che, come noto, ha attenuato le differenze tra strumenti partecipativi e strumenti di debito.
L'obiettivo della norma fiscale, ora come allora, è quello di stabilire una specifica regola per evitare che - mediante il ricorso a strumenti atipici - si possano verificare fenomeni di erosione della base imponibile, mediante la deduzione di costi da parte della società emittente senza una corrispondente tassazione dei proventi presso il percipiente.

La classificazione fiscale tra le azioni ovvero tra le obbligazioni, infatti, assume particolare rilevanza per stabilire il regime applicabile alle relative distribuzioni: le remunerazioni erogate sulle azioni assumono la natura di dividendi, mentre quelle riguardanti le obbligazioni sono assoggettate alla disciplina fiscale degli interessi.
Si ricorda, infatti, che i dividendi sono indeducibili per il soggetto che li eroga (cfr articolo 109, comma 9, del Tuir) e tassati nella misura del 5% per chi li riceve, ovvero tassati integralmente se si riferiscono ad azioni detenute per la negoziazione (cfr articolo 89 del Tuir).
Gli interessi, invece, sono deducibili dal reddito d'impresa del soggetto che li eroga - secondo le regole previste dall'articolo 96 del Tuir - e tassati integralmente nel reddito del percettore.
 

Un quadro di sintesi: azioni e obbligazioni nel fisco
Similari alle azioni Similari alle obbligazioni
Remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente Obbligazione a pagare alla scadenza una somma
Alcun diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa emittente
Dividendi
- Indeducibili per chi li eroga
- Tassati al 5% (o integralmente nelle azioni di trading) per chi li percepisce
Interessi
- Deducibili per chi li eroga
- Tassati per chi li riceve


Il criterio fiscale e quello contabile: le differenze a confronto
Come evidenziato, ciò che rileva ai fini fiscali per considerare uno strumento finanziario come un'azione (capitale) è che la remunerazione sia totalmente dipendente dagli utili dell'impresa. Qualora ciò non accada, lo strumento finanziario è da considerare un'obbligazione.
Si tratta, a ben vedere, di un criterio diverso rispetto a quello contabile: mentre il fisco individua le azioni in funzione del fatto che la remunerazione sia costituita in toto dalla partecipazione agli utili della società emittente, il bilancio considera strumento di capitale (azione) quello per il quale non sia previsto un obbligo di rimborso, a prescindere dalla partecipazione agli utili dell'emittente.
Non si può non notare, peraltro, come lo Ias 32 definisca la passività (collegandola all'obbligo di rimborso per l'emittente) e, in via residuale, il capitale, mentre le regole fiscali definiscono l'azione (remunerazione totalmente dipendente dagli utili dell'impresa) e, in via residuale, l'obbligazione.
 

Un quadro di sintesi: azioni e obbligazioni nel bilancio e nel fisco
  Contabile Fiscale
Capitale
(Azione)
Contratto che non contiene l'obbligo a consegnare disponibilità liquide Contratto con remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente
Passività (Obbligazione) Contratto che contiene l'obbligo a consegnare disponibilità liquide Contratto con obbligo a pagare alla scadenza una somma e senza diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa emittente


Sennonché, qualora esista una divergenza tra la classificazione contabile e quella fiscale, lo strumento finanziario deve essere considerato secondo il criterio fiscale.
Di conseguenza - in presenza di un titolo considerato obbligazione secondo il criterio fiscale - potrebbero verificarsi situazioni di deducibilità degli interessi passivi su strumenti classificati in bilancio come capitale, ovvero - qualora il titolo sia considerato un'azione in ambito fiscale - situazioni di indeducibilità delle remunerazioni erogate su strumenti classificati in bilancio come passività.

Ciò è, tuttavia, coerente con un principio fiscale ben delineato nel sistema del reddito d'impresa e richiamato anche per i soggetti Ias/Ifrs (cfr articolo 5, commi 2 e 3, decreto 8 giugno 2011), in base al quale:

  • le remunerazioni non ancorate agli utili sono deducibili dal reddito dell'emittente, ancorché rilevate in bilancio in contropartita di una riduzione del patrimonio netto (e non come interessi passivi)
  • le remunerazioni ancorate agli utili non sono deducibili dal reddito dell'emittente.

Esempio: strumento di capitale in bilancio e obbligazione fiscale
Si ipotizzi uno strumento finanziario, emesso giuridicamente come un'obbligazione, che abbia le seguenti caratteristiche:

  1. assenza di un obbligo di rimborso e discrezionalità, per l'emittente, a pagare gli interessi
  2. remunerazione non ancorata totalmente all'utile della società.

In tal caso, lo strumento finanziario deve essere classificato in bilancio come capitale, considerato che non esiste alcun obbligo al rimborso e al pagamento degli interessi. La remunerazione collegata al titolo, pertanto, è imputata come riduzione di patrimonio netto.
Fiscalmente, invece, il titolo deve essere considerato come un'obbligazione (titolo non partecipativo), considerato che la remunerazione non è totalmente ancorata all'utile della società. Di conseguenza, l'emittente:

  • deduce la quota di remunerazioni non collegata all'utile, ancorché rilevata a patrimonio netto (e non come interesse passivo)
  • non deduce la quota di remunerazioni collegata al risultato economico della società.


3 - fine.
Prima parte
Seconda parte

 

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