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Analisi e commenti

Imposta sui servizi digitali:
analisi di un tributo in itinere

Si applica alla pubblicità presente su siti e social network, ai corrispettivi percepiti dai gestori per l’accesso a piattaforme informatiche e anche alla trasmissione di dati “presi” dagli utenti

immagiine di uno smartphone

L’ultima iniziativa in tema di tassazione della digital economy adottata nel nostro Paese è l’imposta sui servizi digitali (Isd). Introdotta dall’articolo 1 della legge 145/2018, in particolare con i commi da 35 a 50, ricalca a grandi linee la proposta della commissione Ue 148/2018. A livello dottrinario è denominata digital service tax o web tax europea, e da alcuni autori anche interim web tax, al fine di evidenziarne il carattere “transitorio”, in attesa di una disciplina più generale per tutto il settore digitale.

I soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano attività d’impresa, sia persone fisiche che società, aventi due requisiti: un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro e ricavi in Italia superiori a 5,5 milioni di euro.
L’imposta riguarda, in pratica, la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti (considerati quindi un “valore” in sé).
La tassa non colpisce i servizi infragruppo e si calcola sui ricavi conseguiti nell’anno solare.
Il servizio è tassabile se l’utente o il dispositivo utilizzato dallo stesso è localizzato in Italia ovvero se la trasmissione dei dati generati dall’utente che ha utilizzato un dispositivo in Italia è avvenuta nel periodo d’imposta considerato.
L’imposta si calcola applicando il 3% sull’ammontare dei ricavi tassabili realizzati nel trimestre e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre.
Società e imprese non residenti fiscalmente in Italia o privi di stabile organizzazione e di partita Iva dovranno richiedere, ai fini dell’imposta, un numero identificativo alle Entrate.

In attesa dei provvedimenti attuativi dell’amministrazione finanziaria che dovranno definire le modalità applicative delle disposizioni in esame, analizziamo alcuni aspetti del tributo.
Innanzitutto, la norma individua i soggetti passivi, qualora realizzino i ricavi menzionati, sia singolarmente che “a livello di gruppo”. Non si menziona alcuna concezione di “gruppo” rinvenibile nella normativa italiana (non si richiamano, cioè, gli articoli 2359 o 2497 del codice civile né gli articoli 25 e seguenti del Dlgs 127/1991, né si fa cenno alle disposizioni dell’articolo 117 e seguenti del Tuir ovvero all’articolo 70-bis del decreto Iva). Questo sarà, quindi, molto probabilmente, oggetto di puntualizzazione nei decreti attuativi.

Per quanto riguarda l’oggetto dell’imposta, nel comma 37 della legge in esame, sono previste tre fattispecie, descritte rispettivamente alle lettere a), b) e c).
Le prestazioni di cui alla lettera a), quelle pubblicitarie, appaiono le meno difficili da individuare nei loro contenuti. Esse si traducono nella percezione di un corrispettivo a fronte dell’apparizione di un messaggio pubblicitario “mirato” nell’apparecchio che un utente, consapevolmente o meno, attiva. Il corrispettivo prescinde dalla natura dell’utente (impresa o consumatore finale) e anche dal seguito che questi ha dato dall’apparizione del messaggio pubblicitario. Viene corrisposto da colui che intende presentare il proprio prodotto al gestore del servizio o, meglio, a colui che gestisce l’interfaccia su cui la pubblicità è veicolata.

In relazione alle prestazioni di accesso a un circuito digitale di cui alla lettera b), occorre fare delle precisazioni. Il circuito digitale in questione, definito dalla norma “interfaccia digitale multilaterale”, si concretizza in una sorta di piazza commerciale. Su tale piazza, i soggetti accedono per comprare o vendere qualcosa ovvero solamente per relazionarsi con altri soggetti (social network).
Il presupposto da assoggettare a tassazione, si badi bene, è il corrispettivo dell’accesso, nel caso lo scopo sia quello “relazionale”, ovvero il corrispettivo spettante al gestore dell’interfaccia, nel caso della compravendita, e non sarà mai, quindi, il corrispettivo della transazione conclusa.
Facciamo l’ipotesi di un utente che acquista tramite portale specializzato il godimento di una stanza in un albergo di Londra pagando 100 euro; detto importo è poi scomposto in 80 euro, che vanno all’albergatore di Londra, e 20 che vanno all’intermediario. La prestazione rilevante per la Isd è solo il servizio reso tramite il portale e non anche l’ammontare corrisposto al prestatore dell’oggetto acquisito.

Tornando invece al “corrispettivo per l’accesso”, molte piattaforme di social network non prevedono un “compenso” per l’accesso. Quindi, non generano un presupposto oggettivo della Isd secondo quanto stabilito dalla lettera b). Questo non significa che non creano valore o non siano soggette all’imposta. Infatti, come vedremo fra breve, tale “valore” è soggetto alla Isd al verificarsi dei requisiti di cui alla lettera c).
Le altre piattaforme per le quali, al contrario, è previsto un pagamento per l’accesso alla fruizione dei servizi, si prestano invece a essere oggetto dell’imposta a norma della lettera b).

Arrivando alla terza tipologia di oggetto dell’imposta, cioè, le prestazioni di trasmissione dei dati di cui alla lettera c), e volendo circoscrivere ed esemplificare, senza pretesa di esaustività, i contenuti effettivi di tali prestazioni, possiamo dire che si tratta della cessione, dietro corrispettivo, di quelli che in gergo vengono definiti come big data. Non sembra il caso di approfondire tale complesso concetto in questa sede; comunque sia, si tratta di un aggregato di dati, sia relativi agli utenti ma anche e soprattutto relativi alle loro abitudini, afferenti ai più svariati campi di attività.
Orbene, il presupposto dell’imposta sui servizi digitali, per la lettera c), scatta senz’altro quando un soggetto cede a un altro soggetto, dietro corrispettivo, tale aggregato di dati, non importa se a titolo definitivo o semplicemente in uso.

Un’ultima annotazione riguarda la deducibilità dell’imposta in esame dal reddito d’impresa. Bisogna dire che la gemella norma comunitaria la classifica tra le norme indirette. Stante a tale ultima disciplina, sembrerebbe legittimo ipotizzare la deducibilità della Isd dal reddito, ai sensi dell’articolo 99, comma 1 del Tuir.

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