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Analisi e commenti

Imprese con bilanci senza Ias/Ifrs:
come cambia la rivalutazione - 3

Il riallineamento, consentito anche agli Ias adopter, si può effettuare quando i valori indicati nel bilancio sono superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti

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La legge di stabilità 2014, oltre a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa, prevede la possibilità di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni che risultano già iscritti nel bilancio ( “riallineamento”).
Tale possibilità, condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, è stata tecnicamente prevista con il richiamo, presente nel comma 146 della legge 147/2013, alla disciplina del riallineamento, contenuta nell’articolo 14 della legge 342/2000.
 
A differenza della rivalutazione, il riallineamento è finalizzato a ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori già espressi in bilancio e, quindi, non comporta l’iscrizione di un maggior valore contabile dei beni dell’impresa.
In altri termini, il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti dei beni.
Il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili può essere effettuato anche congiuntamente alla disciplina di rivalutazione: con il riallineamento, infatti, si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre con la rivalutazione si beneficia di un ulteriore incremento nel limite del valore economico del bene.
 
Possono beneficiare del riallineamento gli stessi beni d’impresa che rientrano nella disciplina della rivalutazione, vale a dire i beni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
In particolare, possono essere riallineati i maggiori valori contabili, rispetto a quelli fiscali, iscritti nel bilancio 2012 a condizione che i beni siano presenti anche nel bilancio dell’esercizio 2013: l’adeguamento al valore contabile, infatti, è effettuato nel bilancio 2013 considerando i decrementi che si sono verificati in tale ultimo esercizio.
 
Esempio: il riallineamento e la rivalutazione dei beni
Ipotizziamo un bene immobile strumentale che presenta un disallineamento del valore contabile rispetto a quello fiscale nel bilancio dell’esercizio 2012 pari a 3mila euro, che si riduce a 2mila euro nel bilancio 2013. In particolare, il bene presenta un valore contabile pari a 5mila euro e un valore fiscale di 3mila euro. Il bene, inoltre, ha un valore economico pari a 6mila euro.
In tal caso, è possibile beneficiare della disciplina:
  1. del riallineamento, adeguando il valore fiscale del bene (3mila) al maggior valore contabile (5mila)
  2. della rivalutazione, incrementando il valore contabile al nuovo valore fiscale del bene (pari a 5mila) fino al suo valore economico (6mila).
Peraltro, in relazione alla precedente disciplina del riallineamento, è stato precisato che:
  • è possibile riallineare i valori anche su singoli beni (a differenza della rivalutazione) senza, quindi, la necessità di estenderne l’applicazione a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (cfr articolo 10, Dm 162/2001, e circolare 18/2006)
  • è necessario riallineare l’intero divario tra il costo fiscale e quello contabile dei beni, non essendo consentito il riallineamento solo parziale delle differenze di valore (cfr circolare 18/2006)
  • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori va richiesto nella dichiarazione dei redditi ed è condizionato all’accantonamento, per ammontare corrispondente ai valori da riallineare, di una apposita riserva, al netto dell’imposta sostitutiva, a cui si applica la disciplina di sospensione d’imposta tipica dei saldi di rivalutazione (cfr articolo 10, Dm 162/2001, e circolare 18/2006)
  • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori non è immediato, in quanto si applicano le stesse disposizioni previste per la rivalutazione dei beni (cfr articolo 5, Dm 86/2002, e circolari nn. 57/2002 e 18/2006).
Per gli Ias adopter
La legge di stabilità estende anche ai contribuenti che utilizzano i principi contabili internazionali la possibilità di adeguare, con la disciplina del riallineamento, i valori fiscali a quelli maggiori contabili (cfr comma 147 della legge di stabilità 2014).
Tale possibilità è stata tecnicamente prevista con il richiamo alla disciplina del riallineamento contenuta nell’articolo 14 della legge 342/2000, e con alcune precisazioni contenute nel medesimo comma 147.
 
In particolare, i soggetti Ias/Ifrs possono riallineare le differenze di valori esistenti sui beni d’impresa e sulle partecipazioni in società ed enti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Il riallineamento è subordinato al versamento di un’imposta sostitutiva, pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.
L’importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere vincolato in una riserva a cui si applica il regime fiscale della sospensione d’imposta.
 
È possibile, tuttavia, rendere libera la riserva beneficiando dell’“affrancamento”: in altri termini, con il versamento di un’imposta sostitutiva, la riserva affrancata risulta liberamente distribuibile e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che procede alla distribuzione.
Si applicano, al riguardo, le regole contenute nel comma 142 per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, vale a dire la riserva può essere affrancata, in tutto o in parte, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 10 per cento.
 
 
3 – fine. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 20 gennaio, la seconda giovedì 23
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