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Analisi e commenti

Indici sintetici di affidabilità:
le modifiche approvate dal Mef

Tra le altre, integrazione per le imprese che passano dal criterio di competenza a quello di cassa, analisi territoriali a livello comunale, individuazione delle misure di ciclo settoriale

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Con il Dm 27 febbraio 2019 del ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo scorso (supplemento ordinario n. 10), sono state approvate una serie di rilevanti modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) approvati con i decreti ministeriali 23 marzo e 28 dicembre 2018, applicabili al periodo d’imposta 2018.
Si ricorda, in proposito, che il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017 prevede l’approvazione, entro il mese di febbraio, delle “eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali”.
 
Le modifiche apportate
Gli interventi contenuti nel decreto Mef, approvati all’unanimità dalla Commissione degli esperti nella riunione dello scorso 14 febbraio, riguardano:

  1. l’integrazione agli Isa per la gestione delle imprese che transitano dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa
  2. la modifica della “Territorialità dei factory outlet center” dell’Isa AM05U
  3. la modifica delle “Aggregazioni comunali” dell’Isa AG44U
  4. la modifica della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi” dell’Isa AG72U
  5. l’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale
  6. l’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale
  7. l’individuazione delle misure di ciclo settoriale
  8. alcune modifiche agli Isa approvati con i decreti ministeriali 23 marzo e 28 dicembre 2018
  9. le modalità di individuazione e di elaborazione dei dati che l’Agenzia delle entrate deve fornire ai contribuenti per l’applicazione degli indici.

 
La modifica indicata al punto 1) è correlata all’esigenza di tenere conto delle regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017). Con il predetto intervento normativo, volto a introdurre “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”, infatti, è stato modificato l’articolo 66 del Tuir che prevede che il regime di determinazione del reddito sia un regime “misto” cassa – competenza.
Al fine di consentire la corretta applicazione degli indici di affidabilità ai contribuenti che transitano dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa, ed evitare distorsioni negli indicatori di redditività, è stata introdotta una metodologia che prevede degli interventi “correttivi”, nonché la richiesta di informazioni relative al valore delle rimanenze finali di magazzino all’interno del quadro contabile dei modelli Isa.
 
L’aggiornamento delle territorialità e le modifiche previste ai punti da 2) a 5) si sono rese necessarie per tener conto dell’istituzione o della soppressione di alcuni comuni, avvenute nel corso del 2018.
 
L’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale e delle misure di ciclo settoriale, di cui ai punti 6) e 7), sono state effettuate, invece, per tener conto:

  • nel primo caso, di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale
  • nel secondo caso, degli effetti dell’andamento congiunturale.

 
Le modifiche di cui al punto 8) riguardano gli indici individuati nell’allegato 9 del decreto in esame e si sono rese necessarie per correggere alcuni refusi, chiarire alcuni passaggi metodologici o apportare delle modifiche alle note tecniche e metodologiche approvate con i decreti ministeriali 23 marzo e 28 dicembre 2018, mentre quelle al punto 9), contenute nell’allegato 10, per definire le modalità di individuazione e di elaborazione dei dati che l’Agenzia delle entrate deve fornire ai contribuenti per l’applicazione degli Isa relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
 
Con il decreto è stata anche approvata la modifica agli indici AG68U, AG72U e AG90U, al fine di adeguare la soglia minima e la soglia massima degli indicatori, rispettivamente, “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo di imposta”, “Costo del carburante per chilometro” e “Costo del carburante al litro”, all’andamento dei prezzi dei carburanti.
 
Gli ulteriori dati per l’applicazione degli Isa
Di tutti gli interventi contenuti nel decreto del ministero dell’Economia quello che maggiormente stimola un approfondimento riguarda i dati che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente e che quest’ultimo deve acquisire per applicare gli Isa.
Questo aspetto rappresenta una delle principali novità nelle dinamiche del rapporto tra Agenzia e contribuente rispetto, ad esempio, a quanto avveniva per gli studi di settore.
Il fatto che per il calcolo degli indici di affidabilità fiscale non sono sufficienti i soli dati relativi alla annualità di applicazione dichiarati dal contribuente, ma anche quelli in possesso dell’amministrazione finanziaria rappresenta, sotto molteplici aspetti, un elemento completamente nuovo.
Tali informazioni, congiuntamente a quelle dichiarate, contribuiscono ad alimentare il calcolo dell’Isa e a fornire al contribuente il proprio giudizio di affidabilità.
Grazie a questa nuova procedura è possibile, senza aumentare l’onere dichiarativo, disporre di più dati per arrivare a stime sempre più efficienti e precise e cogliere sempre più le dinamiche economiche nel tempo.
 
L’attenzione alla “storia fiscale” del contribuente rappresenta probabilmente l’elemento che meglio caratterizza la nuova procedura rispetto alle precedenti esperienze del Fisco.
Alcuni esempi possono meglio aiutare a focalizzare tale aspetto:

  • coefficiente individuale - Tra le diverse informazioni che il contribuente deve acquisire per il calcolo del proprio indice c’è anche il set necessario per l’elaborazione del “coefficiente individuale” attraverso il quale gli Isa dovrebbero cogliere le caratteristiche specifiche dei singoli operatori tenendo conto dei comportamenti individuali nel tempo
  • decumulo delle scorte - Tale indicatore fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell’anno. La riduzione del magazzino è commisurata al livello medio degli acquisti (di prodotti e materiali) nei due anni precedenti. L’indicatore intende cogliere le politiche di riduzione delle giacenze di magazzino e ha la finalità di “correggere” l’esito dell’indicatore “durata delle scorte” (l’indicatore di “decumulo delle scorte” è applicato quando è superiore al punteggio della “durata delle scorte”; in questo caso, il punteggio della “durata delle scorte” è pari alla media dei due punteggi).

 
Come farà il contribuente a reperire tali dati?
L’Agenzia, con il provvedimento 30 gennaio 2019, ha già reso noti alcuni elementi utili a rispondere a tale quesito. Per il periodo di imposta 2018, saranno previste due modalità di consultazione e acquisizione delle informazioni:

  • quella con cui il singolo contribuente potrà effettuare tale passaggio accedendo al proprio “Cassetto fiscale”, all’interno dell’“area riservata” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline

quella con cui gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/1998, potranno inviare all’Agenzia richieste finalizzate a ottenere massivamente i dati relativi ai propri assistiti.

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