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Analisi e commenti

Inefficaci le delibere che aumentano o istituiscono le addizionali locali all'Irpef

Validi invece gli atti che confermano o riducono le aliquote vigenti nel 2002 anche se emanati dopo quella data

L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha introdotto importanti e significative novità in tema di fiscalità locale. Detto articolo, infatti, è rubricato come "sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche". Recita, in particolare, "gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale".

Da una prima e superficiale lettura della norma, si è indotti, sulla base del mero dato testuale, a ritenere che il blocco delle addizionali sia da riferirsi esclusivamente a quelle ipotesi in cui le delibere degli enti locali determinino un aumento delle addizionali medesime e che, pertanto, sono esclusi dalla portata precettiva della norma in esame quelle delibere che introducono per la prima volta nell'ordinamento tributario dell'ente l'addizionale locale.
Per fugare questa e altre questioni interpretative poste dal citato articolo 3, è intervenuta la circolare n. 1/DPF dell'11 febbraio 2003 dell'Ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze.

La circolare in questione si affretta a fornire gli opportuni chiarimenti sull'argomento richiamando puntualmente l'equivoco ingenerato dalla terminologia adottata dal legislatore circa la sospensione delle addizionali, che, solo apparentemente, opererebbe limitatamente agli aumenti delle stesse e non anche nei casi di istituzione delle medesime.
Il documento di prassi, infatti, precisa che, pur sussistendo, in realtà, una differenza terminologica e concettuale nel significato di "aumento" e "istituzione" di un tributo, ciò che rileva ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 3 in parola è lo spirito da cui lo stesso articolo è mosso, che, nel caso di specie, è quello che riflette la riforma strutturale dell'Irpef, già in itinere, che imponeva uno stop alle manovre degli enti locali sulle addizionali all'imposta sulle persone fisiche, nonché una graduale riduzione del carico tributario nei confronti dei contribuenti.

Detto ciò, la circolare prosegue aggiungendo che questa interpretazione restrittiva della facoltà degli enti locali di variare o di istituire ex novo l'addizionale Irpef è consona anche con la stessa lettera dell'articolo 3, laddove esso puntualizza che gli unici atti deliberativi legittimi sono quelli emanati prima del 29 settembre 2002 (data di presentazione della legge finanziaria per l'anno 2003) confermativi delle aliquote già in vigore nel corso dell'anno 2002. Sicché, in concreto, appare del tutto superfluo distinguere le delibere che variano da quelle che istituiscono le addizionali.

A tal proposito, la nota ministeriale fornisce anche una esemplificazione con la quale si dimostra come l'istituzione da parte dell'ente dell'addizionale, comunque, comporta una modificazione della situazione corrente (con aliquota) da quella quo ante (senza aliquota). Detta modifica contrasterebbe apertamente con la norma, in quanto l'istituzione dell'addizionale non si appaleserebbe certamente come un atto confermativo delle aliquote in vigore per l'anno 2002, e, in più, violerebbe il principio dell'invarianza della pressione fiscale.
In conclusione, per la circolare in commento, saranno da ritenersi inammissibili, e quindi non valide, tutte quelle delibere che aumentano la misura dell'aliquota stabilita nell'anno 2002 o che istituiscono per la prima volta l'addizionale locale.

Movendo da tali premesse, la circolare n. 1/DPF conclude necessariamente sostenendo che le deliberazioni assunte prima del 29 settembre 2002 sono escluse dalla preclusione dettata dal più volte richiamato articolo 3 e, quindi, sono a tutti gli effetti efficaci.

In uno sforzo di ulteriore chiarimento della problematica, la stessa circolare soggiunge che le deliberazioni diminutive dell'aliquota sono escluse dall'ambito di applicazione della norma in esame, in quanto essa si riferisce ai soli aumenti, sicché appare del tutto pacifica la loro ammissibilità sia se emanate prima, che dopo, la data del 29 settembre 2002.

In via conclusiva, riassumendo, i casi concreti realmente riscontrabili potranno essere i seguenti, in relazione alla data di approvazione delle delibere.
Pertanto, saranno inefficaci:
- le delibere che istituiscono l'addizionale Irpef, se approvate dopo il 29/9/2002
- le delibere che aumentano l'addizionale Irpef, se approvate dopo il29/9/2002.
Saranno, dunque, per quanto sopra detto, efficaci :
- le delibere che istituiscono l'addizionale Irpef, se approvate prima del 29/9/2002
- le delibere che aumentano l'addizionale Irpef , se approvate prima del 29/9/2002
- le delibere confermative delle addizionali vigenti nel 2002, se approvate sia prima che dopo il 29/9/2002
- le delibere che riducono le addizionali vigenti nel 2002, se approvate sia prima che dopo il 29/9/2002.
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