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Analisi e commenti

Investimenti in start-up innovative:
i meccanismi degli sconti fiscali - 2

Full immersion nella natura degli apporti, nel momento di maturazione del diritto ai bonus, nelle condizioni per fruire delle agevolazioni e nelle cause di decadenza

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Chi vuole beneficiare della detrazione di imposta o della deduzione dal reddito complessivo, riconosciute dall'articolo 29 del Dl 179/2012 a coloro che investono nel capitale sociale delle imprese start-up innovative, deve necessariamente effettuare un apporto in denaro che la start-up deve iscrivere alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo.
La circolare n. 16/E dell'11 giugno conferma, infatti, la tassatività delle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 1, del Dm 30 gennaio 2014, attuativo della misura agevolativa, con riferimento alla natura degli investimenti che danno diritto ai benefici fiscali e, conseguentemente, esclude la possibilità di agevolare i conferimenti a fondo perduto iscritti in voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva sovraprezzo.

Per quanto riguarda gli investimenti indiretti nel capitale delle start-up innovative, effettuati attraverso società intermediarie (società di capitali che detengono partecipazioni nel capitale di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie per un valore almeno pari al 70% di quello complessivo delle immobilizzazioni finanziarie), la circolare precisa che sono agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start-up innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
Questa importante precisazione è stata accompagnata dalla previsione della possibilità di una "sanatoria" per quelle società intermediarie che, prima della pubblicazione del decreto attuativo (nel quale è posta la condizione dell'iscrizione dei conferimenti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle società intermediarie) hanno iscritto le somme ricevute dagli investitori in altre riserve patrimoniali.

In base alle indicazioni fornite dalle Entrate, le società intermediarie, per consentire al conferente di beneficiare dell'agevolazione fiscale sulle somme conferite, devono procedere ad aumentare, entro il 31 dicembre 2014, il capitale sociale mediante imputazione delle riserve patrimoniali, nelle quali hanno iscritto i conferimenti ricevuti.
Nel caso di investimenti indiretti, effettuati per il tramite di Oicr qualificati (che effettuano investimenti in start-up innovative per un valore almeno pari al 70% di quello complessivo degli investimenti in strumenti finanziari), la circolare puntualizza che è agevolabile la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento e di azioni rappresentative del capitale delle Sicav.

Tra le altre forme di capitalizzazione delle start-up innovative, in relazione alle quali il decreto attuativo riconosce l'incentivo fiscale, vi sono i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione delle start-up innovative e la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, con l'eccezione dei crediti derivanti da cessione di beni o prestazioni di servizi differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 27 del Dl 179/2012. Sul punto, infatti, la circolare fa presente che l'esclusione non riguarda i crediti derivanti dalle prestazioni lavorative e di servizi dei soggetti che si avvalgono delle agevolazioni disposte dall'articolo 27, in quanto la sottoscrizione di un aumento di capitale della start-up mediante la rinuncia a detti crediti è agevolata perché, di fatto, evita la fuoriuscita di capitali dalla stessa start-up.

Altra rilevante precisazione è quella concernente gli investimenti in favore di start-up innovative non residenti, con una stabile organizzazione in Italia: il decreto ha previsto che le agevolazioni fiscali sono riconosciute in rapporto alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione della stessa stabile organizzazione e la circolare chiarisce che anche in questo caso sono agevolabili solo i conferimenti iscritti nella voce capitale sociale o in una riserva analoga a quella sovrapprezzo della società estera.

Momento rilevante
Il documento di prassi fornisce poi chiarimenti in merito all'individuazione del periodo di imposta nel quale il beneficiario matura il diritto a operare la detrazione o la deduzione.
Nell'ottica di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento del capitale sociale, la regola - sia nel caso di investimento diretto sia indiretto - è quella di dare rilievo alla data del deposito per l'iscrizione nel registro imprese dell'atto costitutivo della (neocostituita) start-up innovativa o della delibera di aumento di capitale sociale. In quest'ultimo caso, se successiva alla data in cui è stata depositata la delibera di aumento del capitale, rileva la data del deposito nel registro imprese dell'attestazione, da parte degli amministratori, dell'avvenuto aumento del capitale sociale (articoli 2444 e 2481-bis del codice civile, rispettivamente, per le Spa e per le Srl).

Lo stesso principio vale per le ipotesi di conferimento derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili, in riferimento alle quali l'Agenzia specifica che i sottoscrittori hanno diritto a fruire delle agevolazioni nel periodo di imposta in corso alla data cui viene depositata, per l'iscrizione nel registro delle imprese, l'attestazione degli amministratori che l'aumento di capitale è avvenuto in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse (articolo 2420-bis, terzo comma, cc).

Nel caso di investimento in una start-up non residente, per il quale le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni, gli sconti fiscali possono essere fruiti nel periodo di imposta in cui si verifica l'incremento del fondo risultante dalla dichiarazione dei redditi della stabile organizzazione.

Se l'investimento nella start-up innovativa viene effettuato tramite società intermediarie, è comunque necessario - precisa la circolare - che prima si sia perfezionato l'aumento di capitale nelle intermediarie con l'iscrizione nel registro delle imprese. In tale ipotesi, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati dall'intermediario nella start-up innovativa. Pertanto, la società intermediaria è chiamata a certificare, per ogni singolo conferimento ricevuto, l'ammontare effettivamente investito nel capitale sociale di una o più start-up innovative e l'investimento iniziale nella società intermediaria è agevolabile per un importo pari a tale ammontare.

Il documento di prassi ricorda, inoltre, che i conferimenti nel capitale sociale di start-up innovative, effettuati direttamente dagli investitori o tramite intermediari, sono agevolabili a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti agevolabili ricevuti da ciascuna start-up, in ognuno dei periodi di imposta agevolabili, non sia superiore a 2,5 milioni di euro. Ciò comporta che, se una start-up riceve in un'annualità agevolata conferimenti in denaro per un importo complessivo superiore a 2,5 milioni di euro, i soggetti che hanno effettuato tali conferimenti non hanno diritto a operare alcuna deduzione o detrazione di imposta, neanche per la parte proporzionalmente corrispondente al conferimento effettuato fino a concorrenza di 2,5 milioni di euro.

Condizioni per fruire delle agevolazioni
Il beneficiario, soggetto Irpef o Ires, per poter operare la detrazione o la deduzione, deve effettuare specifici adempimenti di carattere documentale. La circolare fa presente che l'articolo 5 del decreto attuativo - in coerenza con le prescrizioni comunitarie in materia di "aiuti al capitale di rischio" - pone alcune condizioni che i contribuenti devono osservare per poter fruire delle agevolazioni fiscali sopra richiamate. È indispensabile, infatti, che il beneficiario ovvero il soggetto intermediario (nel caso di investimento indiretto) riceva dalla start-up - e conservi - una serie di documenti.
In particolare, la certificazione in cui la start-up attesta che è stato rispettato il limite di 2,5 milioni di euro (importo complessivo di conferimenti che la start-up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta in cui rileva l'investimento agevolato). La start-up deve certificare anche l'entità dell'investimento agevolabile, effettuato nel periodo di imposta, a cui deve essere commisurata l'agevolazione spettante.

Inoltre, l'investitore (diretto o indiretto) deve ricevere e conservare una copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente le informazioni dettagliate sull'oggetto della propria attività, sui prodotti e l'andamento - previsto o attuale - delle vendite e dei profitti, nonché una descrizione della "strategia di uscita", in modo da garantire all'investitore, già al momento dell'acquisto della partecipazione azionaria, una pianificazione della fase finale dell'operazione.

In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la start-up deve anche certificare l'oggetto dell'attività svolta.

Nelle ipotesi di investimento indiretto, il possesso dei requisiti di prevalenza, che qualificano l'intermediario e l'entità dell'investimento agevolabile, deve essere certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli Oicr o delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.
Questa documentazione deve essere messa a disposizione dagli intermediari - su richiesta degli investitori - entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato. La circolare precisa che il soggetto beneficiario deve aver cura di chiedere all'intermediario le suddette certificazioni in tempo utile per la fruizione dell'agevolazione nel periodo di imposta in cui matura il relativo il diritto.
Laddove, invece, non coincida il periodo di imposta della start-up innovativa, dell'intermediario e del beneficiario e quest'ultimo non riceva la certificazione in tempo utile per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui matura il diritto all'agevolazione, l'articolo 5 del decreto attuativo preserva il diritto del contribuente, prevedendo la possibilità di operare la detrazione o la deduzione nel periodo di imposta successivo a quello del conferimento.

Decadenza dalle agevolazioni
La circolare, infine, affronta le ipotesi di decadenza dal beneficio fiscale.
In primo luogo, in base all'articolo 29, commi 3 e 5, del decreto legge 179/2012, e all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, il diritto all'agevolazione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, interviene una cessione a titolo oneroso dello stesso investimento; la decadenza dall'intera agevolazione interviene anche se si tratta di cessione parziale. Con riferimento a questa causa di decadenza, la circolare puntualizza che:
  • nei casi di investimento diretto, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere per due anni le azioni o le quote ricevute in cambio dell'investimento nella start-up innovativa
  • nei casi di investimento indiretto, l'obbligo è da intendersi riferito al mantenimento delle quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle Sicav o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie.
L'articolo 6, comma 3, del decreto attuativo prevede, tuttavia, delle fattispecie in cui la decadenza è esclusa. Sono, infatti, ammessi: il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito o a causa di morte e i trasferimenti delle partecipazioni per effetto delle operazioni straordinarie previste dagli articoli da 170 a 181 del Tuir (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni).
A eccezione del trasferimento mortis causa (che non ha natura di atto volontario), per le altre tipologie di trasferimento è comunque necessario continuare a verificare se sia stato rispettato il vincolo biennale del mantenimento delle partecipazioni e il dies a quo decorre dalla data in cui il dante causa ha effettuato l'investimento.
Inoltre, con riguardo alle operazioni straordinarie, la circolare fa presente che l'Agenzia può sindacare, ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, l'eventuale elusività delle operazioni realizzate solo per beneficiare delle agevolazioni nei casi, ad esempio, in cui a seguito di operazioni "aggregative" vi sia "confusione" tra società conferente (che ha beneficiato della deduzione) e start-up conferitaria.

Ulteriori circostanze che causano la decadenza, se si verificano entro due anni dalla data in cui è stato effettuato l'investimento, sono elencate nelle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto attuativo. Tra queste, vi è l'ipotesi di riduzione del capitale sociale o di distribuzione delle riserve costituite con il sovrapprezzo delle azioni. Tale previsione antielusiva, posta a presidio dell'effettività del capitale sociale, serve a evitare incrementi di capitale fittizi solo per poter fruire delle agevolazioni e, sul punto, precisa che l'Agenzia può sindacare (articolo 37-bis del Dpr 600/1973) l'eventuale elusività dei conferimenti agevolati e la successiva distribuzione ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle rilevanti ai fini dell'agevolazione.

Comporta la decadenza anche il recesso o l'esclusione dalla start-up innovativa dei soggetti Irpef e Ires che hanno effettuato investimenti diretti.
Lo stesso effetto si produce se la start-up innovativa perde uno dei requisiti previsti per ottenere tale qualifica. Tuttavia, non determina decadenza la perdita dei requisiti correlata alla naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa (cioè il decorso del termine di quattro anni dalla costituzione della start-up o del diverso termine più sopra indicato per le start-up già costituite). In questo caso, la circolare precisa che, anche se sono cessati i requisiti per essere qualificata start-up innovativa, per evitare conferimenti posti in essere in prossimità della scadenza della qualifica esclusivamente per fruire delle agevolazioni, i soggetti beneficiari devono rispettare la condizione relativa al mantenimento dell'investimento per due anni.

Sempre con riferimento alle fattispecie che comportano la decadenza, il comma 2 dell'articolo 6 del decreto precisa che, nei casi di investimento indiretto tramite le altre società di capitali, poiché gli investitori di fatto diventano soci della società intermediaria e l'investimento effettuato equivale a un investimento diretto, il suo mantenimento per il periodo minimo di due anni deve essere verificato sia in capo al beneficiario sia alla società intermediaria. Se quest'ultima non rispetta la condizione, deve darne notizia all'investitore entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, affinché questi possa adempiere all'obbligo di restituzione dell'importo indebitamente fruito.

La decadenza produce effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle circostanze descritte e il beneficiario deve restituire il risparmio di imposta complessivamente fruito fino a tale momento.
In particolare, se il beneficiario è un soggetto Irpef, deve restituire l'ammontare complessivo già detratto nei periodi di imposta precedenti, aumentando tale importo (oltre che degli interessi legali sulla differenza di imposta non versata) dell'imposta dovuta per il periodo di imposta in cui si verifica la decadenza. Il versamento va effettuato entro il termine stabilito per il pagamento del saldo dell'Irpef relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza.
Se il beneficiario è un soggetto Ires, deve invece recuperare a tassazione l'importo dedotto mediante una rettifica in aumento della base imponibile, pari all'ammontare totale già dedotto negli esercizi precedenti e calcolare gli interessi legali sulla differenza di imposta non versata per effetto della deduzione, a decorrere dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata. Il versamento va eseguito entro il termine fissato per il pagamento del saldo Ires.

In ultimo, la circolare specifica che, oltre alla restituzione del risparmio di imposta, la decadenza comporta pure la perdita del diritto a fruire, per i periodi di imposta successivi a quelli in cui si verifica la decadenza, dell'eventuale eccedenza di detrazione o di deduzione non utilizzata, che i soggetti beneficiari hanno riportato in avanti per incapienza nel periodo di imposta in cui l'agevolazione è maturata.
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