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Analisi e commenti

L’accertamento sul consolidato.
Il “nuovo” procedimento (6)

In questa puntata l’attenzione si sofferma sull’adesione all’atto unico e ai processi verbali di constatazione, sui termini di sospensione per proporre ricorso e altro

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Nuove regole, per i soggetti consolidati, anche per il procedimento di accertamento con adesione. In linea con le caratteristiche dell’atto unico, le peculiarità dell’adesione unica si possono riassumere come segue:

- il procedimento persegue l’obiettivo di garantire la partecipazione di entrambi i soggetti interessati alle varie fasi, al fine di promuovere una definizione condivisa della pretesa tributaria
- l’adesione innanzi a un unico ufficio evita che sulla medesima pretesa si pongano in essere comportamenti disomogenei
- possono partecipare al procedimento, contestualmente ma anche disgiuntamente, sia la consolidata che la consolidante
- la consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili definiti le perdite di periodo del consolidato non ancora utilizzate, mediante la presentazione telematica del modello Ipec
- l’atto di adesione può essere sottoscritto, e gli adempimenti conseguenti possono essere effettuati, anche da una sola delle parti interessate, ma i suoi effetti si estendono anche nei confronti dell’altro soggetto
- l’impugnazione dell’atto da parte di uno solo dei soggetti interessati non comporta rinuncia all’istanza di accertamento con adesione per l’altro soggetto.
 
L’adesione all’atto unico
Peculiarità del procedimento di adesione, attivato a seguito della notifica di un atto unico, è la possibilità concessa sia alla consolidata sia alla consolidante di formulare, anche disgiuntamente, istanza di accertamento con adesione, entro i termini previsti per la proposizione del ricorso.
La consolidante, inoltre, ha la facoltà di presentare il modello Ipec per richiedere lo scomputo delle perdite nell’atto di adesione.
 
I termini di sospensione
I termini per la proposizione del ricorso avverso l’atto unico sono sospesi sia a seguito della formulazione dell’istanza di adesione, di cui all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 218/1997, da parte di uno dei due soggetti o di entrambi, sia per effetto della presentazione del modello Ipec da parte della consolidante.
Le modalità di sospensione dei termini dipendono dal succedersi nell’esercizio delle suddette facoltà, sebbene non se ne modifichi la durata complessiva. In particolare:
  1. se la consolidante presenta in via telematica il modello Ipec dopo la notifica dell’atto unico, ma prima che la stessa o la consolidata, ovvero entrambe formulino l’istanza di accertamento con adesione, il termine per l’impugnazione dell’atto unico è sospeso, per sessanta giorni a seguito della presentazione del modello Ipec, e per ulteriori novanta giorni in relazione alla formulazione dell’istanza di adesione.
  2. se, al contrario, la consolidata o la consolidante o entrambe formulano prima l’istanza di adesione all’atto unico, che sospende il termine di proposizione del ricorso per novanta giorni, e poi nell’ambito del procedimento di adesione la consolidante presenta il modello Ipec, sospendendo il termine per altri sessanta giorni, la sospensione totale dei termini è di centocinquanta giorni, come nella precedente ipotesi.
 
Nonostante il nuovo procedimento preveda la sospensione dei termini anche a seguito della presentazione del modello Ipec, in realtà i tempi previsti per la soddisfazione della pretesa erariale risultano nel concreto ridotti rispetto al previgente sistema basato sul doppio livello. In precedenza infatti, la presenza di due atti (primo livello e secondo livello), oltre all’eventuale atto di irrogazione delle sanzioni, comportava che i termini della definizione della pretesa fossero molto estesi.
 
La definizione
Il procedimento di adesione può concludersi con:
  1. il perfezionamento dell’adesione: muovendo dal principio della solidarietà passiva dell’obbligazione tributaria, che vincola consolidata e consolidante, entrambi i soggetti interessati possono definire la pretesa tributaria, la quale tuttavia, anche se definita da parte di uno solo di essi, ponendo in essere gli adempimenti ordinariamente previsti, produce i suoi effetti nei confronti di entrambi
  2. il mancato perfezionamento della definizione: l’atto unico originariamente notificato conserva la sua efficacia e, in ipotesi di presentazione del modello Ipec, l’ufficio procede comunque al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate contenuti nell’atto unico e comunica l’esito alla consolidata ed alla consolidante.


 
L’adesione ai processi verbali di constatazione
Sostanziali modifiche sono intervenute anche nell’ipotesi di adesione ai contenuti del processo verbale di constatazione, di cui all’articolo 5-bis del Dlgs 218/1997.
Sia la consolidata sia la consolidante hanno la possibilità di presentare, entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale, la comunicazione di adesione ai verbali di constatazione.
 
La definizione del verbale di constatazione da parte della consolidante
Le modifiche normative hanno attribuito alla consolidante la possibilità di aderire ai rilevi Ires contenuti nel verbale nonché di presentare il modello Ipec, per ottenere lo scomputo delle perdite nell’atto di definizione dell’accertamento parziale. Poiché il pvc viene consegnato alla sola consolidata soggetta all’attività di controllo, la circolare 27/2011 chiarisce che “a norma dell’articolo 121, comma 1, lettera c), del TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione, contenente rilievi accertabili con l’atto unico, portare a conoscenza della consolidante l’avvenuta consegna dello stesso”.
 
La ratio di tale previsione risiede nella solidarietà passiva dell’obbligazione tributaria in capo ai due soggetti, nei cui confronti la definizione dell’adesione ai contenuti del verbale produce i suoi effetti. A seguito della consegna di un processo verbale contenente rilievi Ires, definibili ai sensi del richiamato articolo 5-bis, la consolidante è chiamata a rispondere delle stesse obbligazioni di cui è responsabile la consolidata. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di mancato pagamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale, nel qual caso entrambi i soggetti subiscono l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
 
La comunicazione di adesione
La comunicazione di adesione, come già evidenziato, può essere presentata anche unilateralmente dalla consolidante, relativamente ai rilievi accertabili con l’atto unico.
Di conseguenza, anche la consolidata può prestare adesione al verbale limitatamente ai rilievi Ires accertabili con l’atto unico.
Pertanto, qualora il processo verbale contenga ulteriori rilievi non accertabili con l’atto unico, quali, ad esempio, quelli che devono essere contestati separatamente per i due soggetti (rilievi relativi all’Iva, eccetera), la consolidata nei cui confronti è stato redatto il processo verbale, può aderire integralmente a tutti i suddetti ulteriori rilievi mediante separata comunicazione di adesione.
 
L’istanza per lo scomputo delle perdite
La consolidante può presentare il modello Ipec per ottenere lo scomputo delle perdite del consolidato nell’atto di definizione dell’accertamento parziale, esclusivamente in via telematica, entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.
La norma prevede che copia cartacea dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite deve essere allegata alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione. Tuttavia, in difetto dell’invio telematico, l’istanza non può essere considerata validamente prodotta.
 
La definizione
La definizione si perfeziona con la notifica, da parte dell’ufficio, sia alla consolidata sia alla consolidante, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di adesione, dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.
In caso di mancato pagamento, l’ufficio provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi dovuti nei confronti di entrambi i soggetti.

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