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Analisi e commenti

L'Aiuto alla crescita economica
nella dichiarazione delle società - 1

In Unico Sc 2014, il quadro RS evidenzia un prospetto per la determinazione del rendimento nozionale, in cui incrementi e decrementi del capitale sono distintamente rappresentati

capitali delle imprese
Anche per il periodo d'imposta 2013, l'aiuto alla crescita economica, meglio noto con l'acronimo Ace, è presente nelle dichiarazioni modello Unico. Nelle intenzioni del decreto legge 201/2011 che ha previsto l'agevolazione, c'è l'esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese, fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano (così la relazione al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, che ha attuato la disciplina).

L'Ace si sostanzia, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto (dichiarato), in una deduzione pari a un importo corrispondente al "rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio.
Le disposizioni si applicano a decorrere già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e si rivolgono a:
  • società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir
  • società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
  • persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Per questi ultimi soggetti in contabilità ordinaria, il Dl 201/2011 ha demandato a un decreto ministeriale, poi emanato il 14 marzo 2012, le modalità per assicurare "un beneficio conforme" a quello garantito ai soggetti delle precedenti lettere a) e b) per la parte di reddito d'impresa.
Il decreto ministeriale ha voluto "premiare" con l'agevolazione soltanto le imprese che dimostrano di poter "sostenere l'attività", escludendo dalla possibilità le società:
  • assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento
  • assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione
  • assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 54 del Dlgs 270/1999
  • che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 155 del Tuir (per attività prevalente si intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi).
Il Dl ha previsto che il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con apposito decreto ministeriale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione (anni d'imposta 2011-2012-2013), l'aliquota è stata fissata al 3 per cento. Dal quarto periodo di imposta (2014), l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con Dm da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio ("per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento" - si veda l'articolo 1, comma 137, lettere a) e b), della legge 147/2013).

È evidente come il legislatore abbia voluto rendere appetibile la misura a coloro che, avendo a disposizione capitali da reinvestire, possa ricevere un "compenso" dalla patrimonializzazione del più rilevante rischio d'impresa davanti a forme alternative remunerative del capitale. Davanti a questo proposito, il legislatore ha voluto ulteriormente estendere la possibile fruizione dell'Ace qualora vi sia una parte del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato, concedendo al contribuente di computarla in aumento dell'importo deducibile dal reddito (complessivo netto) dei periodi d'imposta successivi.

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Questo limite temporale del capitale è stabilito essenzialmente per le società di capitali e per gli enti commerciali. E per questi soggetti la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini della misura del calcolo del rendimento nozionale rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra elementi che "aumentano" e "diminuiscono" la sua composizione.
Per rendere la variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale a essa applicabile se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, l'entità del "nuovo capitale proprio" va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

Per variazioni in aumento rilevanti devono intendersi:
  1. i conferimenti in denaro (che rilevano a partire dalla data del versamento)
  2. gli utili accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (che rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate).
Per variazioni in diminuzione, invece, devono intendersi:
  1. le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti
  2. gli acquisti di partecipazioni in società controllate
  3. gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Tali decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.
Nei casi in cui l'azienda e la società siano di nuova costituzione, va considerato incremento tutto il patrimonio conferito.
Ai fini della modulistica dichiarativa per il periodo d'imposta 2013, l'Unico 2014, nel quadro RS, evidenzia - per le società di capitali - un prospetto per la determinazione del rendimento nozionale.
Come si vede dal prospetto che segue (modello Unico Sc 2014), gli elementi che incrementano e decrementano il capitale sono distintamente rappresentati con appositi campi.

Modello Unico Sc 2014 (rigo RS113)
Modello Unico SC - Rigo RS113


1 - continua
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