- che il lavoratore sia fiscalmente residente in Italia
- che vi sia uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via continuativa (senza considerevoli interruzioni) e in via esclusiva all’estero e che il lavoratore sia collocato in uno speciale ruolo estero
- che nell’arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di 2 anni solari, il lavoratore soggiorni nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni
- che l’Italia non abbia stipulato con lo Stato presso cui il lavoratore presta la propria attività lavorativa un accordo per evitare le doppie imposizioni (in tal caso la convenzione internazionale prevale sulle disposizioni fiscali interne).
Lavoro oltre confine: per le tasse la base imponibile si fa in tre
I residenti che prestano la loro attività dipendente all’estero sono assoggettati a differenti forme di tassazione

Per chi lavora “in terra straniera” il fisco prevede tre diverse modalità di imposizione dipendenti dal calcolo della base imponibile, che può corrispondere ai compensi effettivamente percepiti come disposto dall’articolo 51, commi da 1 a 8 del Tuir, oppure alla retribuzione convenzionale come stabilito dall’articolo 51, comma 8-bis del Tuir (lavoratori all’estero), ovvero alla somma che eccede gli 8mila euro, come previsto dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 289/2002 (lavoratori alla frontiera).
Entrambe quest’ultime due fattispecie di lavoratori hanno in comune un dato: la “dimora abituale”. Tuttavia, occorre distinguere (anche sotto il profilo tributario) chi lavora all’estero (chi, cioè non si sposta quotidianamente dall’Italia oltre i confini nazionali) e chi lavora alla frontiera (ovvero colui che si reca giornalmente oltre i confini nazionali) [al riguardo, la lettera b) dell’articolo 1 del regolamento 1408/71/Cee in materia di sicurezza sociale definisce con il termine “lavoratore frontaliero” qualsiasi lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di altro Stato membro in cui rientra di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana].
La deroga alle disposizioni generali in base alle quali il reddito di lavoro dipendente va determinato analiticamente va individuato per i lavoratori all’estero nell’esigenza di ricondurre a sicura tassazione all’interno dello Stato i redditi in argomento. In precedenza, infatti, il totale esonero da imposizione di tali redditi (previsto dalla precedente disciplina) se da un lato scongiurava qualsiasi rischio di duplicazione di imposta dall’altro consentiva ambiti di totale esclusione nell’ipotesi in cui lo Stato della fonte non provvedesse ad assoggettare a prelievo il reddito ivi prodotto.
Disciplina convenzionale e redditi dei frontalieri
La disciplina convenzionale, tuttavia, determinando la retribuzione in modo forfetario non sempre rappresenta una normativa di favore per il dipendente espatriato in considerazione che la retribuzione convenzionale sono rappresentate da fasce che vanno da un minimo a un massimo (individuata la fascia di riferimento la retribuzione utile ai fini fiscali è rappresentata dallo scaglione più elevato).
La ratio delle disposizioni di favore per i frontalieri, invece, deve rinvenirsi nell’esigenza di tutelare il lavoratore in continua mobilità tra il luogo di residenza e il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Lavoratore all’estero
Il comma 8-bis dell’articolo 51 del Tuir dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi anche "a cavallo" di 2 anni solari soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministro del Lavoro di concerto con quello dell’economia.
La retribuzione convenzionale da considerare per l’anno 2011 è stata definita dal decreto ministeriale 3 dicembre 2010. Tali retribuzioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2011 e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 2011.
La tassazione degli stipendi percepiti all’estero avviene, pertanto, quasi sempre soltanto in Italia (con esenzione nel Paese estero) quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: