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Analisi e commenti

Leasing autoveicoli, possibili recuperi ai fini Iva

La natura delle spese di ricondizionamento e dei costi inerenti franchigie assicurative

auto in riparazione
Le spese di ricondizionamento sono costi che, in particolare nel settore della locazione di autoveicoli, alla fine del periodo di leasing, vengono sostenuti dal cessionario per il ripristino delle condizioni del mezzo, affinché venga restituito al cedente così come era al momento iniziale. Le operazioni (prestazioni) di ripristino vengono del resto in questi casi effettuate, per espressa clausola contrattuale, dallo stesso locatore, che poi provvede a ricaricare il relativo costo sul locatario.La questione è la seguente: dato che il ripristino a carico del locatario attiene ai cosiddetti danni extrausura, cioè ai danni non collegati alla normale usura del mezzo, ma a sinistri o incidenti, la natura di tali operazioni, ai fini Iva, assume natura di mero risarcimento o di vera e propria prestazione contrattuale?

La tesi che sostiene la natura risarcitoria giunge alla conclusione che si tratta di somme escluse dal campo di applicazione dell'Iva, in base all'articolo 15, primo comma, n. 1, del Dpr 633/1972, alla stregua di un risarcimento convenzionale di un danno patrimoniale per inadempienza degli obblighi del conduttore, ex articolo 1590, primo comma, Cc.

In realtà, tali norme non sono pertinenti alla fattispecie in esame.
Nel Dpr 633/1972, infatti, non c'è una norma specifica in materia di trattamento degli indennizzi pagati dal locatario in relazione a danni procurati nell'ambito di un rapporto di prestazioni o di leasing.
L'articolo 15 del decreto Iva prende in esame precise fattispecie, prevedendone l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta: interessi moratori e altre penalità per irregolarità nell'adempimento da parte sia del cessionario o prestatore che del committente, valore dei beni ceduti a titolo di sconto, rimborso di somme anticipate per nome e per conto della controparte, ammontare degli imballaggi, quando per questi viene stabilita la resa, somme dovute a titolo di rivalsa dell'Iva.
Nessun accenno viene fatto a ipotesi di risarcimento danni o indennizzo.

Questo perché, in realtà, l'imposta sul valore aggiunto si applica soltanto in caso di cessioni e prestazioni, laddove è a tutti evidente che l'indennizzo o il risarcimento non rappresentano certo nè una cessione, né una prestazione.
Fattispecie diversa dall'indennizzo è però quella del cosiddetto "maggior compenso", contrattualmente stabilito e previsto in caso di eventi successivi alla contrattazione tra le parti del corrispettivo relativo a una data cessione o prestazione.
Mentre infatti l'indennizzo, avendo carattere risarcitorio, non è imponibile, il maggior compenso contrattualmente stabilito, sulla base di quanto disposto dagli articoli 13, comma 1, e 26, comma 1, del Dpr 633/1972, deve essere assoggettato all'Iva.

È interessante a questo proposito riferire anche il pensiero della giurisprudenza in relazione a una vertenza sorta tra Amministrazione e contribuenti su un caso similare a quello in esame (oltretutto uno dei pochissimi precedenti giurisprudenziali sulla materia).
La Commissione tributaria centrale (sentenza n. 521 del 21 gennaio 1986) ha, infatti, riconosciuto la legittimità della detrazione dell'Iva applicata su un'ipotesi di "risarcimento" danni da prestazione contrattuale, dato che tale danno, secondo i giudici, si connetteva pur sempre all'esercizio d'impresa, per il rischio che ne era derivato e per l'obbligo contrattuale, espressamente previsto, di risarcire il committente dei danni subiti.
Se, dunque, il ragionamento è corretto in tema di detrazione, corrispondentemente, vale anche, dal punto di vista "attivo", nel caso di soggezione a imposta.

Si possono quindi evidenziare le seguenti conclusioni:

 

  1. il contratto di leasing è di solito "full service", dato che comprende tutta una serie di spese relative a prestazioni accessorie, tra cui anche quelle di manutenzione e riparazione (che poi siano durante la locazione o a fine locazione, non cambia assolutamente niente)
  2. le spese in oggetto rientrano fra quelle indicate dall'articolo 13 Dpr n. 633/72 come "oneri accollati" al cessionario
  3. non si può parlare di inadempimento contrattuale e relativo risarcimento senza che vi sia un'apposita clausola penale, come tale qualificata (e questa, oltretutto, sia lecita alla luce delle recenti previsioni di tutela consumeristica, di cui all'articolo 1469-bis Cc; in caso contrario, del resto, sarebbe confermato che di risarcimento da clausola penale non si può in ogni caso parlare), e senza che neppure vi sia ipotesi di inadempimento colpevole della controparte
  4. accadimenti quali incidenti o sinistri, in particolare nel caso di autoveicoli, non sono "extra", ma piuttosto fisiologici all'attività di noleggio, nel senso che rientrano nel normale rischio di impresa, secondo l'id quod plerumque accidit
  5. tale rischio viene accollato nei casi in esame al cessionario, sotto forma di obbligo (contrattuale) di fare, finanche con l'indicazione delle specifiche modalità di esecuzione dell'obbligo stesso (riparazione da eseguire esclusivamente da parte del locatore).

Non si tratta quindi di indennità risarcitorie, ma di atto di volontà contrattuale con cui una delle parti si accolla l'onere del ricondizionamento (prestazione accessoria eventuale; come prestazioni accessorie, anch'esse eventuali, sono le spese, infralocazione, di assistenza, riparazione eccetera).

Accollo di spese inerenti franchigie assicurative
In parte connesso con il caso sopra esaminato (e comunque di simile ratio), è anche un altro possibile recupero relativo a un'altra fattispecie, spesso riscontrabile in caso di società operanti nel campo del leasing di autoveicoli: l'accollo al cliente delle spese inerenti a franchigie assicurative.

Tra i servizi accessori e facoltativi di cui il cliente si può avvalere, è solitamente compresa anche una garanzia assicurativa, con cui la società concedente si impegna a fornire l'autoveicolo munito di alcune coperture assicurative, a esclusione comunque dei danni determinati da dolo o colpa grave del conduttore.
Per ogni evento in cui non sia possibile rivalersi su un responsabile civile terzo, viene però usualmente prevista una penalità fissa, considerata dai concedenti non soggetta a Iva, ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 633/1972.

In questo caso, a differenza del precedente, la società concedente qualifica espressamente questi importi come somme da penalità.
Il problema, dunque, consiste nel valutare se effettivamente di penalità si tratti.

A ben vedere, si tratta in realtà di oneri della società (franchigie) accollati al cliente e che trovano la loro causale non nel rapporto società di leasing/cliente, ma in quello società di leasing/compagnia assicurativa e nell'evento esterno per cui per il sinistro occorso all'autoveicolo locato non è possibile rivalersi su un responsabile civile terzo.
La franchigia, infatti, consiste in una quota di danno che non viene risarcita dall'assicurazione.
Essa rappresenta il limite inferiore oltre il quale il danno viene risarcito.

Sulla natura non risarcitoria della franchigia, del resto, nessun dubbio può sussistere.
L'impresa assicuratrice, al verificarsi di ciascun sinistro, applica alla società contraente (la società di leasing, che però non è il soggetto assicurato) l'importo della franchigia fissa.
La società di leasing, a sua volta, si rivale sul cliente assicurato (a cui compete, in diritto - in quanto assicurato -, il pagamento della franchigia) del relativo importo.

In sostanza, mentre alla società di leasing (proprietario dei veicoli) spetta l'integrale risarcimento del danno, la franchigia, essendo di competenza dell'assicurato (il cliente) viene (giustamente) addebitata per rivalsa al cliente.
Del tutto inspiegabilmente, però, nel fare questo, la stessa società di leasing di solito "trasforma" la somma da franchigia in penalità contrattuale per inadempimento, escludendola, quindi, dal campo di applicazione Iva.

L'addebito dei suddetti importi, in realtà, non costituisce una penale per inadempimento degli obblighi contrattuali, ma un onere verso terzi, accollato al committente in virtù di specifica clausola contrattuale e, pertanto, una somma concorrente alla base imponibile, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Dpr 633/1972.

Tale conclusione è tanto più evidente se solo si considera che negli eventi che danno luogo a "risarcimento" rientrano due fattispecie:

  • danni occasionati per responsabilità (o comunque con concorso di responsabilità) del conduttore
  • danni patiti dal veicolo noleggiato per effetto di eventi naturali o in ogni caso non imputabili a responsabilità del conduttore medesimo.

Rimandando a quanto già sopra detto in ordine alla inconsistenza, anche per la prima fattispecie, della tesi della natura di "penale", è interessante appuntare l'attenzione sulla seconda.
In tali ipotesi (eventi naturali eccetera) è indubbio, infatti, che il danno non possa imputarsi a un inadempimento contrattuale del cliente.
Nessun dubbio, quindi, potrà sussistere sul difetto di natura risarcitoria per inadempimento contrattuale del relativo costo accollato al cliente.

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