Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

Legge di bilancio per il 2018:
i crediti d’imposta per le imprese_1

Introdotto un nuovo beneficio connesso ai costi sostenuti dalle aziende del settore per lo sviluppo di prodotti e servizi culturali. Più risorse per il bonus investimenti nel Mezzogiorno

Si presenta estremamente ricco il pacchetto di crediti d’imposta (introdotti ex novo, confermati o ampliati) previsti dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, legge 205/2017) a favore delle imprese.
Dopo aver analizzato quello previsto per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (vedi “Formazione personale dipendente: arriva un nuovo credito d’imposta”), si passeranno ora in rassegna gli altri benefici previsti dalla manovra di fine anno.
 
Credito d’imposta per le imprese culturali e creative
(commi da 57 a 60)
A favore delle imprese culturali e creative viene istituito uno specifico credito d’imposta connesso alla loro attività.
Più precisamente, il credito spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.
Il legislatore fornisce una definizione puntuale di imprese culturali e creative, stabilendo che sono tali le imprese (o i soggetti) che:

  • svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia, in uno Stato Ue o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo
  • sono soggetti passivi d’imposta in Italia
  • hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali. 

Per prodotti culturali si intendono beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione a esso collegati.
 
Le imprese beneficiarie possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti stabiliti in materia di aiuti de minimis.
Il credito:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap
  • non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24. 

Con due successivi decreti ministeriali saranno adottate le disposizioni relative:

  • alla procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e alla definizione di prodotti e servizi culturali e creativi (a tal fine, si dovrà tener conto della necessità di coordinamento del nuovo credito d’imposta con le disposizioni del codice del Terzo settore, Dlgs 117/2017)
  • al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l’ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa agevolabile, ai criteri per la verifica e l’accertamento dell’effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta. 

Il credito è riconosciuto nel limite di spesa di 500mila euro per il 2018 e di un milione di euro per il 2019 e il 2020.
 
Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi
(commi da 89 a 92)
Alle piccole e medie imprese (Pmi) la legge di bilancio 2018 riconosce un credito d’imposta relativo alle spese sostenute per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Per l’individuazione delle Pmi destinatarie dell’agevolazione, il legislatore rinvia espressamente alla definizione contenuta nella normativa europea (cfr raccomandazione 2003/361/Ce). Quest’ultima prende in considerazione tre criteri: numero di occupati; fatturato annuo; totale di bilancio annuo.
In generale, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Più in particolare:

  • piccole imprese sono le imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
  • medie imprese sono le imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto alle piccole è medie imprese che, successivamente al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), avviano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo, a condizione che abbiano ottenuto l’ammissione
  • è attribuito, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino al 31 dicembre 2020, per ottenere l’ammissione
  • è utilizzabile (nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021) esclusivamente in compensazione mediante F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap
  • non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
  • non soggiace ai limiti di utilizzabilità attualmente previsti (limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi - 700mila euro - ex articolo 34, legge 388/2000)
  • è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno Ue e, in particolare, dalle disposizioni che disciplinano gli aiuti alle Pmi per servizi di consulenza (cfr articolo 18, regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). 

È demandato a un successivo decreto ministeriale il compito di adottare le necessarie disposizioni di attuazione, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell’agevolazione, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla legge.
 
Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
(comma 892)
Tra i crediti d’imposta “rafforzati”, vi è il “bonus investimenti” al Sud. La legge di bilancio, infatti, incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione.
Il credito è stato introdotto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015) in relazione all’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
Sull’agevolazione, l’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni e chiarimenti nelle circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017.

 
1 - continua

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2018-crediti-dimposta-imprese1