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Analisi e commenti

Legge di bilancio 2019:
esame della mini-Ires_1

Società ed enti possono assoggettare una parte dell’imponibile all’aliquota ridotta del 15%; l’agevolazione è applicabile anche in caso di consolidato e trasparenza fiscale

bilancia

Tra le numerose misure fiscali contenute nella legge di bilancio per il 2019 vi è anche quella che prevede l’applicazione, a determinate condizioni, di un’aliquota Ires agevolata (aliquota ordinaria ridotta di nove punti percentuali) a favore delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti (“mini Ires” - articolo 1, commi 28-34, legge 145/2018).
Con questo contributo si intende fornire una sintetica descrizione degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina. A tal fine, nella prima parte verranno analizzati l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, mentre la seconda e ultima parte sarà dedicata all’esame delle relative regole di determinazione.
 
A chi è rivolta
La misura di favore è indirizzata ai soggetti passivi Ires, e cioè alle società e agli enti elencati nell’articolo 73, Tuir.
 
In cosa consiste
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i soggetti Ires possono assoggettare il reddito complessivo netto dichiarato all’aliquota del 15% (aliquota Ires ordinaria del 24% ridotta di nove punti percentuali) per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma tra:

  • gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (ex articolo 102, Tuir)
  • il costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Per effetto della nuova disciplina, quindi, l’aliquota Ires ridotta è applicabile a una parte dell’imponibile. La quota agevolabile deve essere calcolata facendo riferimento a due parametri:
- utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili
- somma degli investimenti e costo del personale dipendente.
In altri termini, la parte di imponibile a cui è possibile applicare l’aliquota Ires del 15% corrisponde agli utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, ma nei limiti della somma tra investimenti e costo del personale dipendente. La determinazione della quota di reddito agevolabile, pertanto, deve essere effettuata combinando tra loro i due parametri rilevanti.
 
Consolidato nazionale e mondiale
Per le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale (ex articoli 117-129, Tuir), l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
La stessa regola si applica anche all’importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale (ex articoli 130-142, Tuir).
 
Trasparenza fiscale
In caso di opzione per la trasparenza fiscale (ex articolo 115, Tuir), l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.
 
Estensione ai soggetti Irpef
La nuova disciplina è applicabile, anche ai fini Irpef, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas) in regime di contabilità ordinaria.
Se tali soggetti operano in regime di contabilità semplificata, l’agevolazione si applica a patto che le scritture contabili previste dall’articolo 2217, secondo comma, del codice civile, siano integrate con un apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva.
L’Irpef è determinata applicando, alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote ordinarie (previste dall’articolo 11, Tuir), ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
 
Cumulabilità
Per espressa previsione normativa, la mini-Ires è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
 
 
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