Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

Legge di bilancio 2019:
esame della mini-Ires_2

La nuova disciplina contiene una definizione puntuale dei diversi parametri rilevanti per il calcolo dell’agevolazione e regole specifiche per il riporto delle eventuali eccedenze

bilancia

Come anticipato nella prima parte del lavoro, per il calcolo della parte di imponibile assoggettabile all’aliquota del 15%, devono essere presi in considerazione due parametri: gli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e la somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Il legislatore, peraltro, si è preoccupato di fornire in maniera puntuale le definizioni dei parametri rilevanti per la determinazione dell’agevolazione.

Riserve di utili non disponibili
Sono tali le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 c.c., in quanto derivanti da processi di valutazione.
Ai fini della mini-Ires, assumono rilevanza gli utili realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a eccezione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o
partecipanti.

Investimenti
Per l’applicazione dell’agevolazione, le tipologie di investimenti rilevanti sono le seguenti:

  • realizzazione di nuovi impianti in Italia
  • completamento di opere sospese
  • ampliamento, riattivazione, ammodernamento di impianti esistenti
  • acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate in Italia.

Invece, sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della mini-Ires gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (cfr articolo 164, comma 1, lettera b-bis, Tuir).

Per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare degli investimenti deve essere calcolato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili, in base all’articolo 102, Tuir, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali (a eccezione dei beni immobili e dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti), assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Costo del personale dipendente
Questo parametro assume rilevanza a condizione che:

  • il personale dipendente sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate in Italia
  • si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale, come risultante dal conto economico, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il legislatore, inoltre, detta le seguenti specifiche regole per la definizione del costo del personale dipendente rilevante ai fini dell’agevolazione:

  • con riguardo al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta in strutture produttive situate in Italia, l’incremento è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto
  • per i soggetti Ires diversi dalle società (cfr articolo 73, comma 1, lettera c, Tuir), la base occupazionale è individuata avendo riguardo al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di questa attività
  • nell’ipotesi di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività istituzionale, per l’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, nonché per la rilevazione del costo, deve essere preso in considerazione il solo personale dipendente riferibile all’attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
  • per chi assume la qualifica di datore di lavoro a partire dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto rappresenta un incremento della base occupazionale
  • nel caso di impresa subentrante a un’altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, l’agevolazione spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale
  • i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Infine, si prevede che è possibile beneficiare della mini-Ires solo se si rispettano le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Riporto delle eventuali eccedenze
Specifiche regole, inoltre, sono previste per il riporto a nuovo delle eccedenze che si dovessero registrare nel confronto tra i parametri rilevanti.
In particolare, si stabilisce che:

  • la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo
  • la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo
  • la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.


2 – fine
La prima parte è stata pubblicata lunedì 11 febbraio

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2019-esame-della-mini-ires2