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Analisi e commenti

Legge di bilancio per il 2019:
perdite delle imprese Irpef - 1

Analogamente a quanto previsto per i soggetti Ires, viene introdotto un regime di utilizzo che prevede il riporto senza limiti temporali con un tetto dell’80% del reddito annuo

Calcolcatrice, occhiali e penna su una scrivania

A favore dei soggetti Irpef esercenti attività d’impresa (vale a dire imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice), l’ultima legge di bilancio ha previsto l’introduzione di un nuovo meccanismo di utilizzo delle perdite (articolo 1, commi 23-26, legge 145/2018). Si tratta di una modifica molto significativa, che si pone l’obiettivo di prevedere regole di trattamento delle perdite uniformi a prescindere dalla natura giuridica del soggetto passivo. In forza delle nuove disposizioni, infatti, le norme dettate dalla disciplina previgente lasciano il posto a un sistema di riporto temporalmente illimitato, analogo a quello già previsto per i soggetti Ires, con un tetto dell’80% del reddito annuo. Contestualmente, per le imprese in contabilità semplificata è stato introdotto uno specifico regime transitorio.
 
Con questo contributo, suddiviso in più parti, si intende fornire una sintetica descrizione degli aspetti più rilevanti della nuova normativa. Tuttavia, per meglio inquadrare la tematica in questione, nella prima parte del lavoro, si farà brevemente cenno alle regole in vigore prima delle modifiche in esame.
 
Disciplina previgente
Prima dell’intervento riformatore della legge di bilancio 2019, in materia di riporto delle perdite delle imprese Irpef operavano regole diverse a seconda del regime contabile adottato. Infatti, per le imprese individuali, le società in nome collettivo (snc) e le società in accomandita semplice (sas) in regime di contabilità semplificata era prevista la “compensazione orizzontale” delle perdite, in forza della quale esse potevano essere compensate solo con gli altri redditi eventualmente prodotti dal contribuente nello stesso periodo d’imposta. Tale sistema, quindi, impediva il riporto a nuovo delle eccedenze (articolo 8, comma 1, Tuir).
 
A imprese individuali, società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas) in regime di contabilità ordinaria, invece, si applicava il meccanismo della “compensazione verticale” in base al quale le perdite maturate potevano essere compensate solo con altri redditi d’impresa relativi allo stesso periodo d’imposta. L’eventuale eccedenza poteva essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, e poteva comunque essere utilizzata solo per compensare redditi d’impresa (articolo 8, comma 3, Tuir),
 
In virtù di tale meccanismo di utilizzo delle perdite, quindi, le imprese Irpef erano destinatarie di un regime diverso rispetto a quello previsto per i soggetti Ires. Per questi ultimi, infatti, l’articolo 84, comma 1, Tuir stabilisce che la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi sebbene in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare (il tetto, peraltro, non trova applicazione per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione – vedi articolo 84, comma 2, Tuir).
 
Inoltre, con riferimento al periodo d’imposta 2017, e in coincidenza con l’entrata in vigore del regime di tassazione “per cassa”, introdotto dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 17-23, legge 232/2016), le imprese in contabilità semplificata sono state penalizzate dall’applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale. La disciplina del “criterio di cassa”, infatti, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza sono portate interamente in deduzione dal reddito del primo periodo di applicazione del regime, appunto il 2017. Proprio allo scopo di porre un argine a questa penalizzazione, la legge di bilancio 2019, come meglio si chiarirà in seguito, ha previsto uno specifico regime transitorio per le imprese in contabilità semplificata.

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