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Analisi e commenti

Legge di bilancio per il 2019:
sostitutiva per i tartufai occasionali

Nei confronti di chi versa l’imposta, con riferimento all’anno in cui avviene la cessione del prodotto non si applica la ritenuta del 23% ordinariamente prevista sul 78% dei corrispettivi

È pari a 100 euro e deve essere pagata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento, l’imposta sostitutiva prevista per i redditi che derivano dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (tartufi, funghi, bacche, frutta in guscio, sughero, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni, eccetera), nonché di erbe officinali.
I commi da 692 a 699 dell’articolo 1 della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) introducono rilevanti novità, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nel settore della raccolta occasionale, da parte delle persone fisiche, di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30, nonché di piante officinali spontanee come disciplinato dall’articolo 3 del Testo unico di cui al Dlgs 75/2018.
 
Ambito applicativo
I redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta, da parte di persone fisiche, di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni), a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come disciplinata dall’articolo 3 del testo unico di cui al Dlgs 75/2018, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
 
Misura dell’imposta
L’imposta sostitutiva è fissata in 100 euro e deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno o più prodotti, rilasciato dalla Regione o altri enti subordinati.
Sono esclusi dal versamento dell’imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
 
Quando l’attività di raccolta si considera svolta in via occasionale
L’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale, se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7mila euro, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
In questa ipotesi, vale a dire qualora non si superi il detto importo, si applica l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, pari a 100.
 
Non applicazione della ritenuta
Nei confronti dei soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva di 100 euro, e con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata, non si applica la ritenuta prevista dall’articolo 25-quater del Dpr 600/1973 e che, ordinariamente, viene operata, nella misura del 23%, sul 78% dei corrispettivi pagati.
Stabilisce, infatti, l’articolo 25-quater (“Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi”) che “I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all’aliquota fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”.
Tale articolo è stato inserito nel Dpr 600/1973 dall’articolo 29, comma 2, della legge 122/2016, ed è in vigore dal 23 luglio 2016.
 
Sostanzialmente, dopo le modifiche recate dalla legge di bilancio per il 2019, la ritenuta si applicherà solo ai raccoglitori con corrispettivi annui di ammontare superiore a 7mila euro.
È poi previsto che, per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l’applicazione della ritenuta Irpef, in quanto soggette a imposta sostitutiva, il soggetto acquirente emetta un documento d’acquisto dal quale risultino: la data di cessione; il nome, il cognome e il codice fiscale del cedente; il codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva; la natura e la quantità del prodotto ceduto; l’ammontare del corrispettivo pattuito.
Lo stesso acquirente, inoltre, dovrà includere i dati relativi ai documenti di acquisto nella comunicazione trimestrale di cui all’articolo 21 del Dl 78/2010.
 
Modifiche Iva per la vendita di tartufi
Ai fini Iva, la legge di bilancio per il 2019 (in particolare, il comma 698) introduce il nuovo articolo 34-ter del Dpr 633/1972, rubricato “Regime fiscale per raccoglitori occasionali”.
La nuova disposizione prevede che “I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale”.
Inoltre, l’aliquota Iva viene diminuita dal 10% al 5%, per la cessione di tartufi freschi o refrigerati, e viene fissata al 10% per gli altri prodotti quali tartufi congelati, essiccati o preservati, immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.
 
Prodotti non compresi nella classe Ateco 02.30
Il comma 699 della legge di bilancio prevede, poi, che i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe Ateco 02.30 e nell’articolo 3 del Testo unico di cui al Dlgs 75/2018, e che sono diversi da quelli di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 190/2014. Il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non si applicano i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 190/2014.

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