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Analisi e commenti

Legge di bilancio per il 2020 – 9:
con forfetario, la gita al frantoio

La manovra, oltre a prevedere nuovi sconti fiscali per il settore agricolo, proroga di ulteriori dodici mesi l’esenzione dall’Irpef del reddito fondiario e dominicale già previsto per il triennio 2017-2019

cesto di olive

La legge di Bilancio 2020 non dimentica di incentivare la vocazione “verde” degli italiani e per questo introduce alcune misure agevolative di carattere tributario a favore degli imprenditori agricoli che operano in determinati settori. In particolare, i benefici tributari riguardano la floricoltura (articolo 1, comma 225), gli investimenti nelle colture arboree (articolo 1, comma 509) e l’oleoturismo (articolo 1, commi 513-514). Inoltre, sempre nello stesso contesto, il comma 183 dell’articolo 1 estende al 2020 l’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricoli.
 
Forfetario per fiori e piante
L’agevolazione (comma 225) prevede l’introduzione di un regime forfetario per la determinazione del reddito d’impresa che deriva dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate dagli imprenditori agricoli florovivaistici (definiti dall’articolo 2135 codice civile), nei limiti del 10% del volume d’affari, da altri imprenditori agricoli.
In base alla nuova disposizione, gli esercenti che hanno rilevato l’attività possono determinare il reddito applicando ai corrispettivi ricevuti da terzi, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, un coefficiente di redditività del 5 per cento.
La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2020, interviene sulla disciplina vigente aggiungendo all’articolo 56-bis del Tuir il comma 3-bis, relativa alle modalità di calcolo del reddito d’impresa con riferimento a specifiche attività agricole.
 
Ammortamento maggiorato per chi fa spazio a nuove piantagioni
Il comma 509, invece, dà una mano a chi intraprende nuovi percorsi imprenditoriali. L’occhio di riguardo, anche in questo caso, è rivolto al settore agricolo. La norma prevede un incremento del 20%, per il triennio 2020-2022, della quota di ammortamento che gli imprenditori agricoli potranno dedurre dalle imposte sui redditi, in relazione alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.
L’agevolazione comprende le colture di vite e di olivo, cioè quelle specie arboree coltivate in Italia che occupano la maggiore superficie, e ancora i frutti maggiori (pero, melo, pesco, ecc.), gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali.
Rimangono fuori dal trattamento di favore, specifica il comma 509, i costi di acquisto dei terreni.
La novella normativa impatta sui “paletti” fissati dall’articolo 108, primo comma, del Tuir, secondo cui le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
 
Contro la xilella, in soccorso degli ulivi arriva un fisco agevolato
Per chi coltiva ulivi e produce olio, si sa, non è un buon periodo. Tuttavia, la legge di Bilancio 2020, interviene a sostegno del settore estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il regime speciale previsto per l’enoturismo (che in pratica è quello riservato all’agriturismo) all’oleoturismo (comma 513).
Cos’è l’oleoturismo? A precisarlo è il comma 514: il termine comprende tutte le attività che favoriscono la conoscenza della coltura dell’ulivo, svolte nel luogo di produzione, incluse l’organizzazione di visite e l’esposizione degli attrezzi utilizzati, la degustazione, anche accompagnata da alimenti, e la commercializzazione dell’olio prodotto nell’azienda, le iniziative didattiche e ricreative organizzate sul posto.
L’agevolazione ricalca quanto già avvenuto con la legge di Bilancio 2018 che ha esteso i benefici fiscali previsti per l’agriturismo all’enoturismo (articolo 1, commi da 502 a 505, legge n. 205/2017), ampliando gli ambiti applicativi del regime forfetario (articolo 5, legge n. 413/1991) alle aziende vitivinicole che intraprendono attività di promozione turistica nei luoghi di produzione del vino. Le stesse regole, con il Bilancio 2020, diventano valide anche per le il settore oleoturistico.
Il vantaggi riguardano sia le imposte dirette che l’Iva.
Nel dettaglio, in base al nuovo regime, dal 2020, gli imprenditori agricoli che organizzano gite e attività turistiche e didattiche nei loro uliveti (escluse le società di capitali e gli enti commerciali) possono determinare l’imponibile Irpef applicando ai ricavi derivanti da tali iniziative, al netto dell’Iva, un coefficiente di redditività del 25 per cento.
Per quanto riguarda l’Iva, invece, è prevista una detrazione forfetaria del 50% sull’imposta applicata alla prestazione (articolo 5, comma 2, legge n. 413/1991), a patto che il beneficiario sia un produttore agricolo come definito dagli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio Ue.
Il contribuente può scegliere di applicare il regime Iva ordinario anziché il forfetario esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente. L’opzione è vincolante per tre anni e produce effetti anche per la determinazione dell’Irpef, di conseguenza deve essere comunicata anche in occasione della dichiarazione dei redditi.
 
Ancora a risparmio, per i redditi agrari e dominicali
Infine, per completare l’argomento, lasciando da parte le new entry, ricordiamo che il comma 183 della legge di Bilancio 2020 ha prorogato di un anno l’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap). Si tratta dell’agevolazione già prevista, per il triennio 2017, 2018 e 2019, dall’articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016 (Bilancio 2017).
La norma prevede, inoltre, uno sconto anche per il 2021, anno in cui gli stessi redditi concorreranno alla formazione dell’imponibile nella misura del 50% del loro ammontare.
Lo speciale regime fiscale, come precisa la circolare n. 8/2017, è riservato alle persone fisiche, ed applicabile anche in caso di società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci i redditi fondiari, mentre non ne possono usufruire i soci delle Snc e delle Sas che hanno optato per la determinazione dell’imponibile su base catastale, visto che il reddito loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa.

continua
 
La prima puntata è stata pubblicata martedì 31 dicembre
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 2 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 3 gennaio
La quarta puntata è stata pubblicata martedì 7 gennaio
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 8 gennaio
La sesta puntata è stata pubblicata giovedì 9 gennaio
La settima puntata è stata pubblicata venerdì 10 gennaio
L’ottava puntata è stata pubblicata lunedì 13 gennaio

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