Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

Legge di bilancio 2021 e Fisco - 10
Potenziato il credito d’imposta R&S

Novità anche per il bonus formazione 4.0, che incassa la conferma fino al 2022 e vede allargato il perimetro dei costi ammissibili all’incentivo, in conformità alla normativa Ue

immagine generica illustrativa

L’articolo 1 della legge n. 178/2020 interviene, con le lettere da a) ad h) del comma 1064, sulla disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, che era stata dettata dalla precedente legge di bilancio (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019 – vedi “Legge di bilancio per il 2020 – 14. La nuova versione del bonus R&S” e “Nuovo bonus ricerca e sviluppo: ufficiali le prime regole applicative”) in sostituzione del previgente credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013), fatto cessare anticipatamente nel 2019.
Il restyling comprende: la proroga dell’incentivo per un altro biennio; l’incremento del beneficio, tramite innalzamento sia delle aliquote agevolative sia dell’importo massimo spettante a ciascuna impresa; l’ampliamento delle spese ammissibili; l’introduzione dell’obbligo di asseverazione della relazione tecnica. Ulteriori interventi, infine, chiariscono meglio l’ambito applicativo del bonus.

Proroga della durata
Il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. La norma originaria ne sanciva il riconoscimento per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, vale a dire, con riferimento ai contribuenti “solari” (aventi, cioè, periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), esclusivamente per il 2020.

Incremento del beneficio
Sono ritoccati al rialzo sia le percentuali per il calcolo del bonus sia il tetto delle spese agevolabili. Nel dettaglio, il credito d’imposta spetta, per le attività di:

  • ricerca e sviluppo, nella misura del 20% (prima era il 12%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro, non più 3
  • innovazione tecnologica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, non più 1,5
  • design e ideazione estetica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, non più 1,5
  • innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 15% (prima era il 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, non più 1,5.

La base di calcolo per ciascuna tipologia di investimento deve essere assunta al netto di altri contributi o sovvenzioni ricevuti per le stesse spese ammissibili, mentre il limite massimo va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa da 12 mesi.

Obbligo di asseverazione
Riguardo la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare ai fini dei successivi controlli, è stato introdotto l’obbligo che la stessa sia asseverata. Ricordiamo che tale documento, con cui vanno illustrati finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione, deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa (per le attività commissionate ad altri soggetti, la relazione va redatta - e rilasciata all’impresa - da chi le esegue).

Ambito applicativo
Con alcune modifiche apportate alla norma originaria dettata dalla legge di bilancio 2020, sono state fornite importanti precisazioni in merito all’ambito applicativo del credito d’imposta:

  • il bonus è fruibile da tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere dal regime di determinazione del reddito dell’impresa, non più del reddito d’impresa. Tale variazione – spiega la scheda di lettura redatta dagli uffici parlamentari – sembrerebbe escludere dall’agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività rientranti nel reddito agrario, determinato ai sensi dell’articolo 32 del Tuir
  • la condizione necessaria affinché le spese per contratti di ricerca extra muros rientrino nella base di calcolo del bonus - ossia, i commissionari dei progetti devono essere fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Ue oppure in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (Dm 4 settembre 1996) - deve sussistere in caso di contratti stipulati con soggetti esteri. Stessa cosa per quanto riguarda i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica e i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica nonché le spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel design e nell’ideazione estetica
  • le quote di ammortamento relative all’acquisto di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale sono ammesse nella base di calcolo del bonus anche se la privativa deriva da un contratto di acquisto o licenza stipulato con soggetto residente in Italia (la norma originaria prevedeva soltanto i soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Ue oppure in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito)
  • in riferimento alla disposizione che considera ammissibili, nella di calcolo del bonus, le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros, concorrenti, le seconde, in misura maggiorata, per un importo pari al 150% del loro ammontare, non va considerata tale ultima maggiorazione
  • le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammesse nella base di calcolo del bonus nel limite del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti
  • tra le spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica sono incluse quelle relative ai software.

Bonus formazione 4.0
Le lettere i) ed l) dello stesso comma 1064 sono, invece, intervenute sul credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge 160/2019 – vedi “Legge di bilancio per il 2020 - 13: proroga per il bonus formazione 4.0”).
Ne è stata sancita la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ampliato il perimetro di applicazione, ricomprendendo tra i costi ammissibili tutti quelli previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento Ue n. 651/2014:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.


continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021
La terza puntata è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 8 gennaio 2021
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 11 gennaio 2021

La settima puntata è stata pubblicata martedì 12 gennaio 2021
L'ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 13 gennaio 2021

La nona puntata è stata pubblicata giovedì 14 gennaio

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-10-potenziato-credito-dimposta-rs