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Analisi e commenti

L'esterovestizione della residenza fiscale (2)

Focus sui sistemi fiscali di alcuni Stati che prevedendo, tra l'altro, l'applicazione di aliquote molto contenute o l'esenzione di taluni componenti di reddito per attrarre operatori e capitali stranieri

immagine segnaletica stradale verso alcune città straniere
3. La disciplina fiscale delle società in alcuni stati dell'U.e.
3.1 Profili introduttivi
E' stato sottolineato, nella parte introduttiva, che il fenomeno dell'esterovestizione è, sostanzialmente, alimentato dalla disarmonia esistente tra i sistemi tributari dei vari Stati, anche in ambito U.E., dove il raggiungimento di una omogeneità rimane frenata non soltanto dalle oggettive difficoltà di unificare 15 differenti ordinamenti, ma anche dalle resistenze attuate da alcuni Paesi membri, in un quadro c.d. di concorrenza fiscale internazionale(27).

Tali Stati, infatti, cercano di attrarre operatori e capitali stranieri, prevedendo, tra l'altro, l'applicazione di aliquote fiscali molto contenute o l'esenzione di taluni componenti di reddito (es.plusvalenze), a motivo del fatto che le imprese localizzano i loro investimenti preferibilmente dove minore è l'onere impositivo, per massimizzare il profitto.

Prescindendo dai cc.dd. paradisi fiscali - per i quali vigono speciali normative anti elusione(28) - va precisato che il livello della pressione fiscale esistente sulle imprese italiane è superiore anche a quello medio registrabile negli altri Stati U.E.(29).

A ciò deve aggiungersi il fatto che in alcuni di detti Paesi, sono contemplati, altresì, particolari benefici fiscali, per determinate tipologie di soggetti economici o per specifiche categorie di reddito. Tali benefici rendono appetibili, per i soggetti italiani, gli ordinamenti tributari esteri indipendentemente dal livello ordinario di tassazione, che raramente viene applicato, soprattutto alle società finanziarie.
A parte, infatti, il caso dell'Irlanda, dove il basso livello di tassazione(30) riguarda tutte le società residenti che ivi svolgano effettivamente attività commerciali(31), in altri Stati esistono sistemi di imposizione agevolata che operano solo in alcuni casi, contribuendo a rendere basso o, a volte, nullo, il prelievo fiscale, per ciò che attiene, ad esempio, ai dividendi percepiti dalle holding ivi costituite, o alle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni.
In ragione di ciò varie strutture di gruppi imprenditoriali, sia di grandi che di medie e piccole dimensioni(32) - per effetto, sovente, di un'attività di pianificazione fiscale internazionale, che può essere condizionata da fattori attinenti al sistema tributario(33) o ad esso estranei(34) - sono caratterizzate, tra l'altro, dalla concentrazione delle partecipazioni in capo ad holding o sub holding:
  • localizzate in Paesi esteri, in particolare dell'U.E. - per beneficiare, tra l'altro, dell'agevolazione di cui all'articolo 96 bis del T.U.I.R., concernente l'esenzione da imposizione, in capo al percipiente italiano, del 95% dei dividenti provenienti dal soggetto residente, appunto, in alcuno di detti Paesi U.E.(35) - ed, in quest'ambito, tra l'altro, Olanda, Belgio e Lussemburgo;
  • controllate, appunto, direttamente o indirettamente, da un soggetto economico con sede in Italia, riconducibile a persone fisiche, anch'esse ivi residenti, la cui posizione fiscale può rivestire interesse anche ai fini dell'accertamento sintetico del reddito, ex articolo 38 del D.P.R.600/73.
Conseguentemente, nei successivi paragrafi, viene compiuto un cenno, in via meramente esemplificativa, al sistema impositivo dei predetti Stati U.E.

3.2 L'imposizione delle società in Olanda ed in Belgio
L'ordinamento olandese, in sintesi, consente la non imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie e dei dividendi infragruppo, in applicazione dello speciale regime della partecipation exemption (esenzione delle partecipazioni).
Per accedere al beneficio è necessario che la partecipazione detenuta dalla società olandese, o dalla stabile organizzazione della società estera:
- sia pari almeno al 5% del capitale;
- non sia stata iscritta nell'attivo circolante.
Qualora la partecipazione sia detenuta in una società estera, inoltre, è richiesto che detta società partecipata:
- svolga una attività effettiva;
- sia assoggettata ad imposizione nel Paese di residenza.
Anche in Belgio viene riconosciuta l'esenzione delle plusvalenze e dei dividendi, nella misura del 95%, a titolo di revenus dèfinitivement taxès.

3.3.L'imposizione delle società in Lussemburgo
Analogamente, in Lussemburgo, ove siano adottate particolari forme societarie, è possibile godere di speciali benefici impositivi, che vanno dalla totale esclusione dall'imposizione sul reddito, per le cc.dd. holding del '29(36), all'applicazione del regime della partecipation exemption, per le cc.dd. So.Par.Fi.(37)

Dal punto di vista fiscale, le holding del '29 non sono assoggettate all'imposizione ordinaria sui redditi, per cui sono escluse da tassazione, sia le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute, sia i dividendi ricevuti dalle consociate.
Le holding del '29 sono, invece, assoggettate:
  • ad una imposta di registro (denominata droit d'apport), con aliquota dell'1%, sul capitale sociale, da versare al momento della costituzione ed in caso di aumento dello stesso;
  • ad una tassa annuale (denominata taxe d'abonnement), con aliquota dello 0,20%, sul valore complessivo dei titoli rappresentativi del capitale versato. Detto valore si determina in base alla media del valore di borsa dei titoli medesimi, se la società è quotata, o in base al loro valore nominale, se non lo è. Qualora la holding distribuisca un dividendo superiore al 10% del valore del capitale sociale, sarà, tuttavia, assoggettata ad imposizione, sempre con aliquota dello 0,20%, su un imponibile pari a dieci volte l'ammontare dei dividendi distribuiti.
A causa di questo regime fiscale privilegiato, e soprattutto del fatto che le holding del '29 non sono assoggettate ad imposizione sui redditi, dette società sono escluse dall'applicazione:
sia della direttiva 90/435/Cee, disciplinante, come detto, il trattamento fiscale dei dividendi intracomunitari;
sia delle norme contenute nella convenzione Italia - Lussemburgo contro la doppia imposizione sul reddito.

Per quanto attiene alle So.Par.Fi., va evidenziato che a dette società non si applicano le norme agevolative introdotte dalla legge del 31 luglio 1929 sulle società holding e, dunque, pur godendo, in relazione all'imposizione diretta lussemburghese, di particolari benefici, non sono, tuttavia, escluse dall'applicazione della direttiva "madre-figlia" e delle convenzioni bilaterali.

Infatti, le società di cui trattasi sono sottoposte, in generale, all'imposizione ordinaria sui redditi, ma a tale imposizione ordinaria si accompagna anche l'integrale esenzione dalla tassazione, da un lato, dei dividendi percepiti, e, dall'altro, delle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni detenute.
L'esenzione, dall'imposizione diretta, del 100% del dividendo percepito da società "figlie" residenti e non residenti è subordinata al fatto che:
  • la partecipazione nella società erogante sia pari almeno al 10% del capitale;
  • la società partecipata sia di diritto lussemburghese o, comunque, assoggettata nel suo Paese ad un'imposta sui redditi corrispondente a quella lussemburghese;
  • la detenzione delle partecipazioni sia di almeno 12 mesi antecedente all'esercizio al quale fanno riferimento i dividendi.
L'esenzione delle plusvalenze realizzate al momento della cessione delle partecipazioni detenute dalla SO.PAR.FI., è, invece, correlata alla circostanza che:
  • l'entità della partecipazione posseduta sia pari, almeno, al 25% del capitale;
  • la società partecipata sia di diritto lussemburghese o, comunque, assoggettata nel suo Paese ad un'imposta sui redditi corrispondente a quella lussemburghese;
  • la detenzione, continua ed ininterrotta, delle partecipazioni sia di almeno 12 mesi antecedente all'esercizio nel quale le stesse sono state cedute.
Anche le SO.PAR.FI. sono assoggettate all'imposta di registro dell'1% sul capitale sociale, così come le holding del '29. Quanto innanzi indicato viene riassunto nelle sottoindicate tabelle(38), che dimostrano i vantaggi fiscali che i predetti Paesi (che, peraltro, non sono gli unici) concedono alle società holding, in rapporto alla disciplina prevista dall'ordinamento italiano: TABELLE.

NOTE
27 A livello internazionale sono state intraprese importanti iniziative volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati, con la consapevolezza che un fenomeno globale può essere razionalizzato solo attraverso un'azione integrata dei vari Governi. Eloquente espressione di questa raggiunta consapevolezza è il Rapporto Ocse del 1998, con il quale si sono poste le basi per un'azione coordinata a livello internazionale al fine di combattere la crescita del fenomeno della concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati.
Tale Rapporto indica anche le condizioni in base alle quali individuare un paradiso fiscale: assenza di tassazione o tassazione nominale sui redditi di natura finanziaria; assenza di trasparenza o di scambio di informazioni; possibilità per i soggetti non residenti di stabilirsi in quelli Stato a prescindere dalla presenza effettiva. Al Rapporto del 1998 ha fatto seguito quello del 2000. La linea di tendenza, sempre più marcata, consiste in una rigorosa applicazione del principio di trasparenza: gli Stati possono adottare misure di sana competizione fiscale, nei limiti predefiniti dall'Ocse, purché lo facciano apertamente e siano disposti a scambiare informazioni.
Sul piano interno, è da segnalare il disegno di legge n.1396, relativo alla delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, con il quale, in sintesi, all'articolo 4, concernente la disciplina della "nuova" imposta sul reddito della società, si prevede, tra l'altro:
a) l'esigenza di incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione Europea....". In tale prospettiva, viene contemplato, tra l'altro, il seguente criterio direttivo "determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni...".
b) la determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;
c) l'esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis; nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;
d) l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;
e) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera c); indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera c);
f) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di danaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile; irrilevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria;......
g) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenere il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;
h) riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale.

28 Ad esempio:
- articolo 76, comma 7 bis, T.U.I.R. (così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett.b), n.1), della legge 21 novembre 2000, n.342) "non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'U.E. aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti". Il relativo provvedimento è il D.M. 23 gennaio 2002, che individua: Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato; Stati e territori considerati paradisi fiscali limitatamente ai soggetti ed alle attività per ciascuno di essi indicate. A tale comma 7 bis si ricollegano i successivi commi 7 ter (come sostituito dal citato articolo 1, comma 1, lett. b, n.1 della legge 342/2000) e 7 quater (inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. b, n.2, della medesima legge 342/2000) dello stesso articolo 76;
- articolo 127 bis T.U.I.R., relativo alle disposizioni in materia di imprese estere partecipate (cc.dd. c.f.c. : controlled foreign companies). In particolare, con i commi 1, 2 e 4 di tale articolo si dispone, rispettivamente, che:
  • "se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'ese3rcizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati";
  • "le disposizioni del comma 1si applicano alle persone fisiche residenti ed ai soggetti di cui agli articoli 5 ed 87, comma 1, lettere a), b) e c)";
  • "si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti". Il provvedimento emanato è il D.M. 21 novembre 2001 che individua: Stati e territori cui la disciplina si applica sempre in ogni caso; Stati e territori cui la disciplina si applica con alcune eccezioni; Stati e territori cui la disciplina si applica limitatamente ai soggetti ed alle attività per ciascuno di essi indicate (tra questi Stati, vi è il Lussemburgo, con riferimento alle cc.dd. holding del '29 di cui è cenno nel contesto del presente paragrafo.
Con riguardo alle persone fisiche, il riferimento corre, tra l'altro, al citato articolo 2, comma 2 bis dello stesso T.U.I.R., ai sensi del quale, "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". Trattasi, nel caso di specie, del D.M. 4 maggio 1999. Ulteriori disposizioni di interesse in materia sono contemplate negli ulteriori commi del citato articolo 127 bis.

29 Al riguardo, sia pure con il "relativismo" della nozione di pressione fiscale, va evidenziato che, a fronte di un'aliquota media in Italia, al 1° gennaio 1999, del 41,25, ed al 1° gennaio 2002, del 40,25, negli altri Paesi U.E., sono registrabili , rispettivamente, i seguenti valori (fonte: Italia Oggi del 20 maggio 2002):
- Belgio: 40,17(sia al 1° gennaio 1999 che al 1° gennaio 2002);
- Germania: 62,31; 38,36;
- Spagna : 35; 35;
- Grecia: 40; 35;
- Paesi Bassi: 31; 34.5;
- Francia: 40; 34.33;
- Austria: 34; 34;
- Portogallo: 37.4; 33;
- Lussemburgo: 37.45; 30.38;
- Regno Unito: 31; 30;
- Danimarca: 32; 30;
- Finlandia: 28; 29;
- Svezia: 28 (sia al 1° gennaio 1999 che al 1° gennaio 2002);
- Irlanda: 28; 16;

30 Che arriverà al 12,5% nel 2003.

31 E' richiesto, infatti, che la società operi in Irlanda ed abbia almeno un amministratore irlandese.

32 Negli ultimi anni il 75,5% delle operazioni di acquisizione all'estero sono state effettuate proprio da imprese medio-piccole. Secondo un rapporto del CNEL e del Politecnico di Milano, nel periodo 1986-1997, il numero di società italiane, con almeno una partecipazione oltre frontiera, è triplicato, passando da 283 a 804, mentre le società controllate sono diventate più di 2000. Fasullo, S.M., Court S., International tax planning, 2000, pag.58.

33 Tra tali fattori sono da annoverare, in particolare:
· le caratteristiche della codificazione afferenti alle norme generali e a quelle relative ai singoli tributi;
· la certezza del diritto;
· la capacità dell'ordinamento ad adeguarsi a quello internazionale;
· l'efficienza del sistema di accertamento;
· il sistema sanzionatorio e quello di tutela giurisdizionale;
· l'affidabilità della Pubblica amministrazione e la conoscibilità dei suoi orientamenti; · la rapidità dei rimborsi.

34 Tra i condizionamenti legati ad aspetti esterni al sistema fiscale, sono da annoverarsi:
· gli orientamenti politici degli Stati;
· il livello di cooperazione internazionale;
· la stabilità delle Istituzioni di governo;
· l'esistenza di eventuali incentivi o benefici di natura non fiscale.
Tutti questi fattori incidono sulle decisione strategiche delle imprese e costituiscono l'elemento determinante delle scelte di localizzazione delle attività produttive: un'impresa che voglia, ad esempio, trasferire risorse finanziarie all'estero si rivolgerà prevalentemente verso Stati nei quali, in particolare, sia forte il segreto bancario e siano meno rigide le formalità inerenti alla movimentazione dei capitali. Qualora, invece, si voglia trasferire in un altro Stato un sito produttivo, si cercherà di valorizzare elementi del tipo stabilità delle istituzioni, basso livello del costo del lavoro e dei salari, presenza di bassi livelli di tassazione dei redditi d'impresa.

35 Ai sensi del comma 2 ter di detto articolo 96 bis T.U.I.R. (inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. c, n.1, della citata legge 342/2000), le relative disposizioni "possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia, nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Coni medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma". Detti Stati e territori sono contemplati dal D.M. 21 novembre 2001, che ha individuato: i Paesi cui si applica sempre il regime di favore; gli Stati ed i territori cui il regime si applica limitatamente ai soggetti ed alle attività per ciascuno di essi indicati.

36 La legge granducale del 31 luglio 1929 ha introdotto, nell'ordinamento lussemburghese, una particolare categoria di società holding che gode di notevoli benefici fiscali diretti ad eliminare il problema della doppia imposizione sui redditi di natura finanziaria. Dette holding, comunemente denominate "del '29" in relazione alla legge suddetta, possono, infatti, svolgere unicamente attività finanziarie, mentre è ad esse preclusa l'effettuazione di attività di tipo commerciale o industriale, nonché la prestazione di servizi, ad eccezione di quelli diretti al compimento delle operazioni finanziarie facenti parte dell'oggetto sociale.
Tra le attività finanziarie consentite, rientrano:
· quelle di detenzione e valorizzazione di partecipazioni;
· quelle di gestione di tesorerie di gruppo;
· quelle di detenzione e sfruttamento di immobilizzazioni immateriali, quali marchi e brevetti;
· quelle riguardanti la gestione di finanziamenti e prestiti infragruppo e l'emissione di prestiti obbligazionari.
Per la costituzione di una holding del '29 non è necessaria la concessione di alcuna autorizzazione da parte delle autorità lussemburghesi, ma queste possono effettuare controlli periodici in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento dello status di holding.
Il capitale sociale minimo richiesto è di 1.250.000 franchi lussemburghesi, e le azioni liberate devono corrispondere almeno al 25% del capitale, per un valore minimo di 1.000.000 franchi lussemburghesi.
Le azioni emesse possono essere sia nominative che al portatore, e questa caratteristica contribuisce a rendere "anonima" ogni partecipazione nelle holding del '29, in modo tale da consentire ai soci esteri di questa di mantenere la riservatezza sulla loro identità.

37 Dalla necessità di adattare la disciplina di esenzione totale dalle imposte sulle persone giuridiche prevista per le cd. "holding del '29", agli obblighi sanciti dalla direttiva 90/435/Cee, al fine di poter beneficiare del regime
 
 
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