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Analisi e commenti

Libri, periodici, quotidiani: per loro un'Iva tutta speciale (1)

Le norme, le procedure e le modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore editoriale

L'Iva è un'imposta sui consumi con caratteristiche di un tributo "plurifase" applicato sul valore aggiunto. E', quindi, il consumatore finale l'unico effettivo soggetto su cui lo stesso grava (contribuente "di fatto" o "inciso"), anche se gli adempimenti contabili e l'obbligo di versamento all'Erario fanno capo a tutti gli altri soggetti (contribuenti "di diritto") i quali, nella qualità di imprenditori, artisti o professionisti, titolari di partita Iva, partecipano anche a una sola fase del processo di produzione e di commercializzazione del prodotto o del servizio destinato al consumo. Essendo un'imposta plurifase, pertanto, l'Iva viene pagata in tutti i passaggi nella misura corrispondente all'incremento che il bene o il servizio subisce rispetto allo stadio di commercializzazione precedente.

Il criterio di applicazione dell'Iva "plurifase" è quello generalmente utilizzato in Italia in armonia alle direttive dell'Unione europea in materia.
Esistono, tuttavia, sistemi speciali di determinazione dell'imposta. Uno di questi è quello previsto dall'articolo 74 del Dpr 633/1972. In base a tale norma, per alcune attività, l'Iva, contrariamente alla regola generale, si applica con il sistema "monofase", individuando come contribuente di fatto sempre il consumatore finale, ma come contribuente di diritto solo il primo soggetto che partecipa al processo economico di produzione-commercializzazione.

Destinatario di tale regime "monofase" è innanzitutto il settore dell'editoria. Lo sono anche il commercio dei sali e tabacchi ceduti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato attraverso le rivendite di generi di monopolio, il commercio di fiammiferi commercializzati dal Consorzio industrie fiammiferi, le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, la vendita al pubblico da parte di gestori autorizzati di "biglietti" relativi al trasporto pubblico urbano di persone.

L'editoria, quindi, è un sistema caratterizzato dal pagamento dell'Iva da parte di un solo soggetto (più precisamente, l'editore), fermo restando che è il consumatore finale l'unico soggetto a cui l'imposta è posta a carico.

Indichiamo, qui di seguito, le norme, le procedure e le concrete modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore editoriale.

Normativa e prassi di riferimento
  • Dpr 633/1972 - articolo 74, lettera c), istitutivo del regime monofase nel settore dell'editoria
  • Dpr 633/72 - tabella A - parte II - numeri 18 e 35, che prevede l'aliquota ridotta del 4%
  • Dm 9/4/1993, contenente le modalità applicative del regime speciale
  • Dlgs 2/9/1997 n. 313 - articolo 6 - che ha modificato l'articolo 74 del Dpr 633/1972
  • Dlgs 23/3/1998 n. 56, che ha previsto la resa forfetaria anche per i beni "funzionalmente connessi"
  • legge 28/12/2001 n. 448 - articolo 52, comma 75 - che ha elevato al 70% e all'80% la percentuale di forfetizzazione della resa, rispettivamente per i libri e per i quotidiani e periodici
  • circolare 24/12/1997 n. 328
  • circolare 27/8/1998 n. 209.
Prima di descrivere il regime di applicazione dell'Iva nel settore dell'editoria, è opportuno fare cenno alle aliquote a cui i vari prodotti sono assoggettati, in base alle disposizioni previste dalle tabelle allegate al Dpr 633/1972 (segnatamente la tabella A, parte II). Si rammenta, difatti, che in taluni casi è prevista l'aliquota ridotta ma non l'applicazione del regime speciale.

L'aliquota ridotta del 4% è prevista per giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici (anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti; sono esclusi i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), edizioni musicali a stampa, carte geografiche (compresi i globi stampati), atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e carta occorrente per la stampa degli stessi, materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.

In sintesi, per la cessione di tutti i prodotti editoriali, escluse le pubblicazioni pornografiche e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, nonché per l'acquisizione della carta e delle prestazioni di servizio relative alla loro produzione, l'Iva si applica con l'aliquota ridotta del 4 per cento.

Ambito di applicazione del regime speciale
Come detto, il settore dell'editoria è caratterizzato da un sistema particolare, che si distingue nettamente sia dal metodo ordinario sia da quelli forfetari, in quanto, in deroga al principio generale che vede l'Iva applicata in ogni fase di commercializzazione del bene o del servizio fino al consumo, l'imposta diventa "monofase", corrisposta, cioè, una sola volta e da un solo soggetto: l'editore.

E' quest'ultimo, quindi, l'unico soggetto passivo d'imposta per la commercializzazione dei prodotti editoriali. Tutti gli altri soggetti che intervengono nei successivi passaggi (distributori, commercianti e rivenditori), fino alla vendita all'acquirente finale, restano fuori dall'imposta, sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale. A loro, tuttavia, non è preclusa la detrazione dell'Iva pagata per l'acquisto dei beni, diversi dai prodotti editoriali, utilizzati nello svolgimento dell'attività di commercializzazione di questi ultimi. La possibilità della detrazione (e dell'eventuale rimborso) pur in assenza di "operazioni imponibili" deriva dalle espresse previsioni degli articoli 7, comma 3, del Dm 9/4/93 (ma a condizione che venga utilizzato il "registro degli acquisti"), e 19, comma 3, lettera e), del Dpr 633/1972.

E' utile ricordare che, per il settore dell'editoria, l'articolo 1556 c.c. prevede il "contratto estimatorio", una forma particolare di contratto che in un certo qual senso dà una giustificazione alla volontà del legislatore di stabilire il sistema monofase al posto di quello plurifase.
Ai sensi del citato articolo del codice civile, l'editore affida al rivenditore il prodotto editoriale, restandone proprietario fino al momento in cui lo stesso non venga ceduto all'acquirente finale, riscuotendone il prezzo, evidentemente al netto del corrispettivo spettante al rivenditore medesimo.
I prodotti rimasti invenduti vengono restituiti dal rivenditore all'editore senza che il passaggio faccia insorgere alcuna operazione imponibile.

Nella commercializzazione dei prodotti editoriali, pertanto, l'unica cessione vera e propria (quella soggetta a Iva) si realizza tra l'editore e l'acquirente finale, mentre il rivenditore e anche gli eventuali precedenti distributori (sia nazionali che locali), pur svolgendo un'attività essenziale per la vendita del bene, non sono giuridicamente (e fiscalmente, ai fini Iva) parti della compravendita.

Giuridicamente, quindi, in editoria la vendita è sempre "diretta" tra editore e consumatore finale, una caratteristica che, come si anticipava, giustifica l'applicazione dell'Iva esclusivamente da parte dell'editore e l'esclusione di tutti gli altri soggetti.

Ma chi è identificato quale "editore"?
L'editore è colui che assume il rischio d'impresa della commercializzazione del prodotto editoriale.
Per i prodotti editoriali provenienti da territori extra-Ue, si considera fiscalmente editore chi procede alla importazione delle pubblicazione per la successiva commercializzazione; per i prodotti provenienti da Territori Ue, soggetto passivo è colui che effettua l'acquisto intracomunitario.

A questo punto, è opportuno conoscere i beni che possono essere considerati "prodotti editoriali" che, come tali, sono ammessi al particolare regime "monofase".

I prodotti editoriali
In base a quanto previsto dall'articolo 6 del Dlgs 313/1997, ferma restando l'eventuale aliquota ridotta prevista dalla Tabella, il regime speciale è applicabile a condizione che i prodotti ceduti siano classificabili in una delle categorie di prodotti editoriali "stampati" (necessità del supporto cartaceo), abbiano il prezzo di vendita in copertina (o in un allegato contenente anche il titolo dell'opera e l'indicazione dell'editore), siano giornali quotidiani, periodici, libri, relativi supporti integrativi o cataloghi.

Giornali quotidiani: sono tali i fogli pubblicati giornalmente per la diffusione di notizie varie. Non sono giornali quotidiani i notiziari e i dispacci di agenzie di stampa che applicano l'imposta con il criterio normale, anche se con l'aliquota ridotta del 4 per cento.

Periodici: per potere essere considerati tali, occorre che si tratti di "prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948 n. 47, e successive modificazioni" (la registrazione avviene presso la cancelleria del Tribunale). Se i periodici non sono "registrati", il regime speciale non si può applicare.
Con la risoluzione n. 14 del 14/2/2000, il ministero delle Finanze ha negato l'aliquota ridotta alla trasmissione di informazioni in via telematica; ciò per la mancanza dell'elemento "supporto cartaceo" che caratterizza tradizionalmente l'attività editoriale. L'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 186 del 30/9/2003, ha confermato che le agevolazioni fiscali del settore dell'editoria "riguardano cessioni di prodotti editoriali caratterizzati da una fruizione materiale in quanto acquisiti attraverso i canali tradizionali di diffusione, quali il punto di vendita (edicola) o la spedizione presso il domicilio dell'utente".

Libri: sono tali tutti i lavori dell'arte libraria, di qualsiasi dimensione, purchè siano stampati. Rientrano nel concetto di libro:
  1. le ristampe di libri di antiquariato (i libri antichi originali restano soggetti al "regime del margine" per i beni usati)
  2. i libri d'arte (anche quelli editi in occasione di mostre)
  3. i libri di immagini
  4. i libri per bambini
  5. gli estratti di libri (a condizione, però, che l'estratto (ossia la parte specifica del libro pubblicata a solo) contenga anche il titolo del libro da cui è tratta.
Non è possibile considerare libri i diari scolastici e gli atti e le relazioni di enti e società (circolare ministero delle Finanze n. 63/1990).

Cataloghi: sono tali gli elenchi di beni e prezzi, le comunicazioni di natura commerciale, i depliant e gli opuscoli aventi funzione meramente pubblicitaria o promozionale. Rientrano nel regime speciale dell'editoria, anche quelli diversi dall'informazione libraria (questi ultimi soggetti al 4%), ma resta preclusa la detrazione forfetaria della resa, a meno che non siano qualificabili come "periodici" perché registrati come tali.

1 - continua

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