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Analisi e commenti

Libri, periodici, quotidiani: per loro un'Iva tutta speciale (3)

Nell'ultima parte dell'approfondimento i metodi di determinazione delle copie su cui calcolare l'imposta

Sistema di forfetizzazione della resa
Per i giornali quotidiani, i periodici (esclusi quelli pornografici e quelli ceduti congiuntamente con supporti integrativi o altri beni) e i libri, l'imposta viene pagata sulla base delle copie consegnate o spedite, anche se cedute a titolo gratuito, diminuite di una percentuale a titolo di forfetizzazione della resa (che rappresenta il sistema "naturale", fatta eccezione per i casi in cui, invece, è vietata), salva la possibilità dell'opzione per il sistema del numero delle copie effettivamente vendute.

La "forfetizzazione" non è possibile nel caso di vendita di giornali e periodici pornografici, di cataloghi, nonché di libri, quotidiani e periodici ceduti congiuntamente a supporti integrativi e ad altri beni, nonchè nel caso di cessioni di pubblicazioni da parte di associazioni sportive dilettantistiche.

Le percentuali di "forfetizzazione della resa" sono le seguenti:
  • 70% per i libri
  • 80% per giornali quotidiani e periodici.
L'imposta, quindi, viene pagata sul prezzo di copertina moltiplicato per tutte le copie consegnate o spedite al netto della resa forfetaria.

Il momento impositivo, come già detto, coincide con quello della consegna o spedizione.

E' possibile l'opzione per il sistema di "resa effettiva" (copie effettivamente vendute). Tale opzione va esercitata con le modalità previste dal Dpr 442/1997 (comportamento concludente) e poi comunicata in dichiarazione annuale nell'apposito quadro VO.
L'opzione va esercitata per ciascuna testata o titolo e in questo caso è valida a tempo indeterminato, fino a revoca, e comunque per tre anni.
Può essere esercitata anche limitatamente a un singolo numero della pubblicazione e, in questo caso, è vincolante solo per il numero stesso.

Gli editori che applicano la "forfetizzazione della resa" devono istituire il "registro delle tirature", numerato e tenuto ai sensi dell'articolo 39 del Dpr 633/1972, dove annotare, entro il mese successivo a quello di consegna o di spedizione delle copie, con annotazione globale per ciascun giorno e distintamente per testata o titolo:
a) il numero delle copie consegnate o spedite (con esclusione di quelle di cui alle successive lettere b) e c)
b) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento, con esclusione di quelle di cui alla successiva lettera c)
c) il numero di copie cedute senza applicazione dell'imposta in esportazione o cessione intracomunitaria
d) il numero di copie costituenti la resa forfetaria, calcolata sul numero di copie consegnate o spedite di cui alla precedente lettera a)
e) il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di ciascuna copia
f) l'ammontare dei corrispettivi, determinato moltiplicando il prezzo di cui alla lettera e) per il numero delle copie consegnate o spedite di cui alla lettera a), diminuito di quelle costituenti la resa forfetaria di cui alla lettera d)
g) l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento, ridotto delle percentuali di forfetizzazione della resa
h) l'ammontare complessivo imponibile determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi di cui alle lettere f) e g), diminuito, a norma del comma 4 dell'articolo 27, delle percentuali ivi indicate
i) l'ammontare della relativa imposta.

In caso di "forfetizzazione della resa" non c'è obbligo di emissione della fattura, tranne che in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria.
Qualora la fattura venga comunque emessa, occorre indicare che l'imposta è assolta dall'editore ai sensi dell'articolo 74 del Dpr 633/1972.

Quando, in presenza del regime monofase con forfetizzazione della resa, si procede alla vendita di prodotti editoriali precedentemente oggetto di resa da parte dei rivenditori, tale cessione non dà luogo ad applicazione dell'imposta in quanto l'Iva è stata già assolta al momento della consegna o spedizione degli stessi prodotti, a nulla rilevando tutti gli eventuali passaggi successivi.

Sistema delle copie vendute
Per i giornali e periodici pornografici, per i cataloghi, nonché per i libri, i quotidiani e i periodici ceduti congiuntamente a supporti integrativi e ad altri beni, e per le cessioni di pubblicazioni da parte di associazioni sportive dilettantistiche, l'imposta si applica sulla base delle copie effettivamente vendute, ossia quelle consegnate o spedite, diminuite di quelle restituite dai rivenditori.

Il momento impositivo, in questo caso, coincide con il momento della vendita da parte del rivenditore con il quale si applica il contratto estimatorio, e comunque, dopo il decorso di un anno della consegna o spedizione per i beni non restituiti.

L'imposta viene pagata sul prezzo di copertina moltiplicato per le copie effettivamente vendute.

Anche nel caso di applicazione del sistema delle copie effettivamente vendute va istituito dagli editori un apposito registro, anch'esso tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del Dpr 633/1972, che, in considerazione dello slittamento del momento impositivo all'evento della vendita da parte del rivenditore, serve per superare la presunzione di cessione di beni (articolo 53 del Dpr 633/1972) quando si verifica la consegna al rivenditore medesimo in virtù del contratto estimatorio.

Occorre annotarvi:
  1. la data consegna
  2. la descrizione del prodotto editoriale
  3. la quantità consegnata
  4. la data di restituzione
  5. le quantità restituite
  6. le quantità cedute
  7. il prezzo di copertina
  8. la base imponibile.
Gli editori che applicano il sistema della resa "effettiva" devono emettere fattura (con corrispettivo al lordo dell'imposta) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta vendita dei beni. E' possibile l'emissione di un'unica fattura per tutte le cessioni fatte in un mese solare fra le stesse parti.
La fattura, comunque, non può contenere addebito d'Iva, ma deve indicare il prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. Il documento emesso deve essere annotato sull'apposito registro, con distinta indicazione dell'importo imponibile e della relativa imposta.

Su un altro registro vanno annotati i corrispettivi riscossi per le cessioni in abbonamento.
E' consentito, comunque, annotare tutti i corrispettivi su un apposito registro, ai sensi dell'articolo 24 del Dpr 633/1972.

Certificazione
Il Dpr 696/1996 dispensa dall'emissione della ricevuta fiscale e dallo scontrino per la vendita di giornali, quotidiani, periodici, supporti integrativi e libri, esclusi quelli da antiquariato.

Importazioni e acquisti intracomunitari
Anche nel caso di pubblicazioni estere, l'applicazione del sistema speciale per l'editoria è subordinato all'esistenza della indicazione del prezzo di vendita al pubblico.

Importazioni
L'imposta è sempre pagata in dogana sul prezzo di vendita al pubblico.
Nel caso di importazione per il consumo (non per la rivendita), l'importatore paga l'Iva in dogana in maniera definitiva.
Nel caso di importazione di prodotti editoriali per la successiva rivendita, il regime speciale (se sussistono le condizioni previste dall'articolo 74) è applicabile nei confronti dell'importatore come nei confronti dell'editore (regime monofase, con resa forfetaria se ne ricorrono le condizioni oggettive). L'Iva pagata in dogana è indetraibile e tutti i successivi passaggi sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta.

Acquisti intracomunitari
Gli acquisti intracomunitari nel settore dell'editoria sono regolati dal Dm 9/4/1993 (articoli 5, 6 e 7) e dalle disposizioni contenute nel Dl 331/1993.

Nel caso di acquisto intracomunitario di prodotto editoriale non destinato alla rivendita (ossia, destinato al proprio consumo) da parte di un soggetto passivo d'imposta, l'Iva si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico in Italia ed è, evidentemente, indetraibile.
Nel caso di acquisto intracomunitario di prodotti editoriali per la successiva rivendita, il regime speciale (sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 74) è applicabile nei confronti dell'acquirente come nei confronti dell'editore. L'Iva viene versata, comunque, attraverso il particolare meccanismo previsto per tutti gli acquisti intracomunitari ed è indetraibile. Anche in questo caso, tutti i successivi passaggi sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta.

E' possibile, tuttavia, la scelta di un sistema alternativo che vede l'acquirente intracomunitario comportarsi come per l'acquisto di tutti gli altri beni intracomunitari (seguendo il regime ordinario), con possibilità di detrarre l'Iva; in questo caso, gli adempimenti caratteristici dell'editore, ossia l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74, vengono trasferiti al successivo acquirente nazionale.

Esportazioni e cessioni intracomunitarie
Se l'esportazione avviene a nome dell'editore (anche tramite l'intervento del distributore), si applica il regime speciale considerando la cessione "non imponibile".
Se avviene, invece, a nome del distributore, dopo la cessione fatta dall'editore (anche con contratto estimatorio), l'esportazione si considera effettuata dal distributore medesimo ed è "non imponibile", ma non contribuisce al plafond per gli acquisti "in sospensione d'imposta" effettuabili dagli esportatori abituali.

Riguardo alle cessioni, quelle nei confronti di soggetti "non identificati" in altri Stati Ue si considerano effettuate nel territorio dello Stato e, quindi, seguono il regime delle altre cessioni nazionali.
Se avvengono nei confronti di "soggetti d'imposta" intracomunitari, l'operazione è "non imponibile", ai sensi dell'articolo 41 del Dl 331/1993. In questo caso, tuttavia, le disposizioni sul regime speciale per l'editoria prevedono l'obbligo della fatturazione con distinta annotazione sul registro di cui all'articolo 23 e l'obbligo dell'annotazione separata sul registro degli editori (sempre distintamente per testata o titolo).

Prodotti editoriali on-line
La cessione di prodotti editoriali diffusi in via telematica costituisce "commercio elettronico diretto", soggetto all'Iva con l'aliquota del 20% e con il sistema di applicazione previsto per tale tipo di attività (risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 186 del 30/9/2003).

Prestazioni di servizio nel settore dell'editoria soggette a Iva in maniera normale
Le prestazioni di intermediazioni rese da agenti con rappresentanza sono soggette a Iva con il sistema ordinario, con fatturazione e applicazione dell'aliquota ordinaria del 20% su tutte le provvigioni pagate dall'editore all'agente.

Anche per le prestazioni dei distributori delle pubblicazioni che addebitano a ciascun editore i corrispettivi per trasporto, trabalzo, strillonaggio o altre prestazioni accessorie, deve essere sempre emessa fattura con l'addebito dell'Iva al 20 per cento.

3 - fine

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