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Analisi e commenti

Lievi irregolarità: l'interesse pubblico parametro per il perfezionamento

Le indicazioni di prassi nei casi di minima tardività o carenza nei versamenti

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Strumento deflativo del contenzioso per antonomasia, il procedimento di adesione è sempre più utilizzato nelle fasi di accertamento esperite dagli uffici finanziari. Addirittura, rappresenta un pilastro fondamentale negli accertamenti basati sugli studi di settore, che necessitano di essere preceduti da invito all'adesione.

Come illustrato nell'articolo "Dialogo Fisco-contribuenti, pilastro dell'accertamento con adesione" (su FISCOoggi del 27/8/2007), con l'adesione il contribuente ottiene un parziale abbattimento delle somme dovute e il fisco riconsidera in maniera più attenta e ragionevole la propria pretesa tributaria. Ovviamente, il tutto in presenza di valide motivazioni addotte durante la fase di contraddittorio.

Sia che l'iniziativa provenga dall'ufficio, sia che venga intrapresa dal contribuente, l'accordo non si conclude con la semplice sottoscrizione dell'atto, ma si perfeziona soltanto con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla firma. La lettura degli articoli 8 e 9 del Dlgs 218/1997 non dà adito a dubbi interpretativi: per il legislatore il pagamento va effettuato nei venti giorni successivi alla sottoscrizione, altrimenti il procedimento non si considera perfezionato.

La prassi in seguito si è preoccupata di fornire chiarimenti in ordine ad alcune casistiche attinenti la fase di perfezionamento dell'adesione, come, ad esempio, l'ipotesi della lieve tardività nei termini di versamento. In particolare, la circolare n. 65/E del 28 giugno 2001 fornisce precisazioni in merito a questa e altre fattispecie riguardanti il perfezionamento della definizione in presenza di anomalie.

In caso di lievi irregolarità, quali minima tardività o carenza nei versamenti, il documento dà indicazioni agli uffici affinché valutino con attenzione il permanere del concreto e attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione. Tale valutazione - prosegue la circolare - va effettuata avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell'azione accertatrice.
A titolo esemplificativo, è fatto presente che non si individua l'interesse pubblico al perfezionamento dell'atto nel caso in cui sia decorso il termine d'impugnativa dell'accertamento. Interesse ravvisabile, invece, nell'ipotesi in cui ancora residuino i termini per proporre ricorso. Nella seconda ipotesi, infatti, l'ufficio si troverebbe a dover gestire un possibile contenzioso su di una materia già oggetto di valutazione in sede di adesione.

Per completezza, si evidenzia come la circolare, in conclusione, ravvisi il permanere di un interesse pubblico al perfezionamento dell'atto nei casi in cui una considerazione opposta porti poi l'ufficio a gestire l'eventuale istanza di rimborso delle somme versate in assenza di legittimo titolo. In tale possibilità, l'interesse pubblico muove dai generali principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, dando facoltà agli uffici di considerare valida l'adesione, sempre previa verifica dei termini di decadenza dell'azione accertatrice e con contestuale presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente.
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