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Analisi e commenti

Per l'imprenditore una cinquina da 10mila euro

Le regole per dedurre dalla base imponibile Irap 2mila euro per ogni dipendente, fino a un massimo di 5

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Una delle agevolazioni in materia di Irap è rappresentata dalla possibilità data all'imprenditore di dedurre dalla base imponibile 2mila euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo di cinque.

Soggetti ammessi all'agevolazione
I soggetti che possono beneficiare del beneficio sono:

 

  • le società di capitali e gli enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir, nonché gli imprenditori individuali
  • le persone fisiche, le società semplici e quelle a esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto Testo unico, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir
  • i produttori agricoli titolari di reddito agrario, di cui all'articolo 32 del Tuir, esclusi quelli esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'Iva, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/73, sempre che non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'articolo 34
  • gli enti privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché le società e gli enti di ogni tipo, non residenti nel territorio dello Stato. Per gli enti privati non commerciali, la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, la deduzione spetta per l'importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Verifica del requisito e ragguaglio del periodo d'imposta
La deduzione spetta solo nel caso vi siano componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori a 400mila euro.
Per le imprese industriali e commerciali, e in generale per i soggetti che svolgono attività commerciale, i componenti positivi del valore della produzione sono i seguenti:

  • i ricavi delle vendite e delle prestazioni
  • le variazioni di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
  • le variazioni dei lavori in corso su ordinazione
  • gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
  • altri ricavi e proventi; in tale voce sono compresi i proventi derivanti dalle gestioni accessorie, come, ad esempio, fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore; i ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole. Nella voce sono anche comprese le plusvalenze da alienazione di beni strumentali, le sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati (ad esempio, i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre), i ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria (ad esempio, i rimborsi spese) e i contributi in conto esercizio.

Per le banche e gli altri enti e società finanziarie, diversi dalle Sim, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle Sicav, assumono rilievo i seguenti componenti del valore della produzione (1):

  • gli interessi attivi e proventi assimilati
  • i proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo
  • le commissioni attive
  • il saldo tra profitti e perdite relative a operazioni finanziarie su titoli non immobilizzati, valute, metalli preziosi e altri strumenti finanziari
  • altri proventi di gestione, come, ad esempio, le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali.

Per le imprese assicurative assumono rilievo i seguenti componenti positivi:

  • i premi di competenza e premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione
  • gli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione
  • i proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati
  • i proventi derivanti da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote
  • i proventi da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli
  • i profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli.

Per la verifica del rispetto del limite dei 400mila euro, in caso di periodo d'imposta di durata superiore o inferiore ai 12 mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, occorre operare un ragguaglio delle somme dei componenti positivi sopra indicati.
Se, ad esempio, il soggetto consegue, in un periodo d'imposta di 7 mesi, componenti positivi del valore della produzione per 300mila euro, la deduzione non spetta in quanto:

[300.000 x 12] / 7 = 514.286 (che è superiore al limite dei 400mila euro)

Se invece il soggetto consegue gli stessi componenti positivi per 300mila euro, ma in un periodo d'imposta di 10 mesi, la deduzione spetta in quanto:

[300.000 x 12] / 10 = 360.000 (che è inferiore al limite dei 400mila euro)

Le relazioni esistenti con le altre deduzioni previste ai fini Irap
Il beneficio in oggetto è incompatibile con la deduzione delle spese sostenute per disabili, apprendisti e personale assunto con contratto di formazione e lavoro.
Ciò significa che nella scelta dei 5 dipendenti per i quali fruire della deduzione di 2mila euro non si può tener conto di disabili, apprendisti e personale con contratto di formazione e lavoro (in quanto per tali lavoratori è già prevista una specifica deduzione).

Per quanto concerne la relazione con la deduzione per incremento della base occupazionale (minore importo tra 20mila euro e il costo sostenuto per il neoassunto), occorre applicare il principio per cui l'ammontare complessivo di deduzioni fruite per uno stesso dipendente non può in nessun caso eccedere il costo sostenuto per il nuovo lavoratore.
Le due deduzioni saranno quindi compatibili e il contribuente potrà beneficiare di entrambe se il costo del lavoro sostenuto per un dipendente a tempo indeterminato è superiore a 20mila euro, in quanto in tale ipotesi sarà possibile dedurre tale importo a titolo di deduzione per incremento base occupazionale e l'eccedenza come deduzione di 2mila euro.

I ragguagli
La deduzione di va ragguagliata:

  • nei casi di periodo d'imposta di durata superiore o inferiore ai 12 mesi e di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno; il ragguaglio va operato in base all'effettiva durata del periodo d'imposta; se, ad esempio, il soggetto ha un periodo d'imposta di 240 giorni, la deduzione, per ciascun dipendente impiegato nel periodo d'imposta compete per il seguente importo:

    [2.000 x 240] / 365 = 1.315 euro
     
  • nel caso la durata del periodo di lavoro sia inferiore alla durata del periodo d'imposta (ad esempio, in caso di assunzioni o licenziamenti nel corso del periodo d'imposta); la deduzione va ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro. Se, ad esempio, il soggetto ha un periodo d'imposta di 365 giorni e per ciascun dipendente è previsto un periodo di lavoro di 182 giorni, la deduzione per ciascun dipendente compete per il seguente importo:

    [2.000 x 182] / 365 = 997 euro

    Se il soggetto ha un periodo d'imposta di 240 giorni e per ciascun dipendente è previsto un periodo di lavoro di 200 giorni, va operato un doppio ragguaglio e la deduzione compete per 1.096 euro risultanti dal seguente importo:

    [2.000 x 240] / 365 = 1.315
    [1.315 x 200] / 240 = 1.096
     
  • nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale; in tale ipotesi, la deduzione va ridotta proporzionalmente in base alla percentuale di lavoro specificata nel contratto di lavoro part-time e tale ragguaglio può aggiungersi ai 2 precedenti in caso di lavoratori a tempo parziale impiegati presso un soggetto con periodo d'imposta inferiore o superiore ai 12 mesi e periodo di lavoro del lavoratore a tempo parziale inferiore alla durata del periodo d'imposta.
    Se, ad esempio, il soggetto ha un periodo d'imposta di 240 giorni e un dipendente a tempo parziale al 60 per cento, impiegato per un periodo di lavoro di 200 giorni, va operato un triplo ragguaglio e la deduzione compete per 658 euro risultanti dal seguente importo:

    [2.000 x 0,60] = 1.200
    [1.200 x 240] / 365 = 789
    [789 x 200] / 240 = 658

    Resta comunque fermo che, in base a quanto precisato dalla risoluzione n. 116/E del 10 agosto 2004, il numero massimo di dipendenti per i quali è possibile fruire della deduzione è 5 anche se, per la presenza di lavoratori part-time, non è possibile raggiungere il limite massimo di deduzione di 10mila euro; il contribuente dovrà, pertanto, per massimizzare il beneficio fiscale, scegliere prima di tutto quelli a tempo pieno impiegati per tutto il periodo d'imposta.

Nei modelli Irap persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, la deduzione di 2mila euro fino a 5 dipendenti va esposta in un apposito rigo, caratterizzato da una numerazione diversa a seconda del modello considerato, che si presenta nel seguente modo:



Nel modello Irap società di capitali va invece indicata nella colonna 2 del rigo IQ72



NOTE:
1) Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento, indicati nell'articolo 1 del Dlgs 23 luglio 1996, n. 415, o che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia e per le Sim, le società di gestione di fondi comuni di investimento, le Sicav e le holding bancarie, sono previste, in merito alla individuazione dei componenti positivi del valore della produzione, particolari regole per le quali si rinvia alle istruzioni della sezione II del modello Irap "Società di capitali".

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