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Analisi e commenti

Locazione e noleggio di unità da diporto

L'operazione è imponibile in Italia solo per la percentuale di utilizzo nelle acque territoriali

diporto
Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera f), del Dpr n. 633/72, le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria (leasing), noleggio e simili di mezzi di trasporto "se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità".
In base a tale norma, le operazioni citate non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato e, pertanto, sono considerate "fuori campo" Iva, se i mezzi di trasporto sono utilizzati al di fuori del territorio comunitario, prescindendo dal domicilio e dalla residenza del committente.

Di conseguenza, con riguardo alle unità da diporto, quando è possibile conoscere con certezza dove avviene il loro effettivo utilizzo, il locatore deve applicare l'Iva con aliquota del 20 per cento, sul canone riscosso, limitatamente alla parte di corrispettivo relativa a un "utilizzo" territorialmente rilevante, ossia in proporzione al periodo di permanenza nelle acque territoriali comunitarie rispetto alla durata totale della locazione.
Detta valutazione sarà effettuata sulla base del contratto di locazione, ma anche di altri elementi in possesso del contribuente da cui risulti l'effettivo utilizzo del natante.

Tuttavia, qualora risulti difficoltoso, per il locatore, ricorrere a tali mezzi di prova, e considerato che risulta altrettanto difficile seguire con precisione gli spostamenti delle unità da diporto al fine di stabilire il periodo da esse trascorso all'interno o all'esterno delle acque territoriali comunitarie, lo stesso potrà determinarne l'utilizzo extracomunitario in via forfetaria.
A tale proposito, come chiarito con circolare del 02.08.2001, n. 76/E, dell'Agenzia delle Entrate: "...il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha espresso l'avviso che possono essere individuati criteri presuntivi di utilizzo delle imbarcazioni al di fuori del territorio dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche tecniche proprie del mezzo a disposizione, quali la categoria di appartenenza, il tipo di propulsione (motore o vela) e la lunghezza. In particolare, la lunghezza dell'unità da diporto appare elemento determinante di alcuni significativi requisiti della stessa, come il grado di autonomia, di abitabilità e di attrezzature a disposizione".

La stessa circolare, oltre a fornire le percentuali forfetarie di utilizzo (successivamente modificate), classifica le varie unità da diporto in base alla caratteristiche tipologiche fornite dall'allora ministero dei Trasporti e della Navigazione:

1. Navi da diporto
Sono le unità di lunghezza superiore ai 24 metri (a motore o a vela) realizzate e progettate per permettere lunghe crociere in mare aperto.

2. Imbarcazioni da diporto a motore (categorie A-B-C)
Sono unità da diporto rientranti nella fascia mediana di lunghezza compresa tra i 7,5 e i 24 metri.
Il loro uso è condizionato, oltre che dalla categoria di progettazione, anche dalla autonomia prevista dal costruttore, legata alle dimensioni della barca e alla potenza della motorizzazione.
Si precisa che per le unità a motore di lunghezza fino ai 7,5 metri non è obbligatoria l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, ma le stesse, per formare oggetto di leasing, devono essere iscritte nei predetti registri.

3. Imbarcazioni da diporto a vela (categorie A-B-C)
Sono unità di lunghezza non superiore ai 24 metri con propulsione a vela o a vela con motore ausiliario, tra le quali rientrano anche i motovelieri.
Anche per le unità a vela fino a 10 metri, limite previsto per l'obbligatorietà dell'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, l'iscrizione in tali registri è condizione necessaria ai fini del leasing.

4. Unità appartenenti alla categoria D
Le unità di progettazione D sono quelle abilitate alla navigazione solo per acque protette.

L'odierno ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 30439 del 19 marzo 2002, nel precisare che il criterio forfetario contenuto nella circolare n. 76/2001: "...non permette di perequare totalmente il trattamento fiscale italiano con quello francese" , ha suggerito la modifica delle percentuali forfetarie di utilizzo in acque extracomunitarie delle unità da diporto.
Tale modifica è stata recepita dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 49/E del 07.06.2002, che riconosce percentuali forfetarie più favorevoli alle imprese nazionali e quindi ai diportisti (nazionali e non) secondo lo schema seguente:

Imbarcazioni da diporto a motore
Lunghezza Percentuale di utilizzo al di fuori
delle acque territoriali comunitarie
fino a 7,50 metri 10%
da 7,51 a 12 metri  40%
da 12,01 a 16 metri 50%
da 16,01 a 24 metri 60%
oltre 24 metri 70%


Imbarcazioni da diporto a vela
Lunghezza Percentuale di utilizzo al di fuori
delle acque territoriali comunitarie
fino a 10 metri 40%
da 10,01 a 20 metri 50%
da 20,01 a 24 metri 60%
oltre 24 metri 70%


Per le unità di progettazione D, abilitate alla navigazione solo per acque protette, la percentuale fuori dalle acque territoriali è, ovviamente, nulla.

La circolare n. 49/2002 fornisce anche il quadro sinottico del calcolo della base imponibile ai fini Iva distinto secondo le categorie di appartenenza delle unità da diporto:

Tipologia dell'unità da diporto Percentuale
del corrispettivo
da assoggettare ad Iva
Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri 30%
Unità a vela di lunghezza tra i 20,01 e 24 metri
e unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 metri
40%
Unità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri
e unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 metri
50%
Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri
e unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 metri
60%
Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri 90%
Unità appartenenti alla categoria D 100%


Per quanto riguarda, infine, le unità diverse dalle unità da diporto e cioè le navi utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, della pesca o per operazioni di salvataggio o assistenza in mare, nonché per quelle utilizzate da organi dello Stato, individuate alle lettere a) e b) dell'articolo 8-bis del Dpr n. 633/72, le relative prestazioni di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili, dovranno essere considerate territorialmente rilevanti (ferma restando la non imponibilità ai sensi della lettera e) del citato articolo 8-bis), in base alle analoghe percentuali forfetarie previste per le unità da diporto, sempre che le predette navi vengano utilizzate sia all'interno che all'esterno delle acque territoriali comunitarie.

Qualora, invece, le suddette navi siano utilizzate esclusivamente all'interno delle acque territoriali dell'Unione europea, l'intera prestazione di locazione dovrà essere considerata territorialmente rilevante e il relativo corrispettivo totale beneficerà della non imponibilità Iva, anche ai fini della costituzione del plafond a favore dei soggetti che pongono in essere le prestazioni medesime (circolare n. 76/2001).
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