Esempio 3: annualità non più emendabile e più periodi rideterminati
Un'impresa nel 2012 si accorge di aver commesso un errore nella contabilità non rilevando un costo, pari a 5.000 euro, di competenza del 2009. La correzione dell'errore è effettuata imputando il componente negativo di 5.000 euro nel conto economico relativo al 2012. La situazione complessiva del contribuente è la seguente.
PERIODO D'IMPOSTA
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2009
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2010
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2011
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2012
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Reddito (Perdita) |
(18.000)
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41.000
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30.000
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15.000
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Reddito imponibile (Perdita) |
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23.000
(41.000-18.000) |
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Anno di rilevazione dell'errore |
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X
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Periodo di corretta competenza del costo |
(5.000)
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Reddito (Perdita) rideterminato/a |
(23.000)
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18.000
(41.000-23.000) |
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Da un punto di vista operativo, quindi, il contribuente deve:
- non dedurre il costo nel 2012, operando una variazione in aumento di 5.000 euro
- dedurre il costo di 5.000 euro nel 2009, rideterminando in via autonoma la perdita da 18.000 a 23.000 euro
- rideterminare il reddito del 2010 da 23.000 a 18.000 euro, considerando la maggiore perdita del 2009
- indicare l'eccedenza di versamento risultante nel 2010 nella dichiarazione integrativa a favore relativa all'annualità emendabile (dichiarazione integrativa Unico 2012 o dichiarazione integrativa Unico 2013, a seconda che la presentazione avvenga entro od oltre il 30 settembre 2013).
Anche per i componenti positivi non contabilizzati nel corretto esercizio di competenza le regole contabili consentono, così come previsto per gli oneri, di imputare in bilancio un componente reddituale nell'anno di rilevazione dell'errore.
In particolare, salvo ipotesi residuali, l'errore è rilevato contabilizzando un componente positivo di natura straordinaria a conto economico (voce E20) ovvero nello stato patrimoniale, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (cfr rispettivamente Oic 29 e Ias 8).
Sul piano fiscale, invece, il contribuente - fermo restando l'applicazione delle sanzioni ordinariamente previste (cfr articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, e articolo 1 del Dlgs n. 471/1997) - deve tassare il provento nel corretto periodo di competenza fiscale e non nel successivo esercizio in cui è rilevato in bilancio l'errore.
In particolare, in presenza di un'annualità oggetto di errore ancora accertabile secondo i termini previsti dall'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, il contribuente deve:
- tassare il ricavo nel corretto periodo di competenza, presentando una o più dichiarazioni integrative a sfavore a seconda dei periodi interessati alla rideterminazione
- non tassare il componente positivo quando è imputato in bilancio per correggere l'errore.
PERIODO D'IMPOSTA
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2011
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2012
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Anno di rilevazione dell'errore
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X
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Periodo di corretta competenza del ricavo
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5.000 |
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- tassare il ricavo nel 2011, presentando dichiarazione integrativa a sfavore Unico 2012
- non tassare il componente positivo nel 2012, operando una variazione in diminuzione di 5.000 euro.
Esempio 5: presentazione di più dichiarazioni integrative a sfavore
Un'impresa nel 2012 si accorge di aver commesso un errore nella contabilità non rilevando un ricavo, pari a 5.000 euro, di competenza del 2009. La correzione dell'errore è effettuata imputando il componente positivo di 5.000 euro nel conto economico relativo al 2012. La situazione complessiva del contribuente è la seguente.
PERIODO D'IMPOSTA
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2009
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2010
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2011
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2012
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Reddito (Perdita) |
(18.000)
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41.000
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30.000
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15.000
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Reddito imponibile (Perdita) |
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23.000
(41.000-18.000) |
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Anno di rilevazione dell'errore |
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X
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Periodo di corretta competenza del ricavo |
(5.000)
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Reddito (Perdita) rideterminato/a |
(13.000)
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28.000
(41.000-13.000) |
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Da un punto di vista operativo, quindi, il contribuente deve:
- imputare il ricavo di 5.000 euro nel 2009, rideterminando la perdita da 18.000 a 13.000 euro e presentando dichiarazione integrativa a sfavore Unico 2010
- rideterminare il reddito del 2010 da 23.000 a 28.000 euro, considerando la minore perdita del 2009 e presentando dichiarazione integrativa a sfavore Unico 2011
- non tassare il componente positivo nel 2012, operando una variazione in diminuzione di 5.000 euro.
2 - continua