Sul piano contabile, come già chiarito, la contabilizzazione dell'onere e del provento avviene nell'anno di rilevazione dell'errore.
In ambito fiscale, invece, la regolarizzazione deve avvenire rilevando i componenti reddituali nel corretto periodo di competenza e utilizzando le medesime modalità analizzate per il recupero del costo e per la tassazione del ricavo.
Da un punto di vista operativo, può verificarsi che l'onere e il provento siano di competenza dello stesso periodo d'imposta ovvero di periodi diversi.
Costi e ricavi di competenza dello stesso periodo
Nel primo caso, vale a dire quando coincide il periodo d'imposta di corretta competenza del costo e del ricavo, occorrerà verificare il risultato complessivo (a favore o a sfavore del contribuente) per individuare la modalità di recupero o restituzione dell'imposta. In altri termini:
- se i costi sono maggiori dei ricavi, il recupero della maggiore imposta versata deve avvenire presentando la dichiarazione integrativa a favore (cfr articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998) e, qualora l'annualità non sia più emendabile, riliquidando autonomamente le dichiarazioni precedenti fino a quella emendabile
- se i ricavi sono maggiori dei costi, la restituzione della minore imposta versata avviene con la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore.
Un'impresa nel 2012 si accorge di aver commesso un errore nella contabilità non rilevando un costo di 5.000 euro e un ricavo di 2.500 euro, entrambi di competenza del 2009. La correzione dell'errore è effettuata imputando il costo e il ricavo nel conto economico relativo al 2012. La situazione complessiva del contribuente è la seguente.
PERIODO D'IMPOSTA | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Reddito (Perdita) | (18.000) | 41.000 | 30.000 | 15.000 |
Reddito imponibile (Perdita) |
23.000 (41.000-18.000) |
|||
Anno di rilevazione dell'errore | X | |||
Periodo di corretta competenza del costo e del ricavo |
(5.000) 2.500 |
|||
Reddito (Perdita) rideterminato/a | (20.500) |
20.500 (41.000-20.500) |
In tal caso, la contestuale imputazione del costo e del ricavo nel 2009 determina una situazione a favore del contribuente a cui spetta la deduzione di un onere pari a 2.500 euro (onere 5.000 - provento 2.500).
La deduzione del predetto onere di 2.500 euro nel corretto periodo di competenza (2009) produce effetti sia nel 2009 come incremento della perdita (da 18.000 a 20.500 euro) sia nel 2010 come minor reddito (da 23.000 a 20.500 euro).
Da un punto di vista operativo, il contribuente deve:
- imputare il costo di 5.000 euro e il ricavo di 2.500 euro nel 2009 rideterminando in via autonoma la perdita da 18.000 a 20.500 euro
- rideterminare il reddito del 2010 da 23.000 a 20.500 euro considerando la maggiore perdita del 2009
- indicare l'eccedenza di versamento risultante nel 2010 nella dichiarazione integrativa a favore relativa all'annualità emendabile (dichiarazione integrativa Unico 2012 o dichiarazione integrativa Unico 2013 a seconda che la presentazione avvenga entro o oltre il 30 settembre 2013)
- non dedurre il costo e non tassare il ricavo nel periodo 2012, operando una variazione in aumento di 5.000 euro e una variazione in diminuzione di 2.500 euro.
Nella diversa ipotesi in cui il periodo d'imposta di corretta competenza del costo e del ricavo non coincide, basterà applicare le modalità già chiarite per recuperare il componente reddituale negativo e positivo.
Esempio 7: costi e ricavi di competenza di periodi diversi
Un'impresa nel 2012 si accorge di aver commesso un errore nella contabilità non rilevando un costo di 5.000 euro di competenza del 2009 e un ricavo di 7.500 euro di competenza del 2010. La correzione dell'errore è effettuata imputando il costo e il ricavo nel conto economico relativo al 2012. La situazione complessiva del contribuente è la seguente.
PERIODO D'IMPOSTA | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Reddito (Perdita) | (18.000) | 41.000 | 30.000 | 15.000 |
Reddito imponibile (Perdita) |
23.000 (41.000-18.000) |
|||
Anno di rilevazione dell'errore | X | |||
Periodo di corretta competenza del costo e del ricavo |
(5.000) | 7.500 | ||
Reddito (Perdita) rideterminato/a | (23.000) |
25.500 (41.000-23.000+7.500) |
In tal caso, la deduzione del costo di 5.000 euro nel corretto periodo di competenza (2009) produce nel 2009 un incremento della perdita (da 18.000 a 23.000 euro) che il contribuente dovrà riliquidare in via autonoma.
Nel 2010, invece, occorre presentare dichiarazione integrativa a sfavore Unico 2011 per dichiarare il maggior reddito (da 23.000 a 25.500 euro) derivante dalla tassazione del ricavo di 7.500 euro.
Da un punto di vista operativo, quindi, il contribuente deve:
- imputare il costo di 5.000 euro e il ricavo di 7.500 euro rispettivamente nel 2009 e nel 2010 rideterminando il risultato
- presentare dichiarazione integrativa a sfavore Unico 2011 per indicare il maggior reddito del 2010
- non dedurre il costo e non tassare il ricavo nel 2012, operando una variazione in aumento di 5.000 euro e una in diminuzione di 7.500 euro.
La circolare n. 31/E del 2013 ha trattato, infine, l'ipotesi in cui il costo è stato dedotto (erroneamente) dal contribuente quando è contabilizzato in bilancio per la correzione dell'errore.
In tal caso, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste, il contribuente dovrà eliminare gli effetti dell'erronea deduzione presentando la dichiarazione integrativa a sfavore e versando le maggiori imposte eventualmente dovute per l'anno.
Una volta "restituito" il costo, è possibile recuperare la deduzione imputando l'onere nel corretto periodo di competenza, secondo quando già approfondito nel primo intervento.
Gli effetti della correzione ai fini Irap
L'erronea contabilizzazione di costi e/o ricavi determina delle conseguenze anche ai fini Irap, la cui base imponibile è strettamente ancorata al valore della produzione risultante nel conto economico.
In particolare, la mancata deduzione di costi e/o tassazione di ricavi nel corretto periodo di competenza comporta le medesime problematiche già evidenziate ai fini Ires, in termini di maggiore/minore imposta versata rispetto a quella correttamente dovuta.
La circolare n. 31/E del 2013 ha chiarito, al riguardo, che anche ai fini Irap il componente reddituale deve essere dedotto e/o tassato nel corretto periodo di competenza fiscale e non nell'anno in cui è contabilizzato in bilancio l'errore.
Di conseguenza, occorrerà procedere al recupero dell'onere non dedotto o alla tassazione del provento non tassato utilizzando i medesimi chiarimenti forniti ai fini Ires ed evidenziati in precedenza.
3 - fine. La prima parte è stata pubblicata il 14 ottobre, la seconda parte il 17 ottobre.