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Analisi e commenti

Milleproroghe - 1: nuova dilazione
per chi è decaduto prima del Covid

Per ottenere, senza dover saldare le quote insolute, una rateizzazione bis delle somme già oggetto di frazionamento, occorre farne richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022

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Riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (ovvero del 21 febbraio 2020, per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della “zona rossa”), si è perso il diritto a fruire del beneficio. La chance arriva con l’articolo 2-ter del Dl 228/2021, inserito durante l’esame parlamentare del provvedimento. La legge di conversione 15/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 di ieri, 28 febbraio 2022.

La disciplina oggetto di modifica
La norma del “Milleproroghe” interviene sull’articolo 13-decies del Dl 137/2020, rubricato “Razionalizzazione dell’istituto della rateazione”, che ha profondamente riformato l’istituto della dilazione del pagamento dei ruoli (articolo 19, Dpr 602/1973), apportandovi significative modifiche strutturali (vedi “ Il decreto Ristori-quater rinvia dichiarazioni e versamenti fiscali”).
Contemporaneamente, per affrontare la situazione emergenziale creatasi a seguito della pandemia da Covid 19, sono state adottate anche alcune misure di carattere provvisorio, come l’innalzamento da 60mila a 100mila euro del limite entro il quale, per ottenere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili, non è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, e il raddoppio da cinque a dieci del numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina il venir meno della dilazione accordata dall’agente della riscossione (“decadenza lunga”); entrambe le novità sono state circoscritte alle rateazioni chieste dalla data di entrata in vigore di quel decreto e fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre (ed è questa la norma su cui è ora intervenuto il Dl 228/2021), è stata decretata, in materia di decadenza, una misura di favore derogatoria rispetto a quanto ordinariamente previsto dal comma 3 del citato articolo 19 delle “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
A regime, infatti, è stabilito che, se nel corso del periodo di dilazione si salta il pagamento di cinque rate, anche non consecutive: il debitore decade automaticamente dal beneficio; l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione; il carico può essere nuovamente ripartito in rate (nel numero massimo di quelle non ancora scadute), se si salda l’intero ammontare di quelle già scadute all’atto della presentazione della richiesta.
Il “decreto Ristori”, invece, è venuto incontro ai debitori decaduti da un piano di dilazione prima dell’inizio del periodo di sospensione dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento (nonché da accertamenti esecutivi, anche doganali e degli enti locali, e da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali) accordato dall’articolo 68 del Dl 18/2020 (“decreto Cura Italia”), vale a dire dall’8 marzo 2020, per la generalità dei contribuenti, ovvero dal 21 febbraio 2020, per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della “zona rossa” istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria: tali soggetti sono stati riammessi al pagamento rateizzato di quei carichi, previa presentazione di apposita domanda entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute fino a quel momento.

La novità del “Milleproroghe”
In buona sostanza, l’articolo 2-ter del Dl 228/2021 non fa altro che spostare dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 il termine per ottenere, senza il pagamento di tutte le rate insolute, la rateazione dei carichi contenuti nei piani di dilazione decaduti prima dell’8 marzo 2020 ovvero prima del 21 febbraio 2020, per i contribuenti di Lombardia e Veneto della “zona rossa”, vale a dire per le persone fisiche che, a quella data, avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, a quella stessa data, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa. La possibilità di nuova dilazione, quindi, riguarda le istanze presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022.
A esse, tuttavia, in caso di accoglimento, non si applica la “decadenza lunga” del debitore, cioè la disposizione secondo la quale il diritto a proseguire nel piano di dilazione si perde se non si pagano dieci rate, anziché le ordinarie cinque, anche non consecutive; questo, perché la disposizione del “Milleproroghe” si riferisce esplicitamente al solo primo periodo del comma 5 dell’articolo 13-decies (riammissione dei carichi alla dilazione) e non fa alcun rinvio al secondo periodo (“decadenza lunga”).
Inoltre, è stabilito che, per tali richieste, restano acquisite in via definitiva le somme eventualmente già versate, anche a seguito di una rinnovata dilazione, per ottenere la quale sono state saldate le rate scadute.

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