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Analisi e commenti

Minusvalenze integralmente deducibili soltanto alla chiusura della procedura

I chiarimenti in materia di liquidazione o fallimento della partecipata, versamenti "sottozero" e coordinamento delle nuove regole con quelle del testo unico

Nel corso della manifestazione "Telefisco 2003", l'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti presentati dai lettori del Sole 24 Ore, ha fornito importanti precisazioni sulle disposizioni introdotte con il decreto legge n. 209 del 2002 in merito alla disciplina delle svalutazioni delle partecipazioni.

- Minusvalenze derivanti dalla liquidazione volontaria o dal fallimento della partecipata
Con riferimento alle minusvalenze che derivano dalla liquidazione volontaria o dal fallimento della società partecipata, l'Agenzia ha precisato che, ai fini della rateizzazione disposta dal comma 1, lettera b), del decreto legge n. 209/2002, le stesse si considerano realizzate soltanto al momento della chiusura della procedura di fallimento ovvero alla chiusura della procedura di liquidazione volontaria. In altri termini, prima di tale momento, la minusvalenza dovrà scontare la deducibilità in cinque quote costanti e la partecipante potrà dedurre integralmente l'importo residuo soltanto nel periodo d'imposta in cui interviene la chiusura della procedura.

- Svalutazioni di partecipazioni relative a società non residenti
Un ulteriore dubbio sciolto dall'Agenzia riguarda gli effetti prodotti dal nuovo intervento normativo sugli articoli 96 e 96-bis del Tuir, in relazione ai dividendi di fonte estera. Come è noto, le norme citate del testo unico stabiliscono la parziale deduzione dei dividendi distribuiti da partecipate non residenti e, conseguentemente, la parziale indeducibilità della svalutazione delle partecipazioni collegata alla diminuzione patrimoniale (dovuta alla distribuzione degli utili detassati) della società partecipata.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la disciplina antielusiva recata dal decreto legge n. 209/2002, avendo una portata più ampia, integra quella degli articoli 96 e 96-bis del Tuir. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto, deve essere sterilizzata l'intera riduzione patrimoniale subita dalla partecipante a seguito della distribuzione delle riserve di utili, ciò a prescindere dalla circostanza che la quota di questi ultimi concorra o meno alla determinazione del reddito imponibile della partecipante residente.
Tuttavia non si può correttamente parlare di abrogazione delle norme contenute nel testo unico, dal momento che le stesse continuano a essere in vigore, e pienamente efficaci, in tutte le altre ipotesi in cui non trovano applicazione le nuove regole.

- Deducibilità dei "versamenti sottozero"
E' stato affrontato, infine, il problema della deducibilità immediata dei cosiddetti "versamenti sottozero" alla luce delle disposizioni che prevedono la rateizzazione delle minusvalenze non realizzate. Problema di grande interesse per gli operatori e, a dire il vero, già sollevato da numerosi commentatori fin dall'entrata in vigore del decreto. In merito, l'Agenzia si è espressa in termini favorevoli: "per i versamenti dei soci a copertura perdite, per la parte che eccede il patrimonio netto della partecipata, continua a valere il regime di deduzione immediata (e facoltativa) disposto dall'articolo 61, comma 5, del TUIR". L'interpretazione, che fa salvi i versamenti "sottozero" dall'ambito applicativo (più penalizzante) della nuova disciplina, trova il suo fondamento nella natura stessa di tali versamenti. Si precisa, infatti, che questi rappresentano una spesa di esercizio, e non una svalutazione, la cui deducibilità è ammessa dal legislatore proprio in quanto vi è un effettivo ripiano della perdita oltre lo zero da parte dei soci.
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