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Analisi e commenti

Modello Redditi Pf 2020 – 3
il nuovo regime degli impatriati

Le agevolazioni previste per questa categoria di lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dall’estero sono state oggetto di modifica operata dal “decreto Crescita”

immagine generica illustrativa

Le agevolazioni previste dall’articolo16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015, riguardante i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dall’estero, sono state oggetto di modifica a seguito dell’entrata in vigore del Dl n. 34/2019 (“decreto Crescita”).
Le novità legislative, come previsto dall’articolo 5, comma 2 del predetto decreto legge, si applicano ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020. Tuttavia, il Dl n. 124/2019, ha anticipato le agevolazioni per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia successivamente al 30 aprile 2019, ossia alla data di emanazione del decreto “crescita”.

A partire da tale data, nel periodo d’imposta in cui la residenza è trasferita e nei successivi quattro, i redditi di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare (in precedenza era il 50%) ovvero al 10% se si trasferisce la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia.

Una novità introdotta dal decreto crescita è la detassazione del 50% anche per gli sportivi professionisti, sia lavoratori dipendenti sia autonomi, e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile. Per il contributo si attende il decreto attuativo previsto dalla norma e non ancora emanato.

Affinché il regime di favore sia applicabile, per i trasferimenti di residenza avvenuti a decorrere dal 30 aprile 2019 devono sussistere due sole condizioni:

  • il lavoratore non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
  • l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Si precisa che possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Si riporta, di seguito una tabella di riepilogo con le percentuali di detassazione e le relative decorrenze nonché i requisiti necessari per ciascuna fattispecie.
(Nb: La tabella potrebbe subire modificazioni a seguito dell’approvazione degli appositi decreti attuativi previsti dal decreto fiscale, non ancora emanati)

tabella di riepilogo con le percentuali di detassazione,le decorrenze e i requisiti per ciascuna fattispecie

Per rendere operative le nuove percentuali di detassazione nel modello Redditi Persone Fisiche 2020 sono stati previsti appositi codici sia per il lavoro dipendente, sia per il lavoro autonomo, d’impresa e di partecipazione.

In particolare, per il lavoro dipendente nel quadro RC, nella casella “Casi particolari”, i codici per i lavoratori impatriati sono:

  • il codice 4 (già presente) per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero fino al 29 aprile 2019 per i quali i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento
  • il codice 6 per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero a decorrere dal 30 aprile 2019 per i quali i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30 per cento
  • il codice 8 per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero a decorrere dal 30 aprile 2019 e che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento
  • il codice 9 per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero a decorrere a decorrere dal 30 aprile 2019 e in possesso della qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

In corrispondenza di ciascun codice, il reddito di lavoro dipendente dovrà essere indicato nei righi da RC1 a RC3 già nella misura ridotta.

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, previa presentazione della domanda. Pertanto, il beneficio sarà richiesto direttamente nella dichiarazione dei redditi esclusivamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Nella Certificazione unica 2020 sono previste apposite annotazioni per identificare ciascuna categoria di lavoratori impatriati, l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento.

Per il lavoro autonomo nel quadro RE “Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni” e per il reddito d’impresa, invece, nel quadro RF “Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria”, nel quadro RG “Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata” e nel quadro RD “Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole” sono stati inseriti nuovi codici da riportare nelle caselle « Impatriati art. 16 D. LGS 147/2015»:

  • il codice 2 per i lavoratori autonomi o titolari di reddito d’impresa che si sono trasferiti in Italia dopo il 30 aprile 2019 per dichiarare il reddito al 30% prodotto
  • il codice 4, per i lavoratori autonomi o titolari di reddito d’impresa che si sono trasferiti in Italia dopo il 30 aprile 2019 in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia per dichiarare il reddito al 10 per cento
  • il codice 5, per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia dopo il 30 aprile 2019 che possiedono la qualifica di sportivo professionista per dichiarare il reddito al 50% prodotto. Tale codice è presente solo nel quadro RE.

Anche i soggetti che percepiscono e dichiarano nel quadro RH “Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate rientrati dall’estero” beneficiano dell’agevolazione, pertanto, nei righi da RH1 a RH4, nella colonna 11 «rientro dall’estero» indicheranno:

  • il codice 3: nel caso di soggetto impatriato che ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019. In tal caso, nella colonna 4 “quota di reddito” va riportato il 50% del reddito imputato allo stesso;
  • il codice 4: nel caso di soggetto impatriato che ha trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. In tal caso, nella colonna 4 “quota di reddito” va riportato il 30% del reddito imputato allo stesso;
  • il codice 5: nel caso di soggetto impatriato che ha trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso, nella colonna 4 “quota di reddito” va riportato il 10% della quota di reddito imputata allo stesso;

il codice 6: nel caso di soggetto che possiede la qualifica di sportivo professionista e ha trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. In tal caso, nella colonna 4 “quota di reddito” va riportato il 50% della quota di reddito imputata allo stesso.

continua

La prima puntata è stata pubblicata martedì 4 febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 4 marzo

 

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