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Analisi e commenti

Modello Redditi Sc 2020 – 2:
ritocchi ai quadri RQ, RS, RN ed FC

In particolare, si fanno sentire gli interventi delle ultime leggi di bilancio che hanno cancellato, modificato, prorogato o introdotto regimi rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa

logo di redditi SC 2020

Rideterminazione del valore di terreni o partecipazioni e relativa imposta sostitutiva, una nuova addizionale per i concessionari di autostrade, aeroporti, porti e ferrovie, sport bonus confermato, un bonus per la bonifica ambientale e una detrazione per chi acquista e gestisce le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Queste alcune delle novità accolte dalla dichiarazione SC 2020.

Le imposte sostitutive dell’Ires
Nel quadro RQ sono state introdotte alcune modifiche rilevanti.
Innanzitutto, quella contenuta nella legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 716), che ha previsto una nuova imposta addizionale all’Ires nella sezione XI-A per i soggetti che producono redditi derivanti da attività svolte sulla base di concessioni autostradali, concessioni di gestione aeroportuale, autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994, e concessioni ferroviarie.
Tale imposta è liquidata nel medesimo prospetto già utilizzato per la determinazione dell’imposta addizionale all’Ires relativa agli intermediari finanziari (fatta eccezione per le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare e della Banca d’Italia) come previsto dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

immagine dell modello Redditi SC 2020 rigo RQ43

I soggetti interessati applicano una addizionale pari a 3,5 punti percentuali all’aliquota Ires del 24 per cento. Questa sezione va compilata anche da coloro che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del Tuir e dai contribuenti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del Tuir. Quest’ultimi assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale e provvedono al relativo versamento. I contribuenti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
Al fine di “identificare” l’utilizzo della sezione è stata modificata la compilazione della casella “Addizionali IRES” posta nel prospetto “Tipo di dichiarazione” del “Frontespizio” della dichiarazione. Infatti, va usato il codice 1 in caso di attivazione della sezione ai fini dell’imposta addizionale per gli intermediari finanziari mentre va utilizzato il codice 2 ai fini dell’imposta addizionale per i “concessionari”.

immagine del modello Redditi SC 2020 modello Redditi SC 2020 rigo RQ43 opzione addizionale Ires

Altre due novità emergono dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, legge 160/2019).
La prima – contenuta nei commi 693 e 694 – riguarda la compilazione della sezione XVII del quadro RQ. Si tratta di una nuova proroga della misura già recepita lo scorso anno con la facoltà di rideterminare i valori per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 (commi 1053 e 1054 della legge di bilancio 2019). Con la proroga i beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2020. I valori si riferiscono alle partecipazioni e ai terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, individuati sulla base di una perizia giurata di stima (redatta entro il 30 giugno 2019 o 30 giugno 2020 per la nuova previsione normativa), rideterminati sotto condizione: il valore va assoggettato a un'imposta sostitutiva, il cui versamento va effettuato entro il 30 giugno 2019 e il 30 giugno 2020 per la rinnovata facoltà, in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

immagine del modello Redditi SC 2020 da RQ58 RQ61

Questo prospetto si rende applicabile alle società che, in base all’articolo 7, comma 2, lettera dd-bis), del Dl n. 70/2011, hanno inteso avvalersi della facoltà di rideterminazione ma che, per il periodo di applicazione delle disposizioni originarie della disciplina (contenute negli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001) hanno avuto i beni predetti sottoposti a misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità.
Per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 l’imposta sostitutiva è versata nella misura dell’10%, per le partecipazioni che risultano qualificate (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir) possedute alla data del 1° gennaio 2019, è dell’11 per cento.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (quindi per coloro che applicano la proroga della legge di Bilancio 2020), sia per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 sia per le partecipazioni che risultano qualificate, l’imposta sostitutiva è versata nella misura dell’11% per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2020.

L’altra novità - contenuta nei commi da 696 a 704 – riguarda, nello specifico, le sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C sempre del quadro RQ, per le società di capitali, le cooperative, i trust e gli altri enti pubblici e privati i quali esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa).

immagine del modello Redditi SC 2020 da RQ86 RQ88

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini dell’Ires (e dell’Irap) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. È necessario versare a tal fine un’imposta sostitutiva delle imposte pari al:
- 12% per i valori dei beni ammortizzabili
- 10% per i valori dei beni non ammortizzabili
- 10% per i valori delle partecipazioni in società controllate o collegate.

Si rinnova anche (comma 704 della legge di bilancio 2020) il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14 della legge n. 342/2000 (“riallineamento”), applicabile altresì dai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali (regolamento (CE) n. 1606/2002), anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del Tuir, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata.

immagine del modello Redditi SC 2020 da RQ89 RQ92

L’imposta sostitutiva è versata, nelle medesime misure come sopra indicate e per importi complessivi fino a 3 milioni di euro, in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima nel termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (compilando la colonna 2 del rigo RQ92), le altre entro la scadenza prevista rispettivamente per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro, in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima nella medesima scadenza stabilita per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (sempre compilando la colonna 2 del rigo RQ92), la seconda nel termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.

Infine, i contribuenti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni possono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante come i soggetti che abbiano proceduto al riallineamento dei valori possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d’imposta ai fini fiscali.

immagine delmodello Redditi SC 2020 rigo RQ93

L’affrancamento è effettuato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte nella misura del 10 per cento. In caso di versamento rateale, in colonna 3 del rigo RQ93, va indicato l’importo della prima rata. Anche per il versamento di questa imposta si tiene conto dell’ammontare degli importi complessivi, fino a 3 milioni di euro si potrà versare fino a un massimo di tre rate di pari importo e per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro fino a un massimo di sei rate di pari importo (nei termini come sopra previsti).

Le agevolazioni
Veniamo ora ad alcuni benefici concessi a seguito del sostenimento di spese monitorate nel quadro RS del modello SC2020.
Il primo in esame riguarda lo “sport bonus”. Già la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 363 a 366) aveva previsto un credito d’imposta in relazione a erogazioni liberali effettuate nel 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.
Il Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 621 a 627) ha ampliato l’agevolazione in particolare dal lato oggettivo: infatti ha esteso il bonus al 2019 e ha elevato i limiti d’importo.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 65% dell’importo erogato nello scorso anno ed è fruibile in tre quote annuali di pari importo (non è cumulabile con altre previste da disposizioni di legge a fronte della stessa liberalità).
Il credito fiscale è riconosciuto nei casi di contributo effettuato sia a favore del proprietario dell’impianto sia nei confronti di soggetti che detengono la struttura in concessione o in altro tipo di affidamento.
Il bonus spetta in egual misura anche per l’anno 2020 grazie alla legge di bilancio 2020 (commi da 177 a 179) la quale rinvia, per l’attuazione delle disposizioni, in quanto compatibili, alle disposizioni del Dpcm. 30 aprile 2019.

immagine del modello Redditi SC 2020 rigo RS253

Il predetto decreto ha previsto la possibilità di riportare nella successiva dichiarazione dei redditi l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta; è stato quindi modificato il rigo RS253 per tenere conto anche della maturazione della somma spettante a seguito del medesimo riporto a nuovo dell’anno precedente e dell’ammontare emergente da nuove spese. A tal proposito merita ricordare che il credito d’imposta spetta nel limite del 20% del reddito imponibile.

Nel quadro RN è prevista l’indicazione dell’importo pari alla somma di quanto indicato nel rigo RS253, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del medesimo rigo fino a concorrenza dell’imposta netta diminuita degli altri crediti d’imposta nel rigo.

immagine del modello Redditi SC 2020 rigo RN14

Altra agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 156 a 161) focalizza l’attenzione sulle erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, per le quali spetta un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.
Il cosiddetto “bonus bonifica ambientale” è ripartito in tre quote annuali di pari importo; è riconosciuto nei limiti del 10‰ dei ricavi annui (agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile) ed è riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.
A tal fine è stato previsto il prospetto che segue nel quadro RS (rigo RS254).

immagine del modello Redditi SC 2020 rigo RS254

Anche in questo caso i dati da indicare riguardano il credito calcolato e il credito effettivamente utilizzato in riduzione dell’imposta dovuta, dove, nel quadro RN, rigo RN14, è stato previsto un apposito campo per indicare l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta corrispondente al 65% erogazioni liberali effettuate nel limite del 20% per cento del reddito imponibile.

immagine del modello Redditi SC 2020 rigo RN14

Le disposizioni attuative delle norme in commento sono definite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Ulteriore agevolazione è stata prevista dal Bilancio 2019 (articolo 1, commi 1039 e 1040) per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica. L’intervento modifica il Dl n. 63/2013 con il un nuovo articolo il 16-ter. È, quindi, possibile beneficiare di detrazione sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, in relazione all'acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Sempre nel quadro RS, nei righi da RS420 a RS422, quindi, vanno indicati i dati utili per gli utilizzi dell’agevolazione.

immagine del modello Redditi SC 2020 da RS420 a RS422

Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o della trasparenza (ex articoli 115 o 116 del Tuir) tale sezione non deve essere compilata. Va riempito, invece, il rigo RS421 qualora le spese siano state sostenute dalla società trasparente di cui il dichiarante è socio. L’importo del rigo RS422 è la detrazione spettante che deve essere indicata, in particolare, nel quadro RN, nel nuovo campo 5 del rigo RN10.

immagine del modello Redditi SC 2020 rigo RN10

I redditi dei soggetti controllati non residenti
È stato recepito nell’ordinamento nazionale, con il Dlgs n. 142/2018, la direttiva 2016/1164/Ue (Anti tax avoidance directive - Atad), che fa parte del pacchetto antielusione (Anti tax avoidance package) della Commissione europea, finalizzato a introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.
In particolare, l’articolo 4 ha sostituito l’articolo 167 del Tuir in tema di società controllate non residenti (Controlled foreign companies, Cfc) il quale, sinteticamente, prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata.
Il decreto Atad prevede, dunque, l'imputazione al residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata. Ampliato l’ambito soggettivo della disciplina Cfc (nuovo comma l dell’articolo 167 del Tuir) e i requisiti per la sussistenza del controllo (comma 2), l’articolo 167 citato (al comma 3) include tra i soggetti controllati non residenti anche le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati esteri, nonché le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti residenti per le quali è stata effettuata l'opzione per la branch exemption.
La disciplina si applica anzitutto (prima condizione, recata nella lettera a) del comma 4) quando vi è una tassazione effettiva nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggetto qualora fosse stato residente in Italia. La seconda condizione (lettera b) del comma 4) si integra al ricorrere di “passive income”, quando il soggetto estero controllato consegue oltre un terzo del proprio reddito attraverso le seguenti tipologie di reddito: interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale; dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; redditi da leasing finanziario; redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.
Per l'applicazione della disciplina Cfc devono ricorrere congiuntamente, in capo al soggetto controllato, entrambe le due precedenti condizioni. Il contribuente può dimostrare la sussistenza dell’esimente di cui al comma 5 dell’articolo 167 del Tuir (situazioni in cui il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali) anche attraverso la presentazione dell'interpello facoltativo (articolo 11, comma l, lettera b), della legge n. 212/2000).
Come chiarisce la relazione al decreto Atad al fine di garantire una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto allo stesso reddito qualora questo fosse stato prodotto in Italia, il nuovo comma 7 dell’articolo 167 richiamato ha previsto l’applicazione delle regole di determinazione del reddito ai fini Ires previste per le imprese residenti, a eccezione delle disposizioni riguardanti, tra gli altri, ai nostri fini: le società di comodo, le società in perdita sistematica, l'aiuto alla crescita economica (Ace) e la rateizzazione delle plusvalenze (articolo 86, comma 4, del Tuir).
Rispetto al quadro FC, che ospita la determinazione del suddetto reddito della Cfc, del modello Redditi SC dello scorso anno è stato, quindi, eliminato il prospetto per la “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati di comodo”.

immagine del modello Redditi SC 2020 da FC44 a FC53

Per quanto riguarda l’agevolazione Ace (articolo 1 del Dl n. 201/2011) non è più prevista la variazione in diminuzione precedentemente indicata tra le altre variazioni (rigo FC31) col codice 98.

continua
la prima puntata è stata pubblicata martedì 11 febbraio

 

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