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Analisi e commenti

Modello Redditi Sc 2020 – 3:
la nuova “exit tax” nel quadro TR

Modificate le modalità di versamento alternative alle regole ordinarie dell’Ires. La somma può essere suddivisa in cinque rate annuali a fronte delle sei precedenti e non è più prevista la sospensione

logo di redditi SC 2020

Altra novità del modello Redditi SC2020 riguarda la “ristrutturazione” del quadro TR, con l’aggiornamento dei dati rilevanti in caso di imposizione fiscale in uscita dal Paese (“exit tax”). La normativa di riferimento, quindi, l’articolo 166 del Tuir, è stato oggetto di sostituzione integrale da parte del decreto legislativo n. 142/2018 (d’ora in avanti “decreto”).
Come accennato in precedenza, il decreto, per la parte che qui interessa, risponde alla logica che permea tutta la direttiva n. 2016/1164/Ue (Atad 1), come modificata e integrata dalla direttiva 2017/952/Ue (Atad 2): va garantito a ciascuna giurisdizione il diritto di assoggettare a tassazione, e solo, la ricchezza che in essa si è generata.
Il decreto prevede anche alcune disposizioni applicative che, nell’assetto disciplinare pregresso, erano regolate tramite il Dm 2 luglio 2014, benché implicitamente abrogato, con l’articolo 2, comma 2, del decreto sono stati fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2014 (emanato in attuazione di detto Dm) con il quale erano state adottate le modalità per l'esercizio dell'opzione per la disciplina sull'exit tax nonché della rateazione. In tal modo le disposizioni dettate da tale norma continuano ad avere efficacia anche per la nuova disciplina (si rinvia a un ulteriore provvedimento ai sensi del nuovo comma 15 dell'articolo 166 del Tuir).
Per quanto concerne la exit tax, il quadro TR menziona l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione della normativa, come previsto dal nuovo comma 1 dell’articolo 166, nonché diverse modalità di determinazione dell'imponibile in uscita, per ogni singola fattispecie, in considerazione delle diverse ipotesi contenute nel nuovo comma 3 dell’articolo 166.

Le norme sull’imposizione in uscita si applicano alle imprese commerciali qualora abbiano:

  1. trasferito all’estero la propria residenza fiscale; in tal caso è previsto che la plusvalenza, unitariamente intesa, è data dalla differenza tra valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti. La fattispecie, tuttavia, non ricorre nell'ipotesi in cui detti attivi confluiscono in una stabile organizzazione di tale soggetto, divenuto non residente, situata nel territorio dello Stato
  2. trasferito attivi a una loro stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite (articolo 168-ter del Tuir); in questo caso la base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti
  3. trasferito l’intera stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato, alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero; in tale ipotesi la plusvalenza, unitariamente intesa, è costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione
  4. trasferito attivi facenti parte del patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero; qui la base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti
  5. la residenza nel territorio dello Stato e siano stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure abbiano effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure abbiano effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero. In questa ipotesi, la plusvalenza, unitariamente determinata, è costituita dalla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti che prima del perfezionamento dell'operazione erano di proprietà del soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato o che facevano parte del patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.

Qualora rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 166 del TUIR va data segnalazione barrando la casella “Stabile organizzazione” nel nuovo campo previsto nel quadro TR.
Il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando le attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio della stabile organizzazione, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, e considerando la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Come evidenziato, quindi, novità rilevante riguarda la valutazione dei beni: i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato si considerano realizzati al valore di mercato (in precedenza al valore normale), determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di prezzi di trasferimento (Dm 14 maggio 2018).

immagine del modello Redditi SC 2020 da rigo  TR1 a TR2

In alternativa al versamento dell’imposta dovuta sul reddito nei termini ordinari, le società e gli enti possono optare per il versamento dell’imposta dovuta in cinque rate annuali nel rispetto delle condizioni del 9, articolo 166, del Tuir. Non è più adottabile la sospensione del versamento e le rate vengono diminuite, appunto, a cinque in luogo delle sei precedentemente previste. I pagamenti devono essere effettuati unitamente agli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del Dlgs n. 241/1997.

In particolare, nella colonna 3 del rigo TR2 va indicato l’ammontare dell’imposta rateizzata calcolata sull’importo di colonna 2. Si ricorda qui che la rateizzazione può riguardare non solo l’Ires ma anche le altre imposte addizionali o maggiorazioni; infatti, se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1, la tassazione si riferisce all’Ires e tale importo deve essere indicato nel quadro RN per la determinazione dell’imposta a debito, colonna 1 del rigo RN23:

immagine del modello Redditi SC 2020 rigo RN23

Se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo (articolo 30, legge n. 724/1994, e articolo 2, commi da 36-decies e 36-duodecies, del Dl n. 138/2011) e, quindi, nella colonna 1 del rigo TR2 è indicato il codice 2, tale importo deve essere riportato nel quadro RQ, colonna 20 del rigo RQ62. Se la rateizzazione della tassazione si riferisce alle addizionali Ires, cioè quelle previste per gli intermediari finanziari (articolo 1, comma 65, legge n. 208/2015) e per i concessionari autostradali, aeroportuali e portuali (articolo 1, comma 716, legge n. 160/2019), e, quindi, nella colonna 1 è stato indicato rispettivamente il codice 3 o il codice 4, tale importo deve essere indicato sempre nel quadro RQ, nella colonna 20 del rigo RQ43:

immagine del modello Redditi SC 2020 rigo RQ62 immagine del modello Redditi SC 2020 rigo RQ43

Nella colonna 4 del rigo TR2 va indicato l’importo della prima rata del versamento.

Le riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza o prima del perfezionamento dell’operazione, sono assoggettate alle imposte sui redditi a condizione che non siano ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. In caso di trasferimento dell’intera stabile organizzazione all’estero sono altresì assoggettate all’Ires le riserve in sospensione d’imposta, comprese quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’articolo 152, comma 1, del Tuir, nel momento in cui si considera effettuata l’operazione.

Il contribuente deve indicare l’ammontare delle riserve, imponibili, nel quadro di determinazione del reddito d’impresa, quadro RF, tra le altre variazioni in aumento, indicando il codice 66 nel rigo RF31.

immagine del modello Redditi SC 2020 rigo RF31

Per i periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione per la sospensione dell’imposta, andava presentato annualmente il modello di dichiarazione dei redditi limitatamente al prospetto di monitoraggio contenuto nel quadro TR.

Venendo meno, come detto in precedenza, la possibilità di sospendere la tassazione, a oggi il prospetto resta un adempimento solo per i periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione per la sospensione dell’imposta, opzione esercitabile fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

immagine del modello Redditi SC 2020 da rigo  TR3 a TR5


continua
la prima puntata è stata pubblicata martedì 11 febbraio
la seconda puntata è stata pubblicata giovedì 13 febbraio

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