Per quanto attiene la nozione di titolare effettivo, l'articolo 4, comma 1, del Dl 167/1990, rimanda esplicitamente alla disciplina sull'antiriciclaggio contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera u), del Dlgs 231/2007 e nell'articolo 2 dell'allegato tecnico, con la sola differenza che, ai fini del monitoraggio fiscale, possono ricoprire la qualifica di titolare effettivo non solo le persone fisiche, ma anche gli enti non commerciali e le società semplici (ed equiparate) residenti in Italia.
Pertanto, rivestono la qualifica di titolari effettivi
- in caso di società:
- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica
- in caso di entità giuridiche (quali fondazioni e trust) che amministrano e distribuiscono fondi:
- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.
Si richiamano di seguito alcuni esempi.
Esempio 1

Esempio 2

Nell'esempio 2, la partecipazione diretta del signor Rossi nella società non residente (15%), unitamente a quella indiretta detenuta per il tramite della società residente (50% del 50% = 25%), integra il requisito di "titolare effettivo" che detiene investimenti e attività finanziarie all'estero. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2013, il signor Rossi dovrà presentare il quadro RW, indicando il valore complessivo della partecipazione nella società residente nel Paese collaborativo(1) e la percentuale di partecipazione, diretta e indiretta (15% + 25% = 40%).
Esempio 3

Il signor Rossi, pertanto, deve indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi il valore complessivo del conto corrente e dell'immobile (intestati alla società non residente) e la percentuale di partecipazione della società estera (40%). Come precisato nella circolare 38/2013, inoltre, questo particolare approccio deve essere utilizzato dal contribuente fino a quando nella catena partecipativa appaiano società residenti in Paesi o Stati non collaborativi sempreché, ovviamente, sia integrato il requisito del titolare effettivo.
Esempio 4

Nell'esempio 4, il signor Rossi è beneficiario al 100% del patrimonio segregato in un trust trasparente fiscalmente residente in Italia: egli, pertanto, riveste la qualifica di titolare effettivo del patrimonio estero. In tale ipotesi, il signor Rossi dovrà presentare il quadro RW, con indicazione del valore complessivo degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria e la quota di possesso del patrimonio (100%).
La circolare 38/2013 ha specificato che, in caso di beneficiario di trust che integri la qualifica di titolare effettivo, deve essere indicato sempre il valore complessivo del patrimonio (anche se la percentuale di possesso è inferiore al 100%, ma superiore al 25) e deve utilizzare l'approccio look through, indipendentemente dal Paese in cui è fiscalmente residente il trust e a prescindere che il Paese sia collaborativo o meno ai fini fiscali.
È bene sottolineare, infine, che il caso della detenzione di beni all'estero per il tramite di entità giuridiche estere di cui il contribuente italiano risulti essere "titolare effettivo" è caso diverso da quello della detenzione "per interposta persona" (società o trust fittiziamente interposti - per approfondimenti sul tema dell'interposizione fittizia, cfr circolari 85/2001, 99/2001, 9/2002, 43/2009, 45/2010 e 38/2013, e risoluzione 134/2002).
Il principio è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 38/2013, che ha fatto riferimento al possesso di partecipazioni o interessenze in società o entità giuridiche diverse "non fittiziamente interposti".
Nella diversa ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un fenomeno di interposizione fittizia, non troverebbero applicazione le regole riguardanti il caso del titolare effettivo di cui al primo comma dell'articolo 4 del Dl 167/1990, perché gli obblighi ricadrebbero direttamente sul soggetto che ha l'effettiva detenzioni dei beni esteri, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni per la qualifica del titolare effettivo.
I poteri dell'Amministrazione finanziaria per l'identificazione del titolare effettivo
In tema di identificazione del titolare effettivo, la riforma della disciplina del monitoraggio fiscale attuata dalla legge europea del 2013 ha introdotto nuovi poteri istruttori a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti, l'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dl 167/1990, consente all'Ucifi, in deroga a ogni disposizione di legge e previa autorizzazione del direttore centrale Accertamento, di richiedere agli intermediari finanziari e professionali (professionisti, revisori contabili e tutti gli altri soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14 del Dlgs 231/2007) le informazioni relative all'identità dei titolari effettivi, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti a esse collegate (le disposizioni di attuazione riguardanti le modalità e i termini relative alle richieste in oggetto sono contenute nel provvedimento 8 agosto 2014, emanato congiuntamente dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal comandante generale della Guardia di finanza).
2 - continua.
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 11 aprile
NOTE:
1) La circolare 38/2013 ha indicato gli Stati collaborativi tra quelli: inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19/9/96) e successive modifiche o integrazioni; che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito; che hanno stipulato con l'Italia uno specifico accordo internazionale sullo scambio di informazioni in materia fiscale; con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. Torna al testo dell'articolo