La presunzione in oggetto ha carattere di presunzione relativa e ammette la prova contraria a carico del contribuente, che deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle Entrate che sta procedendo al controllo.
La presunzione non opera, inoltre, se si specifichi nel quadro RW che i redditi saranno percepiti in un periodo d'imposta successivo o che si tratti di beni infruttiferi. In ogni caso, è opportuno che il contribuente si faccia carico di acquisire dall'intermediario estero tutta la documentazione comprovante tali circostanze, in modo da poter giustificare l'eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria sulla mancata dichiarazione di redditi di fonte estera.
Il regime sanzionatorio
La misura delle sanzioni relative alle violazioni del monitoraggio fiscale è contenuta nell'articolo 5 del Dl 167/1990, come rinnovato dall'articolo 9 della legge 97/2013, entrato in vigore il 4 settembre 2013.
Per le violazioni relative all'omessa o infedele presentazione del quadro RW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra il 3 e il 15% dell'ammontare di ogni singolo importo non dichiarato, non più la confisca di beni di corrispondente valore (anche se le violazioni sono anteriori all'entrata in vigore della legge 97/2013).
Le sanzioni sono raddoppiate, nella misura dal 6 al 30% degli importi non monitorati, qualora le violazioni dovessero riguardare beni, attività o investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale agevolato.
Inoltre, nel caso di presentazione del quadro RW con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la sanzione è applicata nella misura fissa di 258 euro.
Le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale hanno natura tributaria e, in quanto tali, si rendono applicabili i principi generali e gli istituti previsti dal Dlgs 472/1997, ossia il principio del favor rei, il principio di legalità e l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997.
In applicazione del principio del favor rei previsto al comma 3 dell'articolo 3 del Dlgs 472/1997, l'omessa o infedele compilazione del quadro RW, nel caso in cui la violazione sia stata commessa e non sia ancora definitiva alla data del 4 settembre 2013, è sanzionata nella misura compresa tra il 3 e il 15% degli importi non dichiarati (ovvero tra il 6 e il 30%, nel caso di detenzione in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato).
Inoltre, ai sensi del comma 2, le violazioni attinenti l'infedele o omessa compilazione delle sezioni I e III del quadro RW (soppresse per effetto dell'articolo 9 della legge 97/2013 a decorrere dal periodo d'imposta 2013), non sono più punibili e l'eventuale debito residuo per atti di irrogazione sanzioni non ancora definitivi è da considerarsi estinto.
Le norme di contrasto ai paradisi fiscali
L'articolo 12 del Dl 78/2009 ha introdotto, in deroga a ogni vigente disposizione di legge, una presunzione legale relativa per cui gli investimenti e le attività di natura finanziaria, detenuti da un soggetto residente in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, in Paesi a fiscalità privilegiata o che non attuano lo scambio di informazioni, sono considerate costituite - ai soli fini fiscali - mediante redditi sottratti a tassazione.
Si precisa che i Paesi a fiscalità privilegiata o che non attuano un adeguato scambio di informazioni sono quelli indicati nel decreto ministeriale 4 maggio 1999 e nel decreto 21 novembre 2001 e, ai fini dell'applicazione della presunzione, senza tener conto delle limitazioni previste.
Trattandosi di presunzione legale relativa è ammessa la prova contraria da parte del contribuente (specificando che i soggetti interessati sono quelli indicati all'articolo 4 del Dl 167/1990), il quale ha l'onere di dimostrare che l'attività illecitamente detenuta all'estero non sia frutto di evasione o che il periodo d'imposta in cui il reddito è stato prodotto non sia più accertabile.
La norma ha previsto, inoltre, un inasprimento del regime sanzionatorio nel caso di omessa o infedele dichiarazione di redditi presuntivamente considerati sottratti a tassazione. Infatti, per le violazioni commesse successivamente al 5 agosto 2009, data di entrata in vigore dell'articolo 12, è disposto il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 1 del Dlgs 471/1997.
Anche gli ordinari termini per l'accertamento delle violazioni di natura reddituale e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale subiscono deroghe. Il comma 2-bis dell'articolo 12 dispone, infatti, il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento delle violazioni in materia di imposte dirette e Iva, come riportato agli schemi sottostanti.
TERMINI DI ACCERTAMENTO (*) IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE
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TERMINI ACCERTAMENTO
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PERIODO D'IMPOSTA
ACCERTABILE NEL 2016 |
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TERMINI ORDINARI |
1+4
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2011
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TERMINI RADDOPPIATI ex articolo 12, comma 2, Dl 78/2009 |
1+4+4
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2007
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TERMINI DI ACCERTAMENTO IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE
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TERMINI ACCERTAMENTO
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PERIODO D'IMPOSTA
ACCERTABILE NEL 2016 |
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TERMINI ORDINARI |
1+5
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2010
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TERMINI RADDOPPIATI ex articolo 12, comma 2, Dl 78/2009 |
1+5+5
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2005
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TERMINI PER LA CONTESTAZIONE (*) DELLE VIOLAZIONI
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TERMINI ACCERTAMENTO
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PERIODO D'IMPOSTA
ACCERTABILE NEL 2016 |
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TERMINI ORDINARI |
1+5
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2010
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TERMINI RADDOPPIATI ex articolo 12, comma 2, Dl 78/2009 |
1+5+5
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2005
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4 - fine.
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 11 aprile
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 14 aprile
La terza puntata è stata pubblicata martedì 19 Aprile 2016